Ordinanza n. 625/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta, codice pratica P-CE/L/N/2025/100101 - mod. VB, emesso in data 29/01/2026 e notificato in pari data, recante il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto del 21/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché il presupposto preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido fino al 21 ottobre 2024, ha impugnato il diniego del 29 gennaio 2026 relativo alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, di essersi tempestivamente attivato pochi giorni dopo la scadenza del permesso, presentando il 5 novembre 2024 una domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione e reiterando l'istanza nel gennaio 2025, a fronte della mancata definizione del procedimento. La contestazione cautelare ha riguardato, in particolare, l'erronea considerazione dell'Amministrazione circa la tardività o inidoneità dell'iniziativa del richiedente e l'illegittimità del diniego per motivazione non coerente con la tempestiva attivazione dell'interessato. Il Ministero ha sostenuto in giudizio l'inidoneità della primigenia istanza, prospettazione che il Tribunale ha ritenuto integrativa postuma della motivazione provvedimentale e contrastante con i doveri di chiarezza, buona fede e leale cooperazione.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela richiesta e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia del diniego. La valutazione si fonda sulla circostanza che il ricorrente aveva presentato la prima domanda il 5 novembre 2024, pochi giorni dopo la scadenza del permesso stagionale, e aveva successivamente reiterato l'istanza nel gennaio 2025. Tale comportamento è stato ritenuto incompatibile con la ricostruzione posta a base del diniego circa la mancata o tardiva attivazione dell'interessato. Il Collegio ha inoltre rilevato che le ragioni di inidoneità della prima istanza prospettate dall'Amministrazione in giudizio avrebbero integrato postumamente la motivazione dell'atto e, comunque, avrebbero dovuto essere comunicate tempestivamente al richiedente, così da consentirgli di orientare diversamente la propria condotta. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare incidentale e della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica della tempestiva attivazione del richiedente può fondarsi sulle domande e reiterazioni documentate nel procedimento, anche quando il titolo originario sia nel frattempo scaduto.
- L'Amministrazione non può fondare la difesa giudiziale su ragioni di inidoneità dell'istanza non esplicitate nel provvedimento impugnato, quando ciò comporti un'integrazione postuma della motivazione.
- I doveri di chiarezza, buona fede e leale cooperazione impongono all'Amministrazione di comunicare tempestivamente al privato le ragioni ostative o le carenze dell'istanza, consentendogli di correggere o diversamente orientare la propria condotta procedimentale.
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