Cassazione Civile, Ordinanza n. 20395/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un consorzio di bonifica ha chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nel 7° livello (quadro) del CCNL applicabile ai dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, deducendo di avere svolto mansioni superiori per il periodo utile previsto dalla contrattazione collettiva. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo che le mansioni svolte consistessero nel coordinamento di un settore dell'attività consortile e del relativo personale, oltre che nella collaborazione diretta con la dirigenza, e hanno ritenuto irrilevante il difetto di laurea, non richiesto né dal CCNL né dal piano organizzativo. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva, in particolare degli artt. 1363 c.c. e ss., sostenendo che il CCNL vigente al momento della domanda era diverso da quello richiamato dalla Corte territoriale, che solo la direzione di impiegati avrebbe consentito il 7° livello mentre la direzione dei lavori di cantiere restava nel 6° livello, e che il precedente contratto avrebbe dovuto essere letto alla luce di quello successivo; ha inoltre insistito sul fatto che il riferimento alla laurea e all'incremento retributivo dimostrassero la maggiore specializzazione richiesta per il livello superiore, non riscontrata nelle mansioni effettivamente svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione del fatto e del merito, non consentita in sede di legittimità. Nel merito, ha affermato che, ai fini dell'acquisizione del diritto al superiore inquadramento per mansioni superiori ex art. 2103 c.c., rileva il CCNL vigente nel periodo in cui si è integralmente maturato il periodo utile previsto dalla disciplina collettiva; nel caso di specie, i tre mesi previsti dal CCNL 2004/2007 si erano compiuti il 5.9.2007, quando quel contratto era ancora vigente. Ha inoltre chiarito che il diritto all'inquadramento, una volta sorto, si proietta anche nel vigore della nuova contrattazione come situazione giuridica acquisita, senza che ciò significhi applicazione ultrattiva del vecchio contratto. È stato poi escluso che il previgente CCNL dovesse essere interpretato alla luce di quello successivo, essendo anzi la stessa difesa del ricorrente a mostrare una cesura tra i due sistemi di classificazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Per l'attribuzione del superiore inquadramento per svolgimento di mansioni superiori rileva il contratto collettivo vigente nel periodo in cui matura il periodo utile previsto dalla disciplina collettiva.
art. 1363 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'interpretazione sistematica del CCNL; la Corte esclude che il contratto successivo possa essere utilizzato per interpretare quello precedente quando si tratti di discipline distinte e non sovrapponibili.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato nel rito camerale non partecipato per la proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento per mansioni superiori, il momento decisivo è quello in cui si completa il periodo di svolgimento delle mansioni richiesto dalla contrattazione collettiva; se tale periodo matura sotto la vigenza di un determinato CCNL, è quel CCNL a disciplinare l'acquisizione del diritto.
- Una volta sorto validamente il diritto al superiore inquadramento, esso permane come situazione giuridica acquisita anche dopo l'entrata in vigore di una nuova disciplina contrattuale, senza che ciò comporti applicazione ultrattiva del vecchio contratto.
- Il contratto collettivo successivo non può essere automaticamente utilizzato per interpretare quello anteriore quando emerga una cesura tra i due sistemi classificatori e la stessa struttura della nuova disciplina evidenzi una regolazione diversa.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o di contratto collettivo, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, delle mansioni concretamente svolte o delle risultanze istruttorie.
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