Cassazione Civile, Ordinanza n. 33202/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione di Messina, in diversa composizione, anche per le spese, affinché provveda a rideterminare la base imponibile riconoscendo una deduzione forfettaria dei costi sulla base degli elementi offerti dal contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali emesso per l'anno d'imposta 2010 a seguito di indagini bancarie sui suoi conti, con recupero a tassazione di versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati ex art. 32 d.P.R. 600/1973. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso e la CGT di secondo grado aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla sottoscrizione/delega dell'atto impositivo, sostenendo che l'Ufficio aveva prodotto solo un atto organizzativo interno e non una valida delega di firma, richiamando anche una diversa sentenza relativa all'annualità 2011 che avrebbe escluso l'idoneità di quello stesso atto; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la sentenza richiamata non risultava passata in giudicato e non erano stati prodotti gli atti amministrativi necessari a verificare l'identità delle deleghe. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme fiscali e dell'art. 109, comma 4, TUIR, lamentando che, nell'accertamento fondato su indagini bancarie, non fossero stati riconosciuti i costi deducibili correlati ai maggiori ricavi presunti: la Corte ha ritenuto fondato il motivo alla luce dell'orientamento formatosi dopo Corte cost. n. 10/2023, secondo cui il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria dell'incidenza forfettaria dei costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione (nullità e violazione di legge) senza specifiche ulteriori elaborazioni nel testo.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per contestare la validità dell'avviso di accertamento in relazione alla sottoscrizione e alla delega di firma.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
norma base dell'accertamento fondato su indagini bancarie; la Corte richiama l'orientamento secondo cui, in presenza di prelevamenti bancari non giustificati, opera una presunzione legale di ricavi non contabilizzati, superabile con prova contraria presuntiva sui costi.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente come disposizione parallela in materia IVA relativa ai poteri di accertamento bancario.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di motivazione/legittimità dell'accertamento IVA.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla validità dell'atto impositivo e della sua sottoscrizione.
art. 83 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, nel quadro della deduzione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.
art. 109, comma 4, T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)
richiamato dal ricorrente per affermare la deducibilità dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati mediante indagini bancarie.
Corte cost. n. 10/2023
la Corte di cassazione la assume come pronuncia interpretativa adeguatrice dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, da cui deriva il principio della deducibilità forfettaria dei costi contro i maggiori ricavi presunti da prelevamenti bancari non giustificati.
Cass., sez. 5, n. 18653/2023
richiamata come precedente conforme che afferma la possibilità per il contribuente imprenditore di opporre prova presuntiva contraria sull'incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione.
Massime di principio
- In materia di accertamento bancario, il contribuente imprenditore può contrastare la presunzione di ricavi non contabilizzati derivante da prelevamenti non giustificati dimostrando, anche in via presuntiva, l'esistenza di costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi presunti.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda sull'idoneità di una delega di firma o su un precedente giudiziario relativo ad altra annualità, la censura è inammissibile se non è prodotto il provvedimento amministrativo rilevante e se la sentenza richiamata non risulta munita di attestazione di passaggio in giudicato, impedendo il controllo sull'identità degli atti.
- Nel giudizio di legittimità il vizio denunciato deve poggiare su elementi documentali sufficienti a consentire il controllo della Corte; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
- A seguito dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, nell'accertamento basato su indagini bancarie non può essere negata in via assoluta la deduzione dei costi: occorre procedere a una loro considerazione forfettaria sulla base degli elementi forniti dal contribuente.
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