Cassazione Civile, Sentenza n. 36495/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva rigettato il reclamo contro l'omologa del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 12 legge n. 3/2012 proposto dai debitori-consumatori Mancini e Dragonetti. Italfondiario contestava la meritevolezza e la convenienza dell'omologa ritenendo che: a) era creditore principale (subentrato nei crediti di Banco di Napoli) e l'omologa era stata pronunciata in violazione dei criteri di meritevolezza e convenienza; b) era stata applicata una falcidia del 35% sul rientro in undici anni, calcolata in modo errato rispetto al residuo ricavato dall'espropriazione dell'immobile gravato da mutuo; c) i debitori avrebbero consapevolmente determinato la crisi (rilevanza dei tempi e degli importi dei mutui contratti, rapporto familiare con l'azienda che ha subito il licenziamento) e d) la vendita dell'immobile avrebbe potuto garantire maggior soddisfo dei creditori, rendendo il piano non conveniente. Denunciava altresì incongruenze nelle valutazioni catastali/consulenziali e la scarsa percentuale di recupero per il creditore procedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., nn. 3 e 6: il ricorso non specificava in quali atti e con quali esatte ragioni le censure fossero state prospettate in sede di reclamo e nel merito (mancanza di sintetica esposizione delle ragioni e del percorso decisionale impugnato), e per la deduzione di fatti nuovi o non adeguatamente collocati nel fascicolo. La Corte ha pertanto ritenuto inammissibile l'impugnazione nel merito; ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, liquidate in Euro 7.300,00 oltre 200,00 Euro di esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori di legge, e ha disposto l'ulteriore addebito del contributo unificato secondo l'art. 13, co. 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
legge n. 3 del 2012, art. 12
art. 12, comma 2 (richiamo alla disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c.; riferimento al c.d. "cram down")
La Corte ricorda che l'art. 12 rimanda alla disciplina degli artt. 737 e seguenti c.p.c.; per omologare il piano è necessario valutare la meritevolezza e la convenienza e verificare l'eventuale esistenza di ipotesi liquidatorie più fruttuose (cram down).
legge n. 3 del 2012, art. 12-bis
Richiamata dalla ricorrente come norma violata; la Corte rileva tuttavia che le censure riferite a questa norma non sono state adeguatamente specificate nel reclamo e nel ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità.
legge n. 3 del 2012, art. 7
Riferita in relazione al requisito della convenienza dell'omologa; la Corte osserva che le doglianze su tale requisito dovevano essere esplicitate e documentate nei gradi di merito.
legge n. 3 del 2012, art. 9
art. 9, comma 3-bis (attestazione)
L'attestazione peritale è elemento richiamato dalla ricorrente, ma la Corte sottolinea che il suo contenuto/posizione nel fascicolo non è stato individuato con la necessaria precisione.
Costituzione, art. 111
La Corte conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo sull'omologa del piano ex art. 12 laddove il provvedimento sia definitivo e decisorio.
codice di procedura civile, art. 366
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità per violazione di questi precetti che impongono la indicazione chiara e sintetica del motivo e dei riferimenti di fatto e di diritto, nonché l'indicazione degli atti e dei passi processuali in cui le questioni sono state dedotte.
codice di procedura civile, artt. 737 e ss. e art. 739
artt. 737 e segg.; art. 739, comma 3
Rilevati come richiamati dall'art. 12 legge n.3/2012 per le garanzie procedurali connesse all'omologa e al reclamo.
decreto-legge n. 137 del 2020
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020
La trattazione in udienza si è svolta ai sensi di questa norma emergenziale, richiamata nel procedimento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La Corte ha disposto che, in conseguenza del dispositivo, il ricorrente debba corrispondere l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo contro l'omologa di un piano di composizione della crisi è ammissibile, ma è soggetto al rigore delle regole di forma e specificità previste dall'art. 366 c.p.c.
- In cassazione non è consentito introdurre fatti nuovi o una rinnovata ricostruzione fattuale non precedentemente e chiaramente dedotta nel giudizio di merito o nel reclamo; le censure devono essere ancorate agli atti e alle ragioni già svolte nei precedenti gradi.
- Le doglianze sulla "meritevolezza" e "convenienza" dell'omologa (anche con riferimento al c.d. 'cram down') devono essere concretamente motivate e documentate nel reclamo, indicando alternative liquidatorie più favorevoli comprovabili nel fascicolo.
- Quando si contesta la perizia o la valutazione dell'immobile, è necessario indicare esattamente dove nel fascicolo sono prodotte le attestazioni o le consulenze e spiegare comparativamente perché la stima impugnata sarebbe erronea o strumentale.
- La mancata indicazione di in quali atti e con quali esatte ragioni siano state proposte le censure comporta quasi sempre l'inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
- Le parti soccombenti in cassazione possono essere condannate alle spese del giudizio e a oneri aggiuntivi (es. contributo unificato), per cui è essenziale valutare preventiva sostenibilità giuridica e procedurale dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36390/2021 del 24/11/2021
- Sentenza civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36391/2021 del 24/11/2021
- Sentenza civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36392/2021 del 24/11/2021
- Sentenza civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36423/2021 del 24/11/2021
- Sentenza civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36424/2021 del 24/11/2021
- Sentenza civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36430/2021 del 24/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →