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Ordinanza

Ordinanza n. 271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22890/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, deducendo l'illegittimità della decisione e, in particolare, l'eccesso di potere per lesione del legittimo affidamento derivante dalle rassicurazioni fornite dall'amministrazione capitolina. Il giudice cautelare ha esaminato la configurabilità del fumus boni iuris e del periculum in mora, considerando altresì la natura dell'attività amministrativa controversa e la possibile rilevanza delle rassicurazioni ai fini risarcitori, sub specie di responsabilità precontrattuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha escluso il periculum in mora perché il pregiudizio prospettato è qualificabile come meramente economico. Ha escluso anche il fumus boni iuris, ritenendo, in linea con il primo giudice, che venga in rilievo un'attività vincolata. In tale contesto, l'eccesso di potere per lesione del legittimo affidamento non può assumere rilievo rispetto all'esercizio di un potere vincolato, essendo riferibile agli atti discrezionali. Le rassicurazioni dell'amministrazione potrebbero tuttavia rilevare in una successiva sede risarcitoria, in particolare per responsabilità precontrattuale, configurabile anche in presenza di atti legittimi. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La causa è stata rinviata per la decisione di merito all'udienza pubblica del 21 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata respinta.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la sussistenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris; il danno meramente economico, in assenza di ulteriori elementi, non integra di per sé un pericolo cautelare sufficiente.
  • Quando l'amministrazione esercita un'attività vincolata, non può assumere rilievo, quale vizio di eccesso di potere, la lesione del legittimo affidamento riferita alle rassicurazioni dell'amministrazione, poiché tale figura opera in relazione all'esercizio di poteri discrezionali.
  • Le rassicurazioni dell'amministrazione possono rilevare ai fini del risarcimento del danno, anche sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, la quale può configurarsi anche in presenza dell'adozione di atti legittimi.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareResponsabilità precontrattuale della PADanno da lesione dell'affidamento
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoResponsabilità precontrattualeDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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