Cassazione Civile, Sentenza n. 3182/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEG, IRAP, IVA) derivanti da rimanenze di magazzino non contabilizzate; documento extracontabile rinvenuto in una valigetta dell'amministratore durante una verifica in sede. Questioni principali: validità della notifica, eventuale decadenza del potere impositivo, utilizzabilità della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza senza autorizzazione del Pubblico Ministero o dell'autorità giudiziaria, obbligo informativo in sede di verifica (art.12 L. n.212/2000) e principio di non contestazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che: il consenso libero e non coartato del titolare o del soggetto che ha la disponibilità della valigetta/borse rinvenute nel corso dell'accesso è idoneo a dispensare dall'autorizzazione del Procuratore della Repubblica richiesta dall'art.52, comma 3, D.P.R. n.633/1972 (l'autorizzazione è necessaria solo per l'"apertura coattiva"). Il consenso deve essere reale, libero e non indotto da costrizione materiale, minacce o coazioni ambientali; la valutazione della sussistenza di tale consenso spetta al giudice di merito. Inoltre, non sussiste un obbligo normativo, desumibile dall'art.12, comma 2, L. n.212/2000, che imponga di informare il contribuente sulla sussistenza della previsione di autorizzazione del P.M. ai fini della validità del consenso: la mancata informazione non determina di per sé l'inutilizzabilità della documentazione acquisita, potendo però rilevare come elemento indiziario sulla libertà del consenso. In applicazione di tali principi la CTR aveva correttamente ritenuto che la valigetta era stata consegnata spontaneamente e senza coercizione e quindi l'autorizzazione non era necessaria. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono stati dichiarati infondati; il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui attiene al principio di non contestazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 52
Gli uffici possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. 2. L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 3. È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità Giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.
L'autorizzazione del P.M. (o dell'Autorità giudiziaria più vicina) è prescritta dal comma 3 solo per l'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti ecc.; se invece il titolare consegna/consente liberamente l'apertura, l'autorizzazione non è necessaria. La valutazione della libertà del consenso (assenza di costrizione o coazioni) spetta al giudice di merito.
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 12, comma 2
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
Stabilisce l'obbligo di informare il contribuente sui motivi/oggetto della verifica e sulla facoltà di farsi assistere; le Sezioni Unite hanno chiarito che tale disposizione non impone però un obbligo di informare preventivamente circa l'esistenza della regola sull'autorizzazione del P.M. ai fini della validità del consenso all'apertura della valigetta e che la mancata informazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti, potendo avere solo valenza indiziaria sulla libertà del consenso.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 33
Richiama e applica per le imposte dirette (I.I.D.) le prescrizioni sull'accesso e le verifiche previste dall'art. 52 del D.P.R. n.633/1972; dunque il regime autorizzatorio richiamato dall'art.52 si estende anche alle imposte dirette.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 13 e 14
Art.13 (libertà personale) e art.14 (inviolabilità del domicilio) sono i parametri costituzionali utilizzati per valutare i limiti agli accessi e alle aperture di contenitori; l'apertura di beni personali indossati riguarda più l'art.13, mentre la valigetta rinvenuta nei locali d'impresa rientra nella tutela del domicilio ai sensi dell'art.14, comma 3, che rimette la regolamentazione alle leggi speciali (quali l'art.52 D.P.R. n.633/1972).
Massime di principio
- Il consenso libero, spontaneo e non coartato del titolare o del soggetto che ha la disponibilità della valigetta/borse rinvenute in sede di accesso rende superflua l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dall'art.52, comma 3, D.P.R. n.633/1972; l'autorizzazione è necessaria solo per l'apertura 'coattiva'.
- Spetta al giudice di merito accertare, sulla base degli elementi di causa, se il consenso sia stato realmente libero o invece estorto da coercizione materiale, minacce o coazioni implicite/ambientali; se il consenso è viziato, la documentazione è inutilizzabile.
- La previsione dell'art.12, comma 2, L. n.212/2000 (diritto di essere informato e di farsi assistere) non impone l'obbligo di informare il contribuente, prima del consenso, dell'esistenza della norma che richiede l'autorizzazione del P.M.; la mancata informazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti, ma può avere valenza indiziaria circa la libertà del consenso.
- Il principio di non contestazione riguarda la contestazione di fatti (e non argomentazioni giuridiche); la mancata presa di posizione dell'Ufficio su argomentazioni giuridiche non equivale ad ammissione automatica.
- In casi analoghi, la prassi difensiva e la linea probatoria devono mirare a documentare o smentire la libertà del consenso: se si vuole opporre inutilizzabilità per mancanza di autorizzazione, occorre dimostrare l'assenza di un consenso libero; viceversa, se è dimostrabile che la consegna è avvenuta volontariamente, i documenti sono utilizzabili.
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