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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31005/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) errata esclusione della causa speciale di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. con riguardo ai reati procedibili a querela indicati ai capi C) e I), avendo l'imputato stipulato transazione e corrisposto C 507.513,00 a titolo risarcitorio; 2) carenza di motivazione e applicazione erronea dell'aggravante ex art. 625 n.5 c.p. (concorso di tre o più persone) per il furto di alcuni beni indicati al capo D); 3) carente motivazione circa la negatoria delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., il bilanciamento con le aggravanti, la rideterminazione della pena e l'esclusione della sospensione condizionale; 4) mancata valutazione favorevole dell'istanza ex art. 599-bis c.p.p. (proposta di patteggiamento) nonostante elementi modificatisi nel prosieguo processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze. In particolare: 1) ha rilevato l'insufficiente argomentazione della Corte del rinvio circa l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 162-ter c.p., ordinando una verifica più approfondita della congruità della transazione e della corrispondenza tra il risarcimento e il danno riferibile ai reati C) e I); 2) ha censurato la mancanza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n.5 c.p. rispetto agli specifici fatti rimasti in esame, rinviando per colmare la lacuna; 3) ha dichiarato assorbiti gli altri motivi (attenuanti, rideterminazione pena, art. 599-bis) che dovranno essere valutati dalla corte di merito in seguito alla definizione dei punti pregiudiziali; 4) il rinvio è disposto in favore della Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame complessivo.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    Si tratta della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie; la Cassazione richiama che, se la condotta riparatoria è stata eseguita e la transazione risulta congrua rispetto al danno, il giudice deve verificare l'applicabilità anche in sede di legittimità e che la sentenza impugnata non ha svolto adeguata verifica della congruità.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta riparatoria: obbligo di applicare la procedura prevista (esame di congruità) condizionata alla mancata opposizione del PM e dell'imputato; la parte civile non è necessaria per la validità della procedura penale.

  • art. 625 n.2 e n.5 cod. pen.

    Art. 625 n.2 (mezzo fraudolento) è stato escluso per taluni beni; l'art. 625 n.5 (aggravante per furto commesso da piu' di tre persone o con sevizie ecc.) è stato applicato dalla Corte del rinvio ma la Cassazione ha rilevato carenze motivazionali circa la dimostrazione del concorso di almeno tre persone per i singoli fatti, rimandando l'accertamento.

  • art. 61 n.1 cod. pen.

    Aggravante (più del reato semplice) richiamata e ritenuta sussistente dalla Corte del rinvio per alcuni fatti; la valutazione della sua incidenza entra nel computo della pena da rideterminare.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Cassazione critica la motivazione sommaria della Corte sul diniego delle attenuanti e rinvia perché la valutazione debba considerare anche l'eventuale ristoro del danno e altri indici rilevanti.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Istanze di patteggiamento/applicazione di pene concordate in appello: la Corte osserva che la richiesta di applicazione avrebbe potuto essere valutata positivamente alla luce dei successivi sviluppi processuali e rinvia la questione per nuovo esame.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza per il rinvio: la Cassazione indica la Corte d'appello di Firenze quale organo competente per il nuovo esame.

  • art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020

    Previsione procedurale che consente al Procuratore generale di trasmettere tempestivamente conclusioni; richiamata nel fascicolo ma non decisiva sul merito.

Massime di principio

  • Se è intervenuta una transazione o un risarcimento totale corrispondente al danno richiesto dalle parti offese, il giudice deve verificare la sussistenza della causa estintiva ex art. 162-ter c.p.; non basta affermare che la transazione riguarda "solo" cause civili se è evidente la coincidenza degli oggetti della controversia.
  • La procedura di verifica della congruità del risarcimento è disciplinata dall'art. 469 c.p.p.: il giudice penale deve valutare la congruità anche quando la verifica avviene in momenti processuali avanzati, purché la condotta riparatoria sia già stata eseguita.
  • L'aggravante ex art. 625 n.5 c.p. richiede una motivazione puntuale che colleghi la fattispecie concreta al concorso di tre o più persone (o alle altre ipotesi previste): il giudice deve indicare quali azioni sono state compiute da chi in relazione ai singoli beni.
  • La sussistenza di condotte riparatorie e di transazioni può influire sulla valutazione delle attenuanti generiche e, conseguentemente, sulla determinazione della pena e su benefici come la sospensione condizionale: tali elementi vanno esaminati in modo organico e motivato.
  • In caso di proposte di patteggiamento o applicazione di pene concordate in appello, la corte deve valutare la congruità della proposta anche alla luce dei successivi sviluppi processuali e delle ragioni addotte dal pubblico ministero; un dissenso del PG deve essere motivato e può diventare infondato se mutate le condizioni di fatto.
  • Per evitare contestazioni future, le transazioni risarcitorie dovrebbero esplicitare i fatti e i crediti compresi (anche con riferimento ai reati specifici) e coinvolgere le parti offese nel procedimento, o comunque lasciare evidenza documentale della corrispondenza tra somma versata e pretesa risarcitoria.

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