Cassazione Civile, Sentenza n. 9523/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento IVA relativo al 2013 con cui l'Ufficio contestava a Esprinet la mancata verifica della sussistenza, in capo alla cessionaria KOMAR s.r.l., dei requisiti necessari per essere considerata esportatrice abituale e pertanto la presunta falsità della dichiarazione di intenti rilasciata (violazione art. 8 c.1 lett. c) D.P.R. n. 633/1972). L'Agenzia deduce che i controlli effettuati da Esprinet fossero inadeguati e chiede la riforma della pronuncia della CTR che aveva invece ritenuto sufficienti le procedure di verifica preventive svolte dalla contribuente.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Preliminarmente dichiara procedibile il ricorso nonostante rilievi formali sulla modalità telematica/analogica della notifica, in quanto la parte ricorrente ha poi depositato l'asseverazione di conformità necessaria. Sulla sostanza i motivi di cassazione sono dichiarati inammissibili: il primo perché tende a un riesame del merito e le valutazioni fattuali della CTR sulle verifiche svolte da Esprinet (documentazione acquisita e comportamento prudente, incluso il sospendere le forniture IVA quando emerse la mancanza del bilancio 2012 di KOMAR) sono inattaccabili in sede di legittimità; il secondo perché non sussiste omesso esame di fatti decisivi, essendosi la CTR espressa su tutti gli elementi e avendo valutato complessivamente le circostanze. Pertanto il ricorso viene rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate nella sentenza, massima indicata €7.000,00), senza raddoppio del contributo unificato in quanto parte soccombente è Amministrazione dello Stato assistita dall'Avvocatura.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 8
art. 8 c. 1 lett. c) e c. 2
La norma impone diligenza al cedente/cessionario nel controllo della veridicità delle dichiarazioni d'intento; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di diligenza non comporti un obbligo aggiuntivo oltre a quanto previsto dall'art. 8 e che le verifiche documentali eseguite possano essere sufficienti a escludere la partecipazione del cedente alla frode.
Legge n. 311/2004
La disposizione non crea un onere di diligenza autonomo rispetto all'art. 8 del DPR 633/1972 ma rafforza l'obbligo di diligenza già previsto; pertanto non attribuisce di per sé una regola di maggiore rigore rispetto a quella valutata dalla CTR.
Codice di procedura civile
Gli specifici motivi invocati in cassazione (falsa applicazione normativa e omesso esame di fatti decisivi) sono stati ritenuti inammissibili: il primo perché equivale a riesame del merito; il secondo perché la CTR ha effettivamente esaminato e valutato gli elementi dedotti.
Legge n. 53/1994
art. 9, commi 1-bis e 1-ter
La disciplina sull'attestazione di conformità tra originale digitale e copia analogica è stata valutata: la prima attestazione telematica era presente e la successiva asseverazione autografa integrativa ha sanato eventuali profili formali, consentendo la procedibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 82/2005
Riguarda la conformità dei documenti informatici notificati via PEC; la Corte ha ritenuto che la mancata immediata sottoscrizione autografa dell'attestazione non abbia comportato l'improcedibilità, stante l'assenza di disconoscimento da parte della resistente e la successiva integrazione.
Codice di procedura civile
Richiamato in relazione all'eccezione di improcedibilità per vizio formale della modalità telematica/analogica: la Corte ha trattato la questione e ne ha escluso l'effetto preclusivo in presenza di asseverazione successiva e mancato disconoscimento.
Massime di principio
- In tema di dichiarazioni d'intento e IVA, il giudizio sulla correttezza dei controlli preventivi svolti dal cedente è valutazione di fatto: in Cassazione è difficile ottenere censura se la CTR ha motivato con elementi concreti e coerenti le ragioni di ritenere adeguate le verifiche.
- L'obbligo di diligenza previsto dall'art. 8 DPR 633/1972 si concretizza in verifiche documentali e comportamenti prudenziali; non sempre richiede indagini straordinarie se la documentazione raccolta e il comportamento del fornitore risultano compatibili con l'assenza di frode.
- Se emergono elementi di sospetto dopo l'inizio delle forniture (es. mancato deposito del bilancio da parte del cessionario), il comportamento prudente del fornitore (es. sospendere le forniture senza IVA) è rilevante e può scientemente ridurre la responsabilità del cedente.
- In cassazione non è ammesso il riesame del merito: i giudici di legittimità controllano la corretta applicazione del diritto e l'adeguatezza della motivazione, non riconsiderano liberamente le valutazioni probatorie già svolte dal giudice di merito.
- Sui profili procedurali relativi a notifiche telematiche e copie analogiche, una asseverazione successiva della conformità all'originale digitale o l'assenza di disconoscimento da parte del destinatario possono sanare vizi formali e rendere procedibile il ricorso.
- Quando si impugna un accertamento per dichiarazioni d'intento è utile documentare puntualmente le verifiche effettuate (visure, bilanci, comunicazioni, sospensioni di fornitura) e ogni comportamento prudenziale intrapreso, così da creare una traccia probatoria solida per il giudice di merito.
- Le norme speciali che rafforzano l'obbligo di diligenza (es. leggi anticongiuste) devono essere interpretate in correlazione con l'art. 8 DPR 633/1972 e non come autonomi obblighi che impongono livelli di indagine incongrui rispetto all'ordinaria diligenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9422/2024 del 09/04/2024
- Sentenza civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9429/2024 del 09/04/2024
- Sentenza civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9451/2024 del 09/04/2024
- Sentenza civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9468/2024 del 09/04/2024
- Sentenza civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9478/2024 del 09/04/2024
- Sentenza civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9479/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →