Sentenza n. 457/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato con codice pratica -OMISSIS- -OMISSIS-, disposto con provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Milano in data 3.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Milano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, disposta perché non si era presentato alla convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha dedotto eccesso di potere e violazione o erronea interpretazione di legge. In sede cautelare il TAR aveva sospeso il provvedimento e ordinato il riesame, rilevando la mancata valutazione delle osservazioni difensive presentate dal ricorrente ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. All'esito del riesame, la Prefettura ha comunicato di avere convocato il ricorrente e il datore di lavoro subentrante per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del modello 209. Il ricorrente ha dichiarato che non vi erano ulteriori questioni da dedurre e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio, poiché non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 35, comma 2, c.p.a.: non risultavano mancata prosecuzione o riassunzione nel termine, perenzione o rinuncia. Tuttavia, la dichiarazione del ricorrente è stata interpretata come inequivoca manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dell'impugnativa e alla decisione nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, ricorrendone i presupposti.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto devono essere valutate dall'amministrazione; la loro mancata valutazione aveva determinato l'ordine cautelare di riesame.
art. 35, comma 2, c.p.a.
L'estinzione del giudizio richiede una delle condizioni tipiche previste dalla disposizione, tra cui mancata prosecuzione o riassunzione nel termine, perenzione o rinuncia; in assenza di tali presupposti non può essere dichiarata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte secondo cui non sussistono ulteriori questioni da dedurre e non vi è interesse alla decisione può essere qualificata dal giudice, anche se la parte chiede impropriamente l'estinzione, come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dall'estinzione: quest'ultima può essere dichiarata soltanto in presenza delle specifiche condizioni tipizzate dall'art. 35, comma 2, c.p.a., mentre la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione conduce alla definizione del giudizio per improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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