Cassazione Civile, Ordinanza n. 09496/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un'imbarcazione concessa in locazione finanziaria e ormeggiata in un porto turistico veniva distrutta da un incendio sviluppatosi su un'altra imbarcazione ormeggiata in spazio adiacente. La società utilizzatrice agiva contro la concessionaria del porto chiedendo l'accertamento di un contratto di ormeggio/deposito e la condanna al risarcimento dei danni, assumendo che il gestore avesse un obbligo di custodia del natante, in via contrattuale o extracontrattuale. La convenuta eccepiva che il rapporto fosse un semplice ormeggio senza custodia, che l'incendio fosse stato appiccato da terzi e non fosse a lei imputabile, e chiamava in causa la propria assicuratrice. In appello la società attrice insisteva sulla natura di deposito del rapporto, sulla prova della custodia desumibile da vari elementi documentali e dalla pubblicità dei servizi del porto, nonché sull'asserita responsabilità ex art. 2051 c.c. per mancata vigilanza. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: violazione delle norme sul contratto e sulla custodia nell'ormeggio; omessa/errata valutazione delle prove e delle istanze istruttorie; violazione dell'art. 163 c.p.c. per la domanda extracontrattuale; errata esclusione della responsabilità del gestore e del carattere non fortuito del fatto del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo dell'esposizione sommaria dei fatti e della specifica e puntuale critica alla sentenza impugnata, non riportando adeguatamente la decisione di primo grado, i motivi di appello e la motivazione della Corte territoriale. Ha inoltre rilevato il difetto di specificità dei motivi, risolti in una dissertazione astratta sulle norme invocate senza raffronto con le statuizioni della sentenza impugnata. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e motivi specifici e autosufficienti; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
I motivi devono essere incardinati in specifici vizi di legittimità e non possono ridursi a una trattazione astratta o a una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 365 c.p.c.
Richiamato nel quadro dei requisiti formali del ricorso per cassazione.
art. 1173 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'origine dell'obbligazione di custodia.
art. 1177 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assunto sull'obbligo di custodia nell'ormeggio.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale del gestore del porto.
art. 1336 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la pubblicità dei servizi sul sito internet integrasse un'offerta al pubblico o promessa al pubblico vincolante.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione del contratto di ormeggio.
art. 163 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la statuizione sulla domanda extracontrattuale e l'esposizione dei fatti posti a base della domanda.
art. 1768 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi del deposito e della custodia dell'imbarcazione.
art. 2051 c.c.
Richiamato dalla ricorrente e valutato dalla Corte territoriale come norma riferita ai danni cagionati dalla cosa in custodia, non ai danni subiti dalla cosa custodita.
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità aquiliana del gestore.
art. 2721 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova testimoniale e prove documentali.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare l'errata valutazione delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere sufficientemente completa da consentire alla Corte di comprendere origine, svolgimento del processo, domande e decisione impugnata senza dover attingere aliunde agli atti o ricostruire autonomamente il contesto.
- Il motivo di ricorso è specifico solo se confronta puntualmente la norma asseritamente violata con la concreta motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una trattazione teorica della questione giuridica o la mera contrapposizione di una diversa lettura delle norme.
- La denuncia di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del merito o delle prove, ma deve evidenziare il preciso errore di sussunzione o di interpretazione compiuto dal giudice di merito.
- Quando il ricorso non espone in modo autosufficiente la vicenda processuale e non critica specificamente la ratio decidendi, esso è inammissibile per difetto dei requisiti formali e di specificità.
- In tema di ormeggio portuale, la qualificazione del rapporto e l'eventuale estensione a prestazioni ulteriori, come la custodia, richiedono una prova puntuale di elementi contrattuali concreti; tuttavia, nel caso deciso la Cassazione non è entrata nel merito di tale questione per l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09395/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09399/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09404/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09405/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09406/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →