Sentenza n. 9976/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 20/03/2025, emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro, Dott.ssa Daniela Bracci, notificata in data 21 marzo 2025 all’I.N.P.S. ed al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, via pec, alla quale è stata apposta la certificazione di non proposto appello in data 24/09/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, successivamente eseguita in senso favorevole alla parte ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, notificata all’INPS e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e divenuta non appellabile. Nel corso del giudizio, preso atto dell’intervenuta esecuzione della sentenza e del soddisfacimento dell’interesse azionato, ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere, con accertamento della soccombenza virtuale dell’INPS, condanna alle spese e rimborso del contributo unificato. L’INPS ha chiesto anch’esso la declaratoria della cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era stata eseguita in senso favorevole alla parte ricorrente e che l’interesse sotteso alla domanda era stato integralmente soddisfatto. Ha applicato il principio della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, condannando l’INPS al pagamento di € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se dovuto. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel giudizio, in relazione alla definizione della controversia conseguente al soddisfacimento dell’interesse della parte ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente e in senso favorevole al ricorrente il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, determinando il soddisfacimento dell’interesse azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere derivante dall’esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell’esecuzione sopravvenuta.
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