Cassazione Penale, Sentenza n. 18363/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per peculato (appropriazione di complessivi euro 6.000) per aver trattenuto somme riscosse nell'esercizio di attività medico-ospedaliera "intra moenia allargata". In Cassazione ha dedotto: (i) che il delitto non poteva essere configurato per il periodo antecedente all'11 aprile 2016 perché non era titolare di autorizzazione dell'azienda per tale periodo; (ii) violazione dell'art. 191 c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello acquisito e valorizzato documentazione prodotta dalla parte civile senza contraddittorio (acquisizione "inaudita altera parte"), documentazione che il giudice di primo grado aveva escluso in quanto prodotta nel rito abbreviato "secco" e tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha stabilito che l'acquisizione da parte della Corte d'appello della istanza documentale "inaudita altera parte" ha violato i divieti probatori del rito abbreviato e le norme sul contraddittorio (artt. 438, 442, 603, 526 c.p.p.), rendendo quella specifica prova inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p.; tuttavia la Corte ha verificato col test logico-giuridico che la condanna per il periodo successivo all'11 aprile 2016 poggiava su elementi probatori autonomi e decisivi (ammissioni dell'imputato, dichiarazioni del dirigente risorse umane, documentazione bancaria, verifiche della Guardia di Finanza). Perciò ha annullato senza rinvio la condanna relativa ai fatti anteriori all'11 aprile 2016 (perché il fatto non sussiste) e ha confermato la responsabilità per il periodo 11 aprile 2016 - febbraio 2017. Ha rideterminato la pena in sede di legittimità: reclusione anni 1, mesi 9 e giorni 20; riduzione della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici a complessivi anni 2; piena compensazione delle spese processuali per il grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Il reato di peculato richiede che il possesso o la detenzione della cosa o del denaro sia acquisito "in ragione dell'ufficio o del servizio"; la Corte distingue due orientamenti e aderisce al più recente secondo cui la causa del possesso deve essere funzionale e lecita: un possesso derivante da situazione contra legem o da mera relazione intuitu personae esclude la ragione funzionale e quindi il peculato.
art. 191 cod. proc. pen.
Prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti probatori; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione all'istanza documentale acquisita "inaudita altera parte" nel giudizio di appello, per violazione delle regole del rito abbreviato e del contraddittorio.
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamato per la disciplina delle prove nel rito abbreviato (limiti alla controprova): la Corte ha evidenziato che la parte civile non può chiedere prove nel giudizio abbreviato, con conseguente divieto di acquisizione di documenti in violazione delle regole.
art. 438 cod. proc. pen.
Richiama che, nell'abbreviato condizionato, la facoltà di prove integrative è riservata al Pubblico Ministero; la parte civile non ha poteri istruttori nel rito speciale.
art. 526, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede inutilizzabilità di atti acquisiti in dibattimento senza assicurare il contraddittorio; la Corte ha applicato questo principio all'acquisizione in appello senza interpellare le parti.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola il fascicolo del dibattimento; la Corte ha osservato che l'acquisizione documentale in appello non equivale automaticamente a regolare introduzione nel fascicolo dibattimentale e richiede contraddittorio.
art. 4 d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata per l'obbligo di autorizzazione dell'attività professionale extraospedaliera; la Corte osserva che l'attività "intra moenia" richiede autorizzazione dell'ente.
art. 54 C.N.L.L. 08/06/2000
Richiamato per i limiti e le regole dell'attività libero-professionale del dipendente pubblico sanitario in relazione all'ente di appartenenza.
art. 8 del regolamento aziendale 20/05/2014 n. 233/2014
Regolamento interno che disciplina l'attività "intra moenia allargata": obbligo di autorizzazione, emissione di ricevute su bollettario aziendale, versamento delle somme e misura di trattenimento consentita; la Corte ha ritenuto che il regolamento fosse sufficiente a regolare il rapporto senza necessità di una convenzione separata.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sia necessaria valutazione di merito, di rideterminare direttamente la pena in sede di legittimità; applicata per il ricalcolo aritmetico della pena dopo esclusione parziale dei fatti.
art. 81 cod. pen.
Principio della continuazione fra più reati: i fatti contestati sono stati ritenuti espressione di un medesimo disegno criminoso, influenzando il calcolo della pena.
art. 541 c.p.p. e art. 92 c.p.c.
Richiamati in relazione alla liquidazione e compensazione delle spese processuali; la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese per il grado di giudizio in ragione della soccombenza reciproca.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato la parte civile non può produrre nuove prove istruttorie: documenti acquisiti "inaudita altera parte" sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. se violano il divieto di controprova e le garanzie del contraddittorio.
- L'acquisizione di documenti in sede di appello richiede il rispetto del contraddittorio; l'introduzione di atti senza interpellare le parti può determinarne l'inutilizzabilità (art. 526, 603 c.p.p.).
- L'utilizzo di una prova acquisita irregolarmente non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza: il giudice di legittimità verifica tramite il test logico‑giuridico se la prova illegittima abbia inciso in modo decisivo sulla decisione; se la sentenza regge su altri elementi decisivi, la condanna può essere confermata in parte.
- Per il reato di peculato (art. 314) è necessario il nesso causale 'in ragione dell'ufficio o del servizio': un possesso derivante da attività esercitata "contra legem" o senza titolo legittimo esclude la ragione funzionale e quindi l'integrazione del peculato.
- L'autorizzazione dell'ente è condizione rilevante per qualificare come 'in ragione del servizio' l'attività libero-professionale del dipendente sanitario; l'assenza di autorizzazione rilevante nel periodo in contestazione può determinare l'esclusione della rilevanza penale per peculato (ma non esclude conseguenze disciplinari/contrattuali).
- La Corte di Cassazione può rideterminare la pena in sede di legittimità quando la modifica è mero calcolo aritmetico e non richiede nuovo esame di merito (art. 620 c.p.p.).
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