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Sentenza

Sentenza n. 1021/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Comitato direttivo del consorzio che ha determinato le aree e il prezzo della vendita alla promissaria acquirente e ha autorizzato il presidente alla stipula del rogito

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente consortile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la deliberazione con cui il Consorzio ha disposto la vendita di circa 46.830 mq alla società promissaria acquirente, aree sulle quali era stato autorizzato un impianto di produzione di biometano e ammendante mediante provvedimento autorizzatorio unico regionale. Ha dedotto che le particelle erano gravate da ipoteche giudiziali e che non si era ancora verificata la condizione sospensiva prevista dalla promessa bilaterale di vendita, consistente nella definitività e inoppugnabilità dell'autorizzazione, poiché risultava pendente un giudizio per revocazione contro la sentenza che aveva confermato il PAUR. Sono stati denunciati, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990, difetto o insufficienza di motivazione, difetto o carenza di istruttoria e contrasto con una precedente deliberazione consortile e con la promessa bilaterale di vendita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non notificato alla società promissaria acquirente, individuata quale unica controinteressata formale e sostanziale, in violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; la notifica alla Regione non era sufficiente. Il Collegio ha inoltre rilevato che, nelle more, il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione contro la sentenza relativa al PAUR, con conseguente formazione del giudicato e sopravvenuta carenza di interesse su tale profilo. Ha comunque osservato che la presenza di ipoteche non incideva sulla legittimità della deliberazione, la quale si limitava a conferire mandato per la stipula dell'atto notarile, e che non erano ravvisabili violazioni di legge o eccesso di potere nei profili dedotti. Il Comune è stato condannato a pagare al Consorzio 1.500 euro oltre accessori per spese di lite; le altre spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'amministrazione resistente e ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato; la società promissaria acquirente era controinteressata formale e sostanziale.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    I vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti contro la deliberazione non sono stati ravvisati dal giudice.

  • art. 324 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La decisione del Consiglio di Stato sul ricorso per revocazione ha determinato la formazione del giudicato sulla controversia relativa al PAUR.

  • artt. 109 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati quali norme in base alle quali era stato proposto il ricorso per revocazione contro la sentenza relativa al PAUR.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo deve essere notificato, oltre che all'amministrazione resistente, ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato; l'omessa notifica al soggetto che dall'atto riceve un effetto favorevole diretto determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La notifica a un'amministrazione diversa dal controinteressato sostanziale non supplisce all'omessa notificazione al soggetto privato direttamente beneficiario dell'atto impugnato.
  • La sopravvenuta formazione del giudicato sulla controversia relativa a un presupposto dell'atto impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su quel profilo.
  • La presenza di ipoteche gravanti su un bene oggetto di una deliberazione preparatoria o autorizzatoria alla vendita non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto amministrativo quando l'atto non dispone direttamente il trasferimento e non viola specifiche norme di legge.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoPatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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