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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24031/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sul riconoscimento degli interessi relativi al rimborso IVA "accelerato" anno 2015: Saipem (poi cessionaria Unicredit Factoring) aveva richiesto rimborso IVA; l'Agenzia riconobbe la sorte capitale ma computò gli interessi solo per 154 giorni escludendo 164 giorni intercorrenti tra le notifiche di richieste di garanzia e la presentazione delle stesse. Le società hanno impugnato per ottenere il riconoscimento degli interessi anche per i periodi esclusi; la CTR aveva ritenuto gli interessi di natura compensativa (e quindi non dovuti per quei periodi). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la natura moratoria degli interessi e l'illegittimità del computo effettuato dalla CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha affermato che gli interessi previsti dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 sono di natura moratoria (confermando un consolidato orientamento di legittimità e della giurisprudenza UE) e pertanto spettano quando il ritardo nel rimborso è addebitabile all'Amministrazione. Tuttavia la Corte ha precisato che la sospensione degli interessi opera legittimamente quando il ritardo è imputabile al contribuente (es.: mancata produzione di documenti o mancata prestazione della garanzia richiesta ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto illegittima la duplicazione di garanzie da parte dell'Agenzia (prima una sospensione ex art. 23 d.lgs. 472/1997 e poi ulteriori richieste di garanzia ex art. 38-bis) e ha concluso che per i periodi in cui l'Amministrazione ha richiesto garanzie ulteriori e duplicative dovranno essere riconosciuti gli interessi di mora a favore del creditore; per i periodi in cui il contribuente non aveva ancora prestato la garanzia prevista dall'art. 23, invece, la sospensione e la mancata maturazione degli interessi rimangono legittime. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei termini indicati e la causa è stata rinviata per i provvedimenti consequenziali e per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    Gli interessi per il ritardato rimborso IVA sono qualificati dalla Corte come interessi moratori; il comma 1 e le disposizioni correlate disciplinano anche i casi di sospensione della decorrenza (es. non computabilità per i periodi tra richiesta di documenti e loro produzione oltre 15 giorni, obbligo di garanzia per rimborsi sopra soglia).

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    Prevede la sospensione del rimborso quando al contribuente venga notificato un atto di contestazione o di irrogazione di sanzione; la sospensione è legittima e comporta la non imputabilità del ritardo all'Amministrazione se dipende da tale atto.

  • art. 69 r.d. n. 2440/1923 (fermo amministrativo)

    Regola il fermo amministrativo come strumento di sospensione del pagamento; la Corte ricorda che è uno degli strumenti alternativi che l'Amministrazione non può cumulare con la richiesta di garanzia senza giustificato motivo.

  • art. 8, comma 4, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamata in relazione all'onere dell'Amministrazione di non agire in violazione del principio di collaborazione e buona fede; la Corte ha però precisato i limiti dell'interpretazione della norma rispetto all'ambito di applicazione dell'obbligo di rimborso dei costi delle fideiussioni.

  • art. 183 direttiva 2006/112/CE

    La Corte di giustizia UE ha qualificato come moratori gli interessi dovuti per rimborsi IVA tardivi e ha affermato il principio di neutralità che impone compensazione per le perdite finanziarie dovute a rimborsi tardivi; la Cassazione si è uniformata a tale giurisprudenza.

Massime di principio

  • Gli interessi previsti dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 hanno natura moratoria: spettano per il ritardo imputabile all'amministrazione, non sono semplici interessi compensativi.
  • Gli interessi di mora sono dovuti solo se il ritardo nel rimborso è addebitabile all'Ufficio; se il ritardo dipende da omissioni o mancata collaborazione del contribuente (es. mancata produzione di documenti o mancata prestazione della garanzia richiesta entro termini), la decorrenza degli interessi rimane sospesa.
  • La richiesta di garanzie da parte dell'Amministrazione è legittima per tutelare l'erario, ma gli strumenti cautelari previsti (art. 23 d.lgs. 472/1997, art. 69 r.d. 2440/1923, art. 38-bis d.P.R. 633/1972) sono in linea di principio alternativi: non è ammessa una duplicazione ingiustificata di misure cautelari.
  • Se l'Amministrazione richiede ulteriori garanzie dopo aver già sospeso il rimborso con un provvedimento (es. ex art. 23), e tali ulteriori richieste risultano duplicative, i periodi relativi a tali richieste sono da considerarsi imputabili all'Amministrazione e gli interessi di mora devono essere riconosciuti al contribuente.
  • In presenza di contestazioni multiple (avvisi di accertamento, richieste documentali, obblighi di garanzia) occorre valutare caso per caso l'imputabilità del ritardo per stabilire la spettanza degli interessi: la mera richiesta di garanzia non sospende automaticamente il diritto agli interessi se la richiesta è ingiustificata o duplicativa.
  • In controversie simili il giudice può annullare la decisione impugnata e rinviare per il riesame alla luce dei principi enunciati (natura moratoria, esclusione di duplicazioni di misure), regolando altresì le spese processuali.

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