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Circolare

Circolare n. 3 del 14/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione, per il periodo d’imposta 2011, della tassazione agevolata al 10% sui premi e sulle componenti accessorie di retribuzione legate a incrementi di produttività. Vengono definiti i requisiti soggettivi e oggettivi, confermando il limite di reddito di 40.000 euro riferito al 2010 e il tetto di 6.000 euro lordi, nonché la possibilità per il lavoratore di rinunciare al regime sostitutivo. La disciplina è limitata alle somme erogate in base ad accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, anche preesistenti ma efficaci, con esclusione degli accordi nazionali o individuali. Sono inoltre chiariti forma, prova documentale e principali istituti agevolabili, compresi alcuni casi specifici come somministrazione di lavoro e ristorni nelle cooperative.

Imposta sostitutiva 10% sulle componenti accessorie della retribuzione per incrementi di produttività nel 2011

Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione per incrementi di produttività

La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione, per il periodo d’imposta 2011, della tassazione agevolata al 10% sulle somme accessorie della retribuzione collegate a incrementi di produttività. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individua i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire del beneficio e precisa quali accordi, contratti e istituti retributivi possano rientrare nella disciplina.

Quadro normativo e soggetti beneficiari

Per il 2011 la detassazione è applicabile ai lavoratori del settore privato titolari, nell’anno 2010, di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Il limite massimo delle somme agevolabili è pari a 6.000 euro lordi.

La circolare precisa che nel reddito di riferimento di 40.000 euro devono essere comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all’imposta sostitutiva del 10%, entro il limite massimo di 6.000 euro. È inoltre ribadita la possibilità per il lavoratore di rinunciare espressamente al regime sostitutivo; in tal caso, gli importi teoricamente agevolabili concorrono al reddito complessivo e sono tassati ordinariamente.

Ambito oggettivo della proroga 2011

La disciplina 2011, pur confermando l’aliquota del 10% già prevista dalla normativa originaria, restringe l’ambito delle somme agevolabili. Possono beneficiare della detassazione soltanto le componenti accessorie erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a:

  • incrementi di produttività;
  • qualità;
  • redditività;
  • innovazione;
  • efficienza organizzativa;
  • risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa;
  • altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale.

Sono quindi esclusi dal beneficio gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di contratti collettivi nazionali di lavoro o di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore.

Accordi collettivi: forma, contenuto e prova

La circolare chiarisce che, per i contratti collettivi di diritto comune, non esiste un onere di forma particolare: opera il principio generale della libertà di forma. Possono quindi rilevare anche accordi non formalizzati in un documento scritto, purché riconducibili alla libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione.

Ai fini dell’agevolazione è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel CUD:

  • la correlazione delle somme agli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività;
  • l’erogazione delle somme in attuazione di uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale.

Su richiesta, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare l’esistenza dell’accordo. La circolare esclude l’applicazione, per questa materia, dei criteri richiamati nella prassi INPS in tema di decontribuzione, osservando che qui non vi è una previa istanza di ammissione e non opera un sistema di riparto di risorse limitate.

Accordi territoriali e aziendali: possibilità operative

La circolare ammette che, per rendere operativa la misura, possano essere stipulati accordi o contratti territoriali o aziendali che riproducano i contenuti della contrattazione nazionale, ad esempio in materia di:

  • straordinario;
  • turni;
  • lavoro notturno;
  • lavoro domenicale ordinario;
  • clausole flessibili e clausole elastiche nei contratti part-time.

Sono parimenti ammessi accordi territoriali quadro o accordi aziendali che disciplinino la materia e recepiscano i contenuti dei contratti nazionali di riferimento. È sufficiente che tali intese prevedano modalità di organizzazione del lavoro che, secondo la valutazione datoriale, siano idonee a perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale, anche senza una dichiarazione formale che qualifichi le somme come destinate a incrementi di produttività.

Istituti agevolabili

Tra i principali istituti considerati agevolabili la circolare indica:

  • Straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario, comprensiva sia della quota ordinaria sia della maggiorazione per le ore straordinarie.
  • Lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare, cioè quello reso oltre l’orario concordato ma entro il limite dell’orario pieno applicabile ai part-time.
  • Lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per le ore notturne effettivamente prestate e le eventuali maggiorazioni relative alle ore ordinarie svolte in orario notturno.
  • Lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta a chi presta lavoro la domenica quando il riposo settimanale è stato spostato in altra giornata.
  • Indennità di turno: sono detassabili le indennità o maggiorazioni retributive per lavoro normalmente prestato su turni, a condizione che siano correlate a incrementi di produttività, competitività e redditività.

Casi particolari

Per il lavoro in somministrazione, la circolare richiama l’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 276/2003, secondo cui i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri di determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche collegate ai risultati o all’andamento economico dell’impresa. Ne deriva che sono i contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall’utilizzatore a regolare l’applicazione dell’agevolazione ai lavoratori somministrati.

È altresì precisato che l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori in somministrazione dipendenti da agenzie del lavoro anche quando le somme si riferiscono a missioni svolte presso la pubblica amministrazione, poiché il rapporto di lavoro resta alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, soggetto privato.

Infine, vengono ricondotti alla nozione di accordo collettivo anche i ristorni ai soci delle cooperative, se collegati a un incremento di produttività. Tali somme sono qualificate come integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa e risultano deliberate secondo l’atto costitutivo e le decisioni assembleari dei soci cooperatori.

Punti principali

Quadro normativo e condizioni per il 2011

Per il 2011 la misura agevolativa si applica entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi ed è riservata ai lavoratori del settore privato titolari, nell’anno 2010, di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. La circolare precisa che nel limite reddituale vanno comprese anche le somme già assoggettate nel 2010 all’imposta sostitutiva del 10% entro il tetto massimo di 6.000 euro. Viene inoltre confermata la possibilità per il dipendente di rinunciare espressamente al regime sostitutivo, con conseguente tassazione ordinaria delle somme teoricamente agevolabili.

Ambito oggettivo: accordi e contratti territoriali o aziendali

La proroga del 2011 restringe l’ambito della detassazione alle somme erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e ad altri elementi utili al miglioramento della competitività aziendale. Sono quindi esclusi i premi corrisposti in base a contratti collettivi nazionali di lavoro o ad accordi individuali. La circolare precisa che l’agevolazione continua ad applicarsi con aliquota del 10%, come previsto dalla disciplina originaria del 2008 richiamata dalla legge di stabilità 2011.

Forma degli accordi e prova dell’esistenza

Per i contratti collettivi di diritto comune non è richiesto un particolare onere formale: vale il principio della libertà di forma e possono rilevare anche accordi non cristallizzati in un documento scritto, purché riconducibili alla libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione. Ai fini fiscali è sufficiente l’attestazione del datore di lavoro nel CUD che le somme sono collegate agli incrementi di produttività e che sono state erogate in base a uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale; su richiesta, il datore deve poter dimostrare l’esistenza dell’accordo.

Contenuti degli accordi e organizzazione del lavoro

La circolare ammette anche accordi o contratti territoriali e aziendali che riproducano i contenuti della contrattazione nazionale, ad esempio su straordinario, turni, lavoro notturno, lavoro domenicale ordinario e clausole flessibili o elastiche nei contratti part-time. È sufficiente che l’accordo disciplini modalità di organizzazione del lavoro idonee, secondo la valutazione datoriale, a perseguire maggiore produttività e competitività, senza che sia necessaria una clausola espressa che qualifichi formalmente le somme come finalizzate a incrementi di produttività.

Istituti agevolabili

Tra le voci espressamente considerate agevolabili rientrano: lo straordinario, per il quale è detassabile l’intera retribuzione relativa; il lavoro supplementare nel part-time, per l’intero compenso; il lavoro notturno, con riferimento alle somme corrisposte per le ore effettivamente prestate e alle relative maggiorazioni; il lavoro festivo, con particolare riguardo alla maggiorazione corrisposta a chi presta servizio domenicale per spostamento del riposo settimanale; le indennità di turno e le maggiorazioni retributive per lavoro prestato su turni, purché correlate a incrementi di produttività, competitività e redditività.

Casi specifici: somministrazione di lavoro e cooperative

Per la somministrazione di lavoro, la circolare richiama l’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 276/2003 e chiarisce che spetta ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall’utilizzatore stabilire modalità e criteri di applicazione dell’agevolazione ai lavoratori somministrati. La detassazione si applica anche quando le somme riguardano missioni nella pubblica amministrazione, poiché il lavoratore resta dipendente dell’agenzia di somministrazione, quindi di un soggetto del settore privato. Sono inoltre considerabili, ai fini della nozione di accordo collettivo, i ristorni ai soci delle cooperative se collegati a incrementi di produttività, in quanto integrativi della retribuzione e deliberati sulla base dell’atto costitutivo e delle decisioni assembleari.

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