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Circolare

Circolare n. 4 del 15/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce i primi chiarimenti sulle principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. I temi trattati spaziano dagli interventi previdenziali e catastali ai nuovi obblighi di comunicazione e ai rafforzati strumenti di contrasto all’evasione, con approfondimenti su accertamento sintetico, partecipazione dei Comuni, transfer pricing, operazioni intracomunitarie, riscossione, antiriciclaggio, reti di impresa, rientro di ricercatori e docenti, procedure concorsuali e contenzioso tributario. Sono inoltre illustrati i regimi sanzionatori, le decorrenze delle nuove norme, i soggetti interessati e i principali adempimenti operativi.

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: commento alle novità fiscali e primi chiarimenti

Decreto-legge n. 78/2010: prime istruzioni fiscali

La circolare illustra le principali novità fiscali introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fornendo i primi chiarimenti applicativi agli uffici. Il documento ha carattere sistematico e affronta misure molto eterogenee, accomunate dall’obiettivo di rafforzare il contrasto all’evasione, razionalizzare gli adempimenti e introdurre nuovi regimi agevolativi o di controllo.

Interventi previdenziali

L’articolo 12, comma 10, modifica il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011. Per i soggetti non già assoggettati al TFR, il calcolo segue le regole dell’art. 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91%. La circolare chiarisce che la disposizione incide solo sul metodo di calcolo del trattamento e non sul regime fiscale, che resta disciplinato dall’art. 19, comma 2-bis, del TUIR.

Partecipazione dei Comuni all’accertamento

L’articolo 18 amplia il coinvolgimento dei Comuni nell’attività di accertamento tributario e contributivo. I Comuni possono segnalare a Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e INPS dati utili alla rettifica delle dichiarazioni; quelli con oltre 5.000 abitanti devono istituire il Consiglio tributario entro 90 giorni, mentre i Comuni sotto tale soglia devono consorziarsi entro 180 giorni per istituirlo. Sono abrogate le previgenti "proposte di aumento" e la relativa commissione. La quota riconosciuta ai Comuni per la collaborazione all’accertamento passa dal 30% al 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, con criteri di riparto demandati a un decreto MEF. La circolare precisa anche che i compensi sono calcolati al netto delle quote spettanti a UE e altri enti e che le Regioni e Province autonome devono riversare ai Comuni le somme dovute sulle quote trasferite.

Catasto e dati catastali nelle locazioni

L’articolo 19 attiva, dal 1° gennaio 2011, l’Anagrafe Immobiliare Integrata, con finalità antievasive. La mancata o errata indicazione dei dati catastali negli atti di locazione, affitto e relative cessioni, risoluzioni e proroghe diventa rilevante ai fini dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione dell’art. 69 del DPR n. 131/1986, quindi con una misura dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. La nuova sanzione si applica alle violazioni commesse dal 1° luglio 2010.

Comunicazioni IVA telematiche

Con l’articolo 21 viene introdotto, dal 2011, l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro. La finalità è rafforzare il contrasto alle frodi, limitando l’adempimento alle operazioni di importo significativo. L’omessa o incompleta trasmissione è punita con la sanzione di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997. Un provvedimento del 22 dicembre 2010 individua soggetti obbligati, dati da comunicare e modalità operative.

Accertamento sintetico e redditometro

L’articolo 22 riscrive l’art. 38 del DPR n. 600/1973 e rinnova profondamente l’accertamento sintetico. Il reddito è determinato presuntivamente assumendo che le spese sostenute nel periodo siano state finanziate con redditi dello stesso periodo, salva prova contraria del contribuente. Al criterio delle spese si affianca l’accertamento da redditometro, fondato su elementi di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale sulla base di campioni significativi, differenziati per nucleo familiare e territorio. L’ufficio può procedere solo se il reddito accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato. Prima dell’accertamento è obbligatorio l’invito al contraddittorio, con successivo eventuale accertamento con adesione. Dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili solo gli oneri dell’art. 10 TUIR e restano spettanti le detrazioni per i relativi oneri. Le nuove regole si applicano agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

Imprese "apri e chiudi" e imprese in perdita sistemica

Gli articoli 23 e 24 istituiscono un monitoraggio rafforzato delle imprese ad alto rischio evasione, includendo le c.d. imprese "apri e chiudi" e quelle in perdita sistemica. La disciplina riguarda le imprese, non i professionisti, e considera l’anno solare. Le perdite fiscali ripetute per almeno due esercizi consecutivi, in assenza di adeguati apporti patrimoniali, legittimano l’attività di controllo; sono escluse le perdite derivanti da compensi ad amministratori e soci. Per tali soggetti sono previsti piani annuali coordinati Agenzia-Guardia di finanza, basati su analisi di rischio locale e su una selezione di almeno un quinto dei contribuenti interessati.

Contrasto di interessi e ritenuta sui bonifici

L’articolo 25 prevede la ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale per spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni, in particolare recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Banche e Poste Italiane operano una ritenuta del 10% al momento dell’accredito, con versamento entro il giorno 16 del mese successivo secondo le regole ordinarie di versamento. La circolare rinvia alle istruzioni già fornite con i precedenti documenti di prassi.

Transfer pricing e documentazione idonea

L’articolo 26 introduce un regime premiale per le imprese che, in sede di controllo, mettono a disposizione documentazione idonea a dimostrare la conformità dei prezzi di trasferimento al valore normale. In tal caso non si applica la sanzione per dichiarazione infedele alle condizioni previste dalla norma. La documentazione è stata definita con provvedimento del 29 settembre 2010, che disciplina anche le comunicazioni preventive e i termini di presentazione. In assenza della comunicazione prima dell’avvio del controllo non è possibile accedere al regime di esonero dalle sanzioni.

Operazioni intracomunitarie e VIES

L’articolo 27 introduce un meccanismo autorizzatorio per le operazioni intracomunitarie, finalizzato a contrastare le frodi IVA. Il contribuente deve esprimere la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività o con apposita istanza successiva. L’ufficio ha 30 giorni per emettere un eventuale diniego; in mancanza, opera il silenzio-assenso e il soggetto viene inserito nel VIES. Per le partite IVA già attribuite, criteri e modalità di inclusione nel VIES sono demandati a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Controlli incrociati INPS-Agenzia delle entrate

L’articolo 28 prevede controlli specifici sui soggetti che risultano titolari di una posizione INPS da lavoro dipendente ma non hanno mai dichiarato il relativo reddito, o per i quali il datore di lavoro non ha effettuato le ritenute dovute. La norma mira a contrastare la microevasione tramite sistemi di controllo automatizzati e articolazioni dedicate dell’Agenzia delle entrate. Vengono anche modificate le regole sulla competenza delle Commissioni tributarie e sulle parti processuali, con attribuzione della competenza all’ufficio che ha le attribuzioni sul tributo controverso.

Accertamento, riscossione e transazione fiscale

L’articolo 29 concentra l’attività di riscossione nell’atto di accertamento. Gli avvisi di accertamento e gli atti sanzionatori relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP, notificati dal 1° luglio 2011 per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, devono contenere l’intimazione a pagare entro il termine di ricorso. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, gli atti diventano esecutivi; dopo 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione è affidata all’agente della riscossione, anche per l’esecuzione forzata. In presenza di fondato pericolo per la riscossione, il carico può essere affidato prima, ma l’esecuzione resta differita di 60 giorni. La norma disciplina interessi di mora, aggio, spese di esecuzione, dilazione e coordinamento delle norme sul ruolo.

Riforma della transazione fiscale e nuovi profili penali

Sempre l’articolo 29 interviene sulla transazione fiscale e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le ritenute d’imposta non versate possono solo essere dilazionate, non falcidiate. La proposta di transazione deve essere corredata dalla documentazione prevista per il concordato preventivo e da una dichiarazione di fedeltà della documentazione. In caso di accordo di ristrutturazione, la transazione si revoca di diritto se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro 90 giorni dalle scadenze. Sul piano penale, l’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 viene riformulato: la soglia di punibilità scende a 50.000 euro, viene introdotta una specifica fattispecie per false indicazioni nella transazione fiscale e sono previste aggravanti oltre 200.000 euro. Sono inoltre disciplinate misure cautelari, obblighi del curatore e circostanze aggravanti nei confronti del pubblico ufficiale, oltre alla limitazione della responsabilità contabile ai soli casi di dolo per alcune definizioni concordate.

Divieto di compensazione con ruoli scaduti

L’articolo 31 vieta l’autocompensazione dei crediti erariali quando il contribuente ha debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori superiori a 1.500 euro con termine di pagamento scaduto. Il divieto vale anche per cartelle notificate nel 2010 o con scadenza anteriore al 1° gennaio 2011. La compensazione resta possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella o se il pagamento è tempestivo. L’indebita compensazione è sanzionata con il 50% degli importi iscritti a ruolo, nei limiti stabiliti dalla norma, e la sanzione non si applica finché pende contestazione.

Addizionale 10% per bonus e stock options nel settore finanziario

L’articolo 33 introduce un prelievo addizionale del 10% sui compensi variabili di dirigenti e collaboratori di imprese del settore finanziario, limitatamente alla quota che eccede il triplo della retribuzione fissa. La circolare individua il settore finanziario in banche, intermediari, SGR, SIM, imprese di investimento, emittenti di moneta elettronica e holding partecipative, e chiarisce che il prelievo si applica ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, anche se operano all’estero. Il prelievo riguarda anche le stock options, da valorizzare al valore normale delle azioni. L’addizionale è autonoma rispetto all’IRPEF, ma ne segue regole di accertamento, riscossione e contenzioso; non incide su detrazioni, tassazione separata e credito per imposte estere. È trattenuta dal sostituto al momento dell’erogazione del premio oppure, se il datore di lavoro è estero, è versata direttamente dal lavoratore residente. Si applica ai compensi corrisposti dal 31 maggio 2010, anche se maturati in anni precedenti.

Codice fiscale per i non residenti nei rapporti finanziari

L’articolo 34 estende l’obbligo di indicazione del codice fiscale agli atti con cui banche, Poste, intermediari finanziari e altri operatori aprono o chiudono rapporti continuativi con clienti, anche non residenti. La misura mira a facilitare i controlli sui rapporti finanziari dei soggetti privi di codice fiscale. La circolare riepiloga le modalità di attribuzione del codice fiscale per persone fisiche e soggetti diversi e precisa che il rapporto continuativo è quello che consente più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento, escludendo le operazioni extra conto.

Consolidato nazionale: accertamento e adesione

L’articolo 35 introduce l’art. 40-bis del DPR n. 600/1973, riformando l’accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale. Il controllo delle dichiarazioni e delle rettifiche è affidato all’ufficio competente alla data di presentazione della dichiarazione; le rettifiche del reddito di ciascun soggetto e la maggiore imposta sono contenute in un atto unico notificato sia alla consolidata sia alla consolidante. Il sistema elimina il doppio livello accertativo e introduce un litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Dal 1° gennaio 2011 la consolidante può chiedere il computo in diminuzione delle perdite di periodo non utilizzate presentando istanza telematica entro il termine per ricorrere; la richiesta sospende i termini di impugnazione per 60 giorni. La disciplina viene coordinata anche con l’accertamento con adesione, l’invito a comparire e il PVC.

Antifrode e antiriciclaggio

L’articolo 36 modifica il d.lgs. n. 231/2007 introducendo una lista di Paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, individuati con decreto MEF sentito il Comitato di sicurezza finanziaria. Per i rapporti che coinvolgano società fiduciarie, trust, società anonime o controllate da azioni al portatore aventi sede in tali Paesi, i soggetti obbligati devono astenersi dall’instaurare o proseguire il rapporto. Viene inoltre introdotto un nuovo indice di sospetto legato all’uso frequente o ingiustificato del contante, in particolare prelievi o versamenti pari o superiori a 15.000 euro, con obbligo di segnalazione alla UIF. Il regime sanzionatorio è graduato in base all’importo dell’operazione.

Operatori black list e appalti pubblici

L’articolo 37 subordina la partecipazione alle gare pubbliche degli operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi black list al rilascio di un’autorizzazione preventiva del MEF. L’autorizzazione richiede la conoscenza dei titolari effettivi, del sistema di amministrazione, degli amministratori e dei requisiti di eleggibilità. Un decreto ministeriale può escludere o estendere l’obbligo ad altri Paesi, settori o tipologie di soggetti per prevenire frodi fiscali.

Altre disposizioni tributarie e semplificazioni

L’articolo 38 contiene una pluralità di interventi: comunicazioni all’INPS sui fruitori di prestazioni sociali agevolate e sanzione per indebita fruizione; razionalizzazione delle notifiche e del domicilio eletto; notificazione della cartella via PEC; potenziamento dei servizi telematici per denunce, istanze, atti, garanzie e versamenti; accesso alla verifica del codice fiscale e dei dati anagrafici in Anagrafe Tributaria; rateizzazione in 11 mesi del conguaglio per pensionati con reddito annuo fino a 18.000 euro e imposta superiore a 100 euro; facoltà per cessionarie di rami d’azienda di ottenere dati utili alla riscossione; qualificazione non commerciale delle attività previdenziali e assistenziali di enti privati obbligatori; differimento e limitazione dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali per il triennio 2010-2012; esonero dal modulo RW per specifiche categorie di lavoratori all’estero e frontalieri; esenzione dai requisiti di capitalizzazione per alcune società di riscossione locali; estensione dell’esonero dall’obbligo di certificazione ad alcune prestazioni postali.

Regime fiscale di attrazione europea

L’articolo 41 introduce un regime opzionale per imprese residenti in altri Stati membri UE che avviano nuove attività in Italia, consentendo loro di applicare la normativa tributaria di un altro Stato membro in luogo di quella italiana, per tre periodi d’imposta. Il regime riguarda solo attività non già esistenti al 31 maggio 2010 e effettivamente esercitate in Italia. L’opzione è esclusa per i soggetti fiscalmente residenti in Italia e si estende anche a dipendenti e collaboratori della nuova attività. È richiesta un’istanza di interpello e sono previsti successivi decreti attuativi.

Reti di impresa

L’articolo 42 riforma la disciplina civilistica del contratto di rete e introduce un’agevolazione fiscale temporanea per le imprese che vi aderiscono. Il contratto ruota attorno al programma comune di rete, finalizzato a incrementare innovazione e competitività; il fondo patrimoniale comune e l’organo comune sono facoltativi. Sul piano fiscale, gli utili accantonati in apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare godono di sospensione d’imposta entro il limite di 1.000.000 di euro per impresa e periodo, nel rispetto degli stanziamenti complessivi di 20 milioni per il 2011 e 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il beneficio vale solo ai fini delle imposte sui redditi e non dell’IRAP, richiede l’asseverazione preventiva del programma e può essere revocato in caso di uso indebito. La Commissione europea ha ritenuto la misura non costituire aiuto di Stato.

Rientro di ricercatori e docenti

L’articolo 44 estende fino al 31 dicembre 2017 l’agevolazione fiscale per ricercatori e docenti residenti all’estero che trasferiscono la residenza in Italia e vi svolgono attività di ricerca o docenza. Il beneficio consiste nell’esclusione dal reddito imponibile del 90% dei compensi percepiti per tale attività, con corrispondente esclusione dalla base IRAP nei casi previsti. I destinatari devono possedere un titolo universitario, non essere occasionalmente residenti all’estero, aver svolto almeno due anni di ricerca o docenza all’estero e mantenere la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo di fruizione.

Procedure concorsuali e crediti prededucibili

L’articolo 48 introduce nella legge fallimentare l’art. 182-quater, che riconosce la prededucibilità ai finanziamenti erogati da banche e intermediari, nonché, in parte, da soci, quando effettuati in esecuzione o in funzione di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, se espressamente riconosciuti dal tribunale. Sono prededucibili anche i compensi del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dell’accordo. La norma disciplina inoltre misure protettive durante le trattative per gli accordi di ristrutturazione, con deposito di documentazione e relazione professionale, e introduce l’art. 217-bis sulle esenzioni dai reati di bancarotta per atti compiuti in esecuzione di concordati, accordi di ristrutturazione o piani attestati.

Definizione di controversie tributarie pendenti

L’articolo 48-ter interviene sulle controversie tributarie ancora pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale e alla Corte di cassazione, purché il ricorso sia stato iscritto nel primo grado entro il 25 maggio 2000 e l’Amministrazione risulti soccombente nei precedenti gradi. Per la Cassazione è prevista l’estinzione del giudizio con il pagamento del 5% del valore della controversia e la rinuncia alla pretesa di equa riparazione; l’avvenuto pagamento estingue il giudizio previa attestazione degli uffici finanziari sulla regolarità dell’istanza e sul pagamento integrale.

Garanzia dell’accertamento con adesione rateizzato

L’articolo 52-bis consente, in via sperimentale dal 31 luglio 2010 al 31 dicembre 2011, che per l’accertamento con adesione rateizzato, se le rate successive alla prima superano 50.000 euro, la garanzia sia prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado. L’ipoteca deve avere valore pari al doppio del debito o della somma rateizzata e deve essere accettata dall’Amministrazione finanziaria.

Differimento degli acconti IRPEF

L’articolo 55 differisce il versamento dell’acconto IRPEF per gli anni 2011 e 2012 nei limiti che saranno stabiliti con DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta devono tener conto del differimento nella trattenuta dell’acconto.

Chiusura

La circolare si conclude richiamando l’attività di vigilanza delle Direzioni regionali affinché gli uffici applichino correttamente le istruzioni fornite e i principi enunciati.

Punti principali

Interventi previdenziali e fine servizio del personale pubblico

Dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, il computo dei trattamenti di fine servizio relativi alle anzianità maturate da tale data si effettua secondo le regole dell’art. 2120 c.c., con aliquota del 6,91%. La circolare precisa tuttavia che la modifica riguarda solo il calcolo del trattamento di fine servizio e non incide sul regime fiscale delle prestazioni, che resta disciplinato dall’art. 19, comma 2-bis, del TUIR.

Partecipazione dei Comuni all’accertamento tributario e contributivo

L’articolo 18 rafforza il ruolo dei Comuni nel contrasto all’evasione, estendendo la collaborazione anche all’accertamento contributivo. I Comuni possono segnalare ad Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e INPS elementi utili a integrare le dichiarazioni dei contribuenti; quelli con più di 5.000 abitanti devono costituire il Consiglio tributario entro 90 giorni, mentre quelli sotto tale soglia devono consorziarsi entro 180 giorni per costituirlo. Vengono inoltre abrogate le previgenti “proposte di aumento” e la relativa commissione. La quota spettante ai Comuni per la partecipazione all’accertamento sale dal 30% al 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, con criteri di calcolo e attribuzione demandati a successivo decreto ministeriale. Le somme sono riconosciute al netto di quelle spettanti all’Unione europea e ad altri enti.

Aggiornamento del catasto e nuove sanzioni sulle indicazioni catastali

Dal 1° gennaio 2011 è attivata l’Anagrafe Immobiliare Integrata, gestita dall’Agenzia del territorio, per contrastare l’occultamento della consistenza catastale degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali nelle domande di registrazione di contratti di locazione, affitto e relative cessioni, risoluzioni e proroghe è considerata rilevante ai fini dell’imposta di registro e punita ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 131/1986, con sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. La nuova sanzione si applica alle violazioni commesse dal 1° luglio 2010.

Comunicazioni telematiche IVA sopra soglia

Dal 2011 è previsto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro. L’obbligo è limitato alle cessioni e prestazioni sopra tale soglia, per ridurre gli oneri sui contribuenti di minori dimensioni. L’omissione o l’incompletezza della trasmissione comporta la sanzione dell’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro). Un provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 ha definito soggetti, dati e modalità di invio.

Nuovo accertamento sintetico e redditometro

L’articolo 22 riscrive l’art. 38 del DPR n. 600/1973 e rende più moderno l’accertamento sintetico, basandolo sulla presunzione che le spese sostenute nel periodo d’imposta siano state finanziate con redditi dello stesso periodo, salvo prova contraria del contribuente. È introdotto anche l’accertamento da redditometro fondato su elementi di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale e costruiti su campioni significativi di contribuenti, differenziati per nucleo familiare e area territoriale. La soglia di accesso all’accertamento passa da un quarto a un quinto di scostamento tra reddito accertabile e dichiarato. L’ufficio deve invitare preventivamente il contribuente al contraddittorio e gli oneri deducibili restano solo quelli dell’art. 10 TUIR. Le nuove regole si applicano agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

Contrasto a imprese "apri e chiudi" e imprese in perdita sistemica

Gli articoli 23 e 24 inseriscono in via automatica nelle selezioni di controllo le imprese che cessano l’attività entro un anno dall’inizio e quelle che presentano perdite fiscali reiterate. La disciplina riguarda le sole imprese, non i professionisti, e considera l’anno solare. Le perdite fiscali di almeno due esercizi consecutivi possono legittimare l’accertamento, salvo che siano coperti da aumenti di capitale a titolo oneroso almeno pari alle perdite. Sono escluse le perdite originate da compensi ad amministratori e soci. Sono previsti piani annuali coordinati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, basati su analisi di rischio locale, per soggetti non interessati da studi di settore o tutoraggio.

Contrasto di interessi e ritenuta sui bonifici per detrazioni

L’articolo 25 assoggetta a ritenuta d’acconto i compensi pagati con bonifico bancario o postale per interventi che danno diritto a detrazioni o deduzioni, in particolare recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Banche e Poste applicano una ritenuta del 10% all’accredito, con versamento entro il giorno 16 del mese successivo secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. La circolare rinvia alle istruzioni operative già fornite con i precedenti documenti di prassi.

Transfer pricing e documentazione idonea

L’articolo 26 adegua la disciplina dei prezzi di trasferimento agli standard OCSE e UE, introducendo un regime che esclude la sanzione per dichiarazione infedele quando il contribuente fornisce, in sede di controllo, documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi al valore normale. La documentazione e la comunicazione preventiva sono state disciplinate da un provvedimento del 29 settembre 2010; in mancanza della comunicazione prima dell’avvio del controllo non si può beneficiare del regime di favore. Per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Operazioni intracomunitarie e VIES

Per contrastare le frodi IVA, l’articolo 27 subordina l’effettuazione di operazioni intracomunitarie a una preventiva volontà espressa dal contribuente e alla mancata emissione, entro 30 giorni, del provvedimento di diniego dell’ufficio. È introdotto il meccanismo del silenzio-assenso: durante i 30 giorni il soggetto può compiere solo operazioni interne, e solo dopo l’assenza di diniego può essere inserito nel VIES. Per le partite IVA già attribuite, i criteri di inclusione nel sistema comunitario sono demandati a successivo provvedimento.

Incrocio INPS-Agenzia delle entrate e competenza processuale

L’articolo 28 prevede controlli sui soggetti che risultano titolari di una posizione INPS da lavoro dipendente ma non hanno mai dichiarato il relativo reddito, o per i quali non risultano effettuate le ritenute dal datore di lavoro. L’obiettivo è contrastare la microevasione mediante controlli automatizzati e specifiche strutture dell’Agenzia delle entrate. Vengono inoltre modificati il d.lgs. n. 546/1992 sulla competenza delle Commissioni tributarie e sulla parte processuale, attribuendo la competenza alla Commissione del luogo in cui ha sede l’ufficio competente sul tributo.

Concentrazione della riscossione nell’accertamento

L’articolo 29 rafforza la riscossione attraverso atti di accertamento immediatamente esecutivi per imposte sui redditi, IVA e IRAP, notificati dal 1° luglio 2011 per periodi d’imposta dal 2007 in poi. Gli atti devono contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di ricorso e, una volta decorsi 60 giorni dalla notifica, diventano esecutivi; dopo 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione è affidata all’agente. In caso di fondato pericolo, l’affidamento può avvenire prima, ma l’esecuzione forzata non può iniziare prima di 60 giorni. La norma disciplina anche interessi di mora, aggio, dilazione, sospensione, coordinamento con le norme sul ruolo e sulla cartella, e prevede regolamenti attuativi per la riscossione coattiva.

Transazione fiscale, reati tributari e procedure concorsuali

Sempre l’articolo 29 modifica la transazione fiscale: le ritenute non versate possono essere solo dilazionate, non falcidiate; nella proposta di transazione nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione devono essere allegati i documenti dell’art. 161 L.F. e una dichiarazione di fedeltà della documentazione. È prevista la revoca di diritto della transazione se, nell’accordo di ristrutturazione, i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro 90 giorni dalle scadenze. Viene inoltre riformulato l’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 sulla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, abbassando la soglia di punibilità a 50.000 euro e introducendo un autonomo reato per false indicazioni nella transazione fiscale, con aggravanti oltre 200.000 euro. Ulteriori modifiche riguardano misure cautelari, comunicazioni del curatore fallimentare e circostanze aggravanti nel pubblico impiego, oltre alla limitazione della responsabilità contabile ai soli casi di dolo in specifiche definizioni concordate.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

L’articolo 31 preclude l’autocompensazione dei crediti erariali quando il contribuente ha debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori superiori a 1.500 euro, con termine di pagamento scaduto. Il divieto opera anche per cartelle notificate nel 2010 o con scadenza anteriore al 1° gennaio 2011. La compensazione resta possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella o se il debito è stato tempestivamente pagato. L’indebita compensazione è sanzionata al 50% degli importi iscritti a ruolo, con limiti ulteriori e sospensione della sanzione finché pende contestazione.

Addizionale 10% su bonus e stock options nel settore finanziario

L’articolo 33 introduce un’aliquota addizionale del 10% sui compensi variabili di dirigenti e collaboratori di imprese del settore finanziario, limitatamente alla parte che eccede il triplo della retribuzione fissa. La nozione di settore finanziario comprende banche, enti finanziari, SGR, SIM, intermediari, emittenti di moneta elettronica, società finanziarie e holding partecipative. L’addizionale si applica ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, anche se operano all’estero, e colpisce bonus e stock options calcolati sul valore normale delle azioni. Il prelievo è distinto dall’IRPEF ordinaria, non incide su detrazioni, tassazione separata e credito estero, ma segue le regole di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso dell’IRPEF. È trattenuto dal sostituto al momento dell’erogazione o, se il datore è estero, è versato direttamente dal lavoratore residente. L’efficacia decorre dai compensi corrisposti dal 31 maggio 2010, anche se maturati prima.

Codice fiscale per non residenti e rapporti finanziari

L’articolo 34 impone l’indicazione del codice fiscale anche negli atti o negozi con cui banche, Poste, intermediari e altri operatori finanziari aprono o chiudono rapporti continuativi con clienti, anche non residenti. La misura mira a rendere più agevoli i controlli sui rapporti finanziari di soggetti privi di codice fiscale. La circolare riepiloga le modalità di attribuzione del codice fiscale per persone fisiche e soggetti diversi, e chiarisce che per rapporto continuativo si intendono i rapporti finanziari di durata che consentono più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento, con esclusione delle operazioni "extra conto".

Accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale

L’articolo 35 introduce l’art. 40-bis del DPR n. 600/1973, che prevede un atto unico di accertamento per consolidata e consolidante, da notificare a entrambe, con effetti unitari e senza rischio di giudicati contrastanti. Dal 1° gennaio 2011 la consolidante può chiedere che le perdite di periodo del consolidato non utilizzate siano scomputate dai maggiori imponibili accertati, presentando apposita istanza telematica entro il termine per ricorrere; l’istanza sospende i termini di impugnazione per 60 giorni. Vengono disciplinati anche i riflessi sull’accertamento con adesione, l’adesione agli inviti e ai PVC, nonché la possibilità di nuove rettifiche fino alla decadenza ordinaria.

Misure antifrode e antiriciclaggio

L’articolo 36 modifica il d.lgs. n. 231/2007 introducendo una lista dei Paesi ad alto rischio di riciclaggio o terrorismo, con obbligo per i soggetti obbligati di astenersi dall’instaurare o proseguire rapporti con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate da azioni al portatore aventi sede in tali Paesi. Introduce inoltre un nuovo indice di sospetto legato all’uso frequente o ingiustificato del contante, con particolare attenzione a prelievi o versamenti pari o superiori a 15.000 euro. Le violazioni sono sanzionate con importi fissi o percentuali a seconda del valore dell’operazione, secondo le misure indicate dalla circolare.

Operatore economico in Paesi black list e appalti pubblici

L’articolo 37 prevede che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list possano partecipare alle procedure di gara pubbliche solo previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. L’autorizzazione richiede l’identificazione dei titolari effettivi, del sistema di amministrazione, degli amministratori e dei requisiti di eleggibilità, anche tramite controllanti e fiduciarie. Un decreto ministeriale può escludere o estendere l’obbligo ad altri Paesi, settori o soggetti, per prevenire frodi fiscali.

Altre disposizioni tributarie: servizi sociali, notifiche, telematica e semplificazioni

L’articolo 38 contiene molteplici misure: comunicazione all’INPS dei dati dei fruitori di prestazioni sociali agevolate e scambio dati con l’Agenzia delle entrate, con sanzione da 500 a 5.000 euro in caso di beneficio indebito; razionalizzazione delle notifiche fiscali e del domicilio eletto, notificazione della cartella anche via PEC, potenziamento dei servizi telematici per denunce, istanze, versamenti e certificazioni, accesso generalizzato alla verifica del codice fiscale e dei dati anagrafici, rateazione fino a 11 mesi per pensionati con reddito annuo fino a 18.000 euro e imposta di fine anno superiore a 100 euro, agevolazioni per cessionarie di rami d’azienda ex concessionari locali, esclusione da impresa commerciale per attività previdenziali e assistenziali di enti privati obbligatori, deroga ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali per il periodo 2010-2012, esonero dal modulo RW per specifiche categorie di lavoratori all’estero e frontalieri, esenzione dai requisiti minimi di capitalizzazione per alcune società di riscossione locali e ampliamento dell’esonero da certificazione per taluni servizi postali.

Regime fiscale di attrazione europea

L’articolo 41 introduce un regime opzionale che consente a imprese residenti in altri Stati membri UE, che avviano nuove attività in Italia, di chiedere l’applicazione della normativa tributaria di un diverso Stato membro al posto di quella italiana, per tre periodi d’imposta. L’opzione è esclusa per i soggetti residenti fiscalmente in Italia e riguarda solo attività non già esistenti al 31 maggio 2010 e effettivamente esercitate nel territorio italiano. Il regime si estende anche ai dipendenti e collaboratori della nuova attività. La fruizione richiede istanza di interpello e un decreto attuativo ministeriale.

Reti di impresa e agevolazione sugli utili accantonati

L’articolo 42 modifica la disciplina civilistica del contratto di rete e introduce una misura fiscale temporanea per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a reti di impresa. Il contratto di rete si fonda sul programma comune di rete volto ad accrescere innovazione e competitività; il fondo patrimoniale comune e l’organo comune sono facoltativi, non più elementi essenziali. Sul piano fiscale, gli utili accantonati a riserva e destinati, entro l’esercizio successivo, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato godono di sospensione d’imposta, fino a 1.000.000 di euro per impresa e per periodo, nei limiti di 20 milioni per il 2011 e 14 milioni per il 2012 e 2013. Il beneficio riguarda solo le imposte sui redditi, non l’IRAP, richiede asseverazione preventiva del programma e controlli dell’Agenzia delle entrate.

Rientro in Italia di ricercatori e docenti

L’articolo 44 estende fino al 31 dicembre 2017 l’agevolazione fiscale per ricercatori e docenti residenti all’estero che trasferiscono la residenza in Italia e vi svolgono attività di ricerca o docenza. Il beneficio consiste, ai fini IRPEF, nell’esclusione del 90% dei compensi dal reddito di lavoro dipendente, assimilato o autonomo; ai fini IRAP i compensi non concorrono alla base imponibile del ricercatore o del sostituto, a seconda del rapporto. I beneficiari devono avere titolo universitario, non essere occasionalmente residenti all’estero, aver svolto almeno due anni continuativi di attività di ricerca o docenza all’estero e mantenere la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo agevolato.

Procedure concorsuali e prededucibilità dei finanziamenti

L’articolo 48 introduce nella legge fallimentare l’art. 182-quater, che attribuisce prededucibilità ai finanziamenti erogati da banche, intermediari e, in certe condizioni, dai soci, nonché ai compensi del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. La prededucibilità riguarda sia i finanziamenti in esecuzione di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, sia quelli funzionali alla presentazione delle relative domande, purché espressamente riconosciuti dal tribunale. È prevista anche una disciplina delle misure protettive durante le trattative, con deposito di documentazione, istanza e relazione del professionista, nonché l’introduzione dell’art. 217-bis sulle esenzioni da alcuni reati di bancarotta per atti eseguiti in conformità a concordato, accordi di ristrutturazione o piano attestato.

Definizione del contenzioso tributario pendente

L’articolo 48-ter interviene sulle controversie tributarie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale e alla Corte di cassazione, relative a ricorsi iscritti nel primo grado entro il 25 maggio 2000 e con Amministrazione finanziaria soccombente nei gradi precedenti. Per la Cassazione resta possibile l’estinzione mediante pagamento del 5% del valore della controversia e rinuncia all’equa riparazione, con estinzione del giudizio subordinata all’attestazione dell’avvenuto pagamento e della regolarità dell’istanza.

Garanzia per l’accertamento con adesione rateizzato

L’articolo 52-bis, in via sperimentale dal 31 luglio 2010 al 31 dicembre 2011, consente, per l’accertamento con adesione rateizzato quando le rate successive alla prima superano 50.000 euro, di prestare garanzia tramite ipoteca volontaria di primo grado in alternativa a polizza o fideiussione. L’ipoteca deve avere valore pari al doppio del debito o della somma rateizzata ed essere accettata dall’Amministrazione finanziaria.

Differimento degli acconti IRPEF

L’articolo 55 differisce il versamento dell’acconto IRPEF per il 2011 e 2012, nei limiti che saranno fissati con DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti devono applicare il differimento nella trattenuta dell’acconto.

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