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Circolare

Circolare n. 2 del 28/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce numerosi profili applicativi dell’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate o ricevute da soggetti passivi IVA con controparti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Vengono precisati, tra l’altro, quali operazioni rientrano nell’adempimento, come si determina il momento di rilevanza, quale periodicità applicare, nonché i rapporti tra comunicazione integrativa, ravvedimento operoso ed eventuali esimenti sanzionatorie. Sono inoltre fornite indicazioni operative su importazioni, spese di trasferta, cessioni gratuite, rappresentanti fiscali, reverse charge, note di variazione, fusioni e gestione dei codici identificativi esteri.

Risposte a quesiti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni con operatori economici black list

Risposte a quesiti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni con operatori economici black list

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’obbligo introdotto dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativo alla comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti passivi IVA nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Quadro generale dell’adempimento

L’obbligo riguarda le operazioni realizzate con controparti localizzate nei Paesi inclusi nelle black list individuate dai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. La circolare risponde a quesiti pratici sulla individuazione delle operazioni da comunicare, sul momento di rilevanza, sulla periodicità della trasmissione e sulla possibilità di regolarizzazione delle violazioni.

Operazioni oggetto di comunicazione

La circolare chiarisce, in primo luogo, quali operazioni siano da includere o escludere dalla comunicazione.

Importazioni

Le importazioni devono essere segnalate tra le operazioni passive facendo riferimento ai dati della bolletta doganale, che ai fini IVA ha natura di documento equipollente alla fattura. Se, tuttavia, la registrazione in contabilità generale precede l’annotazione in IVA della bolletta, il contribuente deve utilizzare i dati già presenti in contabilità, integrando successivamente e senza sanzioni gli elementi mancanti nei righi A28 e A29 del modello.

Spese di trasferta dei dipendenti

Sono escluse dall’obbligo le prestazioni di servizi di cui fruisce il dipendente in trasferta in Paesi black list, come trasporti o servizi alberghieri, quando tali spese sono correttamente imputate al costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa.

Cessioni gratuite di beni

Le cessioni gratuite di beni a soggetti black list sono, in linea generale, operazioni soggette a IVA e quindi comunicabili. Restano escluse le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, a condizione che il costo unitario non superi euro 25,82, nonché le cessioni di beni per i quali, al momento dell’acquisto o importazione, non sia stata esercitata la detrazione IVA. Sono inoltre escluse le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.

Rappresentante fiscale di soggetto non black list

Sono escluse dall’adempimento le operazioni rese presso un rappresentante fiscale nominato in un Paese black list quando il soggetto rappresentato, che è la vera controparte, non è localizzato in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata. La circolare conferma il principio di trasparenza del rapporto tra rappresentante e rappresentato.

Servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore

Per i servizi acquistati da soggetti black list e territorialmente rilevanti nello Stato del prestatore, il modello va compilato indicando l’importo complessivo al rigo A27 al lordo dell’eventuale imposta pagata all’estero.

Commissioni bancarie

L’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito situato in black list è operazione esente ex art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972; poiché il soggetto passivo procede all’autofatturazione e la fattura è soggetta a registrazione, l’operazione va comunicata.

Tour operator

Le operazioni dei tour operator con soggetti black list andrebbero, in astratto, indicate tra le operazioni imponibili; tuttavia, poiché nelle fatture l’IVA non è esposta separatamente e non è possibile indicare l’importo complessivo dell’imposta, la circolare stabilisce di indicarle tra le operazioni non soggette a IVA per superare le difficoltà tecniche di trasmissione.

Carte carburanti e rifornimenti all’estero

La disciplina della scheda carburante vale solo per acquisti effettuati nel territorio dello Stato. Gli acquisti di carburante e lubrificanti presso distributori situati in Paesi black list, se non soggetti a IVA, non sono soggetti a registrazione ai fini IVA e non rientrano nella comunicazione; l’adempimento sulle operazioni non registrate riguarda infatti solo le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia.

Vendite documentate solo da scontrino o ricevuta

I commercianti al minuto e soggetti assimilati, quando operano nel regime di esonero dalla fattura e rilasciano scontrino o ricevuta fiscale, sono esonerati dalla comunicazione black list, perché da tali documenti non sono desumibili tutti gli elementi richiesti per l’adempimento.

Stabili organizzazioni e operazioni estero su estero

La circolare estende il principio della risoluzione n. 121/E del 2010 anche alle prestazioni di servizi rese dalla stabile organizzazione in un Paese ordinario di un soggetto residente in Italia verso operatori black list. Quanto alle cessioni e agli acquisti di beni "estero su estero", viene affermato che, trattandosi di operazioni non soggette a IVA, non sono in linea generale oggetto di comunicazione neppure quando siano effettuate dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di operatori black list.

Momento rilevante ai fini della comunicazione

La circolare conferma che il momento rilevante coincide, di regola, con la registrazione nei registri IVA delle fatture relative alle operazioni oppure, se antecedente o alternativa, con la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. Per gli acquisti di servizi in reverse charge, se l’annotazione in contabilità generale precede la registrazione dell’autofattura nei registri IVA, assume rilievo la data di tale annotazione contabile.

Per le note di variazione, emesse o ricevute, la circolare esclude quelle riferite a operazioni effettuate prima del 1° luglio 2010, poiché l’obbligo decorre solo da tale data. Per le fatture di acconto, invece, la comunicazione deve avvenire con riferimento all’acconto fatturato, al momento della registrazione della relativa fattura.

Determinazione della periodicità

Per stabilire se l’invio sia mensile o trimestrale occorre considerare l’ammontare totale di ciascuna categoria di operazioni da comunicare nei quattro trimestri precedenti. Non devono però essere considerate le operazioni con Cipro, Malta e Corea del Sud, escluse dal perimetro dell’adempimento già dal luglio 2010.

La scelta della periodicità mensile da parte di un contribuente normalmente trimestrale vincola il soggetto almeno fino al termine dell’anno solare in cui è esercitata e comunque fino a revoca, da effettuarsi con la prima comunicazione utile mediante l’apposita casella "Variazione di periodicità".

Comunicazione integrativa, sanzioni e ravvedimento operoso

La circolare distingue nettamente tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso. La comunicazione integrativa può essere presentata, senza applicazione di sanzioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza della comunicazione originaria, purché mediante un modello completo e barrando la casella apposita.

Una volta decorso tale termine, si applicano le regole ordinarie: l’omessa presentazione o la trasmissione con dati incompleti o inesatti è punita con la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997, raddoppiata. Se non vi è stata contestazione e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997, versando la sanzione ridotta a un ottavo del minimo. Il termine per perfezionare il ravvedimento è individuato in un anno dall’omissione o dall’errore, poiché la disciplina in esame è autonoma rispetto alla dichiarazione annuale IVA.

Regolarizzazione senza sanzioni per la prima applicazione

La circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010 aveva già riconosciuto, per la prima applicazione, un regime di favore per le violazioni di compilazione relative al trimestre luglio-settembre 2010 per i trimestrali e ai mesi da luglio a novembre 2010 per i mensili, a condizione che le violazioni fossero sanate con comunicazione integrativa entro il 31 gennaio 2011. La presente circolare precisa che tale esimente riguarda solo comunicazioni originariamente presentate ma incomplete o inesatte, e non si estende ai casi di omessa presentazione.

Codici identificativi esteri e errore scusabile

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 marzo 2010, nella comunicazione deve essere indicato il numero di codice fiscale attribuito dallo Stato estero al soggetto con cui è intercorsa l’operazione, oppure, in mancanza, un altro codice identificativo. La circolare ammette che, se manca il codice fiscale estero, possa essere indicato un dato analogo, come il numero di iscrizione alla camera di commercio, purché consenta un’identificazione immediata e univoca della controparte.

Se il contribuente non riesce a ottenere alcun codice identificativo o altri dati richiesti, la possibilità di applicare l’esimente dell’errore scusabile e di escludere le sanzioni è rimessa alla valutazione degli organi accertatori, che devono esaminare la situazione caso per caso in conformità alle regole generali del D.Lgs. n. 472/1997.

Operazioni straordinarie: fusione

In caso di fusione, la circolare chiarisce che, stante la periodicità mensile o trimestrale dell’adempimento, il soggetto risultante deve presentare il modello di comunicazione ancora dovuto alla data di efficacia della fusione, anche se riferito a operazioni effettuate dal soggetto estinto. Se, nel medesimo periodo di riferimento, devono essere comunicate operazioni in parte riferibili al soggetto estinto e in parte al soggetto incorporante, quest’ultimo può presentare un’unica comunicazione riepilogativa.

Punti principali

Ambito oggettivo dell’obbligo di comunicazione

Sono confermati o esclusi dall’obbligo diversi casi pratici: importazioni da segnalare sulla base delle bollette doganali; esclusione delle spese di trasferta dei dipendenti correttamente imputate al costo del personale; inclusione delle cessioni gratuite di beni quando soggette a IVA, con esclusione delle ipotesi non soggette o dei campioni gratuiti di modico valore; inclusione delle operazioni con rappresentante fiscale di soggetti black list anche se il rappresentante è nominato altrove; inclusione degli acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore al lordo dell’IVA estera; inclusione delle commissioni bancarie addebitate da istituti localizzati in black list; trattamento particolare per i tour operator; esclusione delle vendite al dettaglio documentate solo da scontrino o ricevuta; chiarimenti su stabili organizzazioni e operazioni estero su estero.

Momento rilevante per la comunicazione

Il momento di riferimento coincide, in via generale, con la registrazione nei registri IVA delle fatture o, se anteriore o alternativa, con la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. Per gli acquisti di servizi in reverse charge rileva la data di annotazione nelle scritture contabili se precedente alla registrazione dell’autofattura nei registri IVA. Le note di variazione relative a operazioni anteriori al 1° luglio 2010 sono escluse, poiché l’obbligo decorre da tale data. Per le fatture di acconto, il dato da comunicare è l’importo dell’acconto fatturato, con rilevanza della data di registrazione della fattura relativa all’acconto.

Periodicità mensile o trimestrale

Ai fini della periodicità si considerano le operazioni dei quattro trimestri precedenti rispetto al periodo di riferimento, ma non vanno computate le operazioni con Cipro, Malta e Corea del Sud già escluse dal novero delle operazioni comunicabili dal luglio 2010. La scelta della periodicità mensile da parte di un contribuente trimestrale vincola almeno fino al termine dell’anno solare in cui è stata esercitata e fino a eventuale revoca con la prima comunicazione utile.

Comunicazione integrativa, sanzioni e ravvedimento

È possibile presentare una comunicazione integrativa, senza sanzioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza della comunicazione originaria, barrando l’apposita casella e trasmettendo un modello completo. Trascorso tale termine, si applicano le regole generali sanzionatorie e il ravvedimento operoso, con sanzione ridotta a un ottavo del minimo se la violazione non è già constatata e non sono iniziati accessi o verifiche. La regolarizzazione senza sanzioni prevista dalla circolare n. 54/E del 2010 vale solo per comunicazioni originariamente presentate ma incomplete o inesatte, non per le omesse presentazioni. Per la prima applicazione, l’eventuale esimente per incertezza opera entro il 31 gennaio 2011 e resta comunque rimessa, in caso di mancata regolarizzazione, alla valutazione degli organi accertatori, anche per i casi di impossibilità di reperire codici identificativi esteri.

Gestione dei dati identificativi esteri

In assenza di un codice fiscale estero, può essere indicato un altro codice identificativo idoneo a rendere immediata e univoca l’identificazione del soggetto black list, come il numero di iscrizione alla camera di commercio. Se non è disponibile alcun codice, la valutazione sull’errore scusabile e sulla non applicazione delle sanzioni è demandata agli organi accertatori, caso per caso.

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