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Circolare

Circolare n. 5 del 17/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’esenzione IVA per le prestazioni rese da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili ai propri consorziati o soci. Conferma che l’esenzione riguarda le strutture composte da soggetti con pro-rata non superiore al 10% nel triennio precedente, ma ammette la partecipazione anche di soggetti che non possiedono tale requisito, purché non siano in prevalenza nella compagine e purché l’attività verso di loro o verso terzi non superi il 50% del volume d’affari del consorzio. In caso di prevalenza delle prestazioni imponibili verso terzi o verso consorziati con pro-rata superiore al 10%, tutte le prestazioni del consorzio diventano imponibili.

IVA: chiarimenti sul regime di esenzione per servizi resi da consorzi o società consortili ai consorziati/soci ex art. 10, comma 2, D.P.R. 633/1972

IVA – Regime di esenzione per prestazioni rese da consorzi e società consortili ai consorziati

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sull’art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili ai propri consorziati o soci. Il documento si concentra in particolare sulla composizione della compagine consortile e sui limiti entro i quali il consorzio può svolgere attività verso soggetti non aventi il requisito del pro-rata senza perdere il beneficio dell’esenzione.

Quadro normativo e finalità della disciplina

La disciplina è stata introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in sostituzione del previgente regime di esenzione per le operazioni infragruppo previsto dall’art. 6, commi da 1 a 3-bis, della legge 13 maggio 1999, n. 133. L’obiettivo è quello di rendere coerente l’ordinamento interno con l’art. 132, par. 1, lett. f), della Direttiva 2006/112/CE, che consente l’esenzione per servizi resi da associazioni autonome di persone ai propri membri, al fine di evitare distorsioni derivanti dall’IVA quando soggetti che svolgono attività esenti ricorrono all’outsourcing.

La circolare ribadisce che il regime di esenzione richiede, in sintesi:

  • che le strutture consortili siano partecipate da soggetti che, nel triennio solare precedente, abbiano avuto un pro-rata di detrazione non superiore al 10%;
  • che i corrispettivi richiesti ai consorziati o soci non superino i costi imputabili alle prestazioni rese.

Destinatari del regime di esenzione

Il regime è riservato alle strutture associative di tipo consortile, anche se costituite in forma societaria o cooperativa con funzioni consortili. Secondo la circolare, la normativa interna considera tali strutture come quelle create per organizzare e svolgere in comune determinate fasi dell’attività dei partecipanti.

Per quanto riguarda i consorziati o soci, il requisito del pro-rata non superiore al 10% va verificato con riferimento al triennio solare precedente a quello in cui la prestazione è resa, cioè al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Il documento precisa inoltre che il requisito va valutato singolarmente per ciascun consorziato.

Presenza di soggetti privi del requisito soggettivo

La circolare chiarisce che la compagine consortile non deve essere composta esclusivamente da soggetti con pro-rata non superiore al 10%. Possono quindi partecipare anche consorziati o soci che non abbiano tale requisito, ad esempio perché svolgono attività imponibile in misura più rilevante o perché, nel corso del rapporto associativo, hanno perso il requisito originario.

Tuttavia, le prestazioni rese a questi soggetti non rientrano nell’ambito dell’esenzione e devono essere assoggettate ad IVA. In altre parole, la loro presenza non impedisce di per sé l’applicazione del regime alle prestazioni effettuate verso i consorziati che mantengono il pro-rata nei limiti del 10%.

Limite della prevalenza nella compagine sociale

Pur ammettendo la presenza di soggetti con pro-rata superiore al 10%, la circolare introduce un limite sostanziale: tali soggetti non devono assumere una posizione prevalente nella compagine consortile. Ciò significa che non devono detenere complessivamente la maggioranza delle quote o delle partecipazioni.

Questa precisazione è ricondotta alla natura della norma comunitaria, che fa riferimento ad associazioni strumentali all’attività dei membri, in linea di principio costituite da soggetti che esercitano attività esente e che utilizzano il consorzio per acquisire servizi direttamente necessari alla propria attività. La presenza dominante di soggetti con attività imponibile sarebbe incoerente con tale ratio.

Prestazioni verso terzi e verso consorziati con pro-rata superiore al 10%

La circolare conferma che il consorzio può rendere servizi anche a terzi o a consorziati con pro-rata superiore al 10%, ma tali prestazioni sono imponibili IVA. Inoltre, tali attività non devono superare il 50% del volume d’affari del consorzio.

Se invece le prestazioni verso terzi o verso consorziati con pro-rata superiore al 10% diventano prevalenti, in termini di volume d’affari, scatta un effetto più ampio: tutte le prestazioni del consorzio perdono il regime di esenzione e devono essere assoggettate ad IVA, comprese quelle rese ai consorziati con pro-rata inferiore al 10%.

Condizioni finali per applicare l’esenzione

La circolare riassume il regime in una duplice condizione essenziale:

  • la compagine consortile non deve essere costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata superiore al 10%;
  • l’attività svolta dal consorzio a favore di tali consorziati o di terzi non deve superare il 50% del volume d’affari del consorzio.

In presenza di tali condizioni, le prestazioni rese ai consorziati con pro-rata entro il limite del 10% restano esenti. In caso contrario, l’intero comparto delle prestazioni del consorzio diventa imponibile.

Vigilanza applicativa

La circolare si chiude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Presupposti del regime di esenzione

L’esenzione IVA si applica alle prestazioni di servizi rese da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili nei confronti dei consorziati o soci, purché i partecipanti abbiano avuto nel triennio solare precedente un pro-rata di detrazione non superiore al 10% e i corrispettivi richiesti non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Soggetti destinatari e compagine consortile

Possono beneficiare del regime le strutture consortili anche in forma societaria o cooperativa. La circolare chiarisce che nella compagine possono essere presenti anche soggetti con pro-rata superiore al 10% o che abbiano perso in seguito il requisito, ma tali soggetti non devono essere maggioritari nella compagine sociale: complessivamente non devono detenere la maggioranza delle quote o partecipazioni.

Prestazioni verso soggetti con pro-rata superiore al 10% e verso terzi

Le prestazioni rese a consorziati con pro-rata superiore al 10% o a terzi sono imponibili IVA. Tuttavia, la presenza di tali attività non preclude automaticamente l’esenzione per le prestazioni rese ai consorziati che rientrano nel requisito, salvo che l’attività verso terzi o verso consorziati oltre soglia diventi prevalente.

Limite del 50% del volume d’affari

Se le prestazioni rese a terzi o a consorziati con pro-rata superiore al 10% superano il 50% del volume d’affari del consorzio, allora tutte le prestazioni di servizi rese dal consorzio devono essere assoggettate ad IVA, comprese quelle effettuate verso i consorziati con pro-rata inferiore al 10%.

Coerenza con la normativa comunitaria e finalità dell’esenzione

La disciplina è letta in coerenza con l’art. 132, par. 1, lett. f), della Direttiva 2006/112/CE, che mira a neutralizzare gli effetti IVA dell’outsourcing da parte di soggetti che svolgono attività esenti. La ratio è evitare che l’indetraibilità dell’imposta penalizzi i consorziati che esternalizzano servizi necessari alla propria attività esente.

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