Regolamento (UE) 2018/1128
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime unionale dei contingenti tariffari per ovini, caprini e carni ovine/caprine previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. In particolare, sopprime una disposizione dell’articolo 3 e sostituisce l’allegato, in coordinamento con un nuovo regolamento distinto applicabile alle importazioni dall’Islanda a decorrere dal 1° settembre 2018. L’obiettivo è riallineare la gestione dei contingenti alle regole doganali del codice doganale dell’Unione e alla diversa unità di misura prevista dall’accordo con l’Islanda.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sui contingenti tariffari annui dell’Unione per ovini, caprini e carni ovine/caprine, eliminando alcuni contingenti e sostituendo l’allegato.
Ambito di applicazione
Si applica ai contingenti tariffari annui dell’Unione relativi a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine gestiti nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. Riguarda gli operatori importatori e le amministrazioni doganali degli Stati membri, con effetti sui contingenti originari di specifici paesi terzi e su talune voci tariffarie NC/partite contingentarie. Le modifiche entrano in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicano dal 1° settembre 2018.
Modifica dei contingenti tariffari UE per ovini, caprini e carni ovine/caprine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, che disciplina l’apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione per ovini, caprini, carni ovine e carni caprine. L’intervento si colloca nel quadro dell’articolo 187, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e tiene conto dell’accordo UE-Islanda del 23 marzo 2017 relativo a preferenze commerciali supplementari per prodotti agricoli.
Contesto e ratio dell’intervento
Secondo i considerando, l’accordo con l’Islanda ha comportato una revisione del regime preferenziale già esistente: il regolamento (UE) 2018/562 aveva aumentato i quantitativi dei contingenti esenti da dazi per alcune carni ovine e caprine e aveva aperto un nuovo contingente per carni ovine trasformate della sottovoce 1602 90. Tuttavia, i contingenti del regolamento n. 1354/2011 sono gestiti in equivalente peso carcassa, mentre l’accordo UE-Islanda prevede quantitativi espressi in tonnellate di prodotto. Per evitare incoerenze gestionali e assicurare il corretto funzionamento ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), la Commissione ritiene opportuno far confluire tali contingenti in un regolamento separato e, contestualmente, espungerli dal regolamento n. 1354/2011.
Ambito della modifica normativa
La modifica non istituisce un nuovo regime generale, ma interviene su un regolamento già esistente. In particolare:
- sopprime l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011;
- sostituisce integralmente l’allegato di tale regolamento;
- ridefinisce l’assetto dei contingenti tariffari annui per carni ovine e caprine, mantenendo le quote per i diversi paesi o gruppi di paesi indicati in tabella.
L’allegato sostitutivo riporta i contingenti in tonnellate di equivalente peso carcassa e indica, per ciascuna origine, i codici NC, i numeri d’ordine del contingente in regime di primo arrivato, primo servito, nonché i volumi annui. Sono elencate, tra le altre, le origini Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Cile, Norvegia, Groenlandia, Isole Færøer, Turchia, oltre alle categorie “altri” ed “erga omnes”.
Effetti sui contingenti e sull’origine
Il testo chiarisce che il contingente per il Cile aumenta di 200 t/anno. Precisa inoltre il significato delle categorie:
- “altri” comprende tutti i paesi membri dell’OMC con esclusione di Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Cile, Groenlandia e Islanda;
- “erga omnes” indica tutti i paesi di origine, compresi quelli menzionati nella tabella.
La tabella distingue anche tra animali vivi, carni disossate di agnelli, carni disossate di montone e pecora, nonché carni non disossate e carcasse, utilizzando coefficienti di conversione specifici per l’equivalente peso carcassa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 1° settembre 2018. Tale decorrenza è allineata a quella del nuovo regolamento relativo ai contingenti per i prodotti originari dell’Islanda, adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.
Rilievi operativi per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore import-export e per i professionisti doganali, il regolamento comporta la necessità di verificare:
- la corretta identificazione del contingente applicabile in base all’origine e alla voce tariffaria;
- la gestione separata dei contingenti relativi all’Islanda rispetto al regime del regolamento n. 1354/2011;
- l’allineamento della documentazione e delle dichiarazioni doganali alle nuove tabelle e ai nuovi numeri d’ordine.
Trattandosi di un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, non richiede misure di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 3 del regolamento n. 1354/2011
È soppressa l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.
Sostituzione dell’allegato sui contingenti tariffari
L’allegato del regolamento n. 1354/2011 è sostituito integralmente dall’allegato del presente regolamento, che riporta i contingenti tariffari per carni ovine e caprine in tonnellate di equivalente peso carcassa, con indicazione di codici NC, dazi, numeri d’ordine e origini ammesse.
Separazione dei contingenti relativi all’Islanda
I contingenti tariffari previsti dall’accordo UE-Islanda del 23 marzo 2017, espressi in tonnellate di prodotto, devono essere gestiti con un regolamento distinto ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013; perciò i contingenti corrispondenti vengono soppressi dal regolamento n. 1354/2011.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° settembre 2018.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1105
- Regolamento · 8 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1106
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1124
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1123
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1122
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1121
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →