Regolamento (UE) 2018/1105
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità operative con cui le autorità competenti devono trasmettere informazioni all'ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, utilizzando canali sicuri, persone di contatto designate e formulari standard. Definisce anche tempi di risposta, obblighi di conferma di ricezione, regole di riservatezza e modalità tecniche per le notifiche relative al registro pubblico degli amministratori e degli indici di riferimento. L'obiettivo è assicurare uno scambio informativo efficace, uniforme e riservato tra autorità nazionali ed ESMA.
Norme tecniche di attuazione sulle procedure, i mezzi di trasmissione e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA ai fini del regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e all'ESMA, nonché alle notifiche effettuate dagli amministratori riconosciuti di indici di riferimento nell'ambito del regolamento (UE) 2016/1011. Riguarda le comunicazioni necessarie all'istituzione e all'aggiornamento del registro pubblico dell'ESMA, le richieste di informazioni dell'ESMA alle autorità competenti e le relative risposte, nonché le notifiche di indici di riferimento da parte di amministratori riconosciuti. È rilevante per il settore dei benchmark/indici di riferimento nei mercati finanziari. Si applica dal 29 ottobre 2018; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Non disciplina i partecipanti al mercato direttamente, ma principalmente le autorità nazionali di vigilanza e l'ESMA.
Norme tecniche di attuazione sulle procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 definisce il quadro operativo per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nazionali e l'ESMA nel settore dei benchmark. Esso dà attuazione all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 e mira a garantire che le comunicazioni avvengano in modo uniforme, sicuro e riservato, anche per supportare l'istituzione e l'aggiornamento del registro pubblico dell'ESMA.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che le autorità competenti devono fornire all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, e che per assicurare un flusso efficiente è opportuno utilizzare canali di comunicazione definiti, persone di contatto designate e formulari standard. Il regolamento tiene conto anche della possibile presenza di dati personali e informazioni sensibili, imponendo adeguate salvaguardie di riservatezza. La Commissione precisa inoltre che l'applicazione è differita di due mesi dalla data di entrata in vigore, così da consentire l'adeguamento procedurale delle autorità e dell'ESMA.
Notifiche all'ESMA per il registro pubblico
L'articolo 1 disciplina le notifiche che le autorità competenti devono inviare all'ESMA per consentire l'istituzione e la tenuta del registro pubblico previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. Devono essere comunicate, entro cinque giorni lavorativi dalla decisione pertinente, le informazioni di cui alle lettere a), c) e d) del medesimo articolo, nonché le successive modifiche.
Le decisioni che attivano l'obbligo di notifica sono in particolare:
- autorizzazione o registrazione di un amministratore ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 6, lettera a) o b);
- revoca o sospensione dell'autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1;
- riconoscimento di un amministratore situato in un paese terzo ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5;
- sospensione o revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8;
- autorizzazione dell'avallo di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3;
- cessazione imposta dell'avallo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 6.
Le informazioni devono essere trasmesse attraverso il canale di comunicazione dell'ESMA, in modo da garantire completezza, integrità e riservatezza. Inoltre, l'ESMA e le autorità competenti devono concordare la tecnologia informatica da utilizzare per l'invio al sito web dell'ESMA.
Notifiche degli amministratori riconosciuti
L'articolo 2 stabilisce che le notifiche che gli amministratori riconosciuti devono trasmettere all'ESMA ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 devono avvenire tramite un mezzo elettronico idoneo ad assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza dei dati durante la trasmissione.
Richieste di informazioni dell'ESMA e conferma di ricezione
L'articolo 3 regola le richieste di informazioni che l'ESMA rivolge alle autorità competenti, nei casi diversi da quelli già coperti dagli articoli 1 e 2. Tali richieste devono essere formulate utilizzando il formulario contenuto nell'allegato I.
L'autorità competente destinataria della richiesta, definita come "autorità interpellata", deve accusare ricevimento entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, mediante il formulario di cui all'allegato II.
Risposta alle richieste di informazioni
Ai sensi dell'articolo 4, l'autorità interpellata fornisce le informazioni richieste tramite il formulario dell'allegato III. Essa è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli in suo potere per ottenere e trasmettere le informazioni. Se non è in grado di rispettare la data di risposta stimata indicata nell'avviso di ricevimento, deve informare immediatamente l'ESMA, indicare una nuova data e motivare la proroga.
L'autorità interpellata può inoltre consultare l'ESMA, se necessario, per chiarire il contenuto delle informazioni richieste e la frequenza di eventuali aggiornamenti.
Modalità di trasmissione e persone di contatto
L'articolo 5 prevede che tutte le richieste, gli avvisi di ricevimento e le risposte siano:
- redatti per iscritto;
- trasmessi per posta, fax o mezzo elettronico che garantisca completezza, integrità e riservatezza;
- indirizzati alla persona di contatto designata dall'autorità competente, oppure al punto di contatto indicato dall'ESMA nella richiesta.
L'articolo 7 impone a ciascuna autorità competente di designare una persona di contatto e di comunicare all'ESMA nome e recapiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore. Ogni successiva variazione deve essere comunicata senza indugio. Tale previsione è funzionale a rendere stabile e tracciabile il canale di comunicazione tra autorità e ESMA.
Riservatezza delle informazioni scambiate
L'articolo 6 contiene una disciplina specifica di riservatezza. Le autorità competenti devono mantenere confidenziale il fatto stesso che una richiesta di informazioni sia stata emessa, il contenuto della richiesta e tutte le questioni emerse nel corso dell'esecuzione, comprese le consultazioni con l'ESMA.
La divulgazione è ammessa solo in due ipotesi:
- se l'ESMA acconsente alla divulgazione;
- se la divulgazione è necessaria ai fini di procedimenti legali.
Formulari standard
Il regolamento contiene tre allegati con formulari standardizzati:
- allegato I: formulario per la richiesta di informazioni;
- allegato II: formulario per l'avviso di ricevimento della richiesta;
- allegato III: formulario per la risposta alla richiesta.
I formulari richiedono l'indicazione di un numero di riferimento, della data, dei dati identificativi delle autorità coinvolte e dei recapiti delle persone di contatto. Nel formulario di risposta è inoltre prevista un'esplicita clausola sulla riservatezza delle informazioni e sul vincolo di utilizzo conforme alla normativa settoriale applicabile.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 29 ottobre 2018. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Notifiche all'ESMA per il registro pubblico
Le autorità competenti notificano all'ESMA, entro cinque giorni lavorativi dalla decisione pertinente, le informazioni necessarie per il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2016/1011, nonché le eventuali modifiche. Le decisioni rilevanti includono autorizzazione o registrazione di un amministratore, revoca o sospensione dell'autorizzazione/registrazione, riconoscimento di un amministratore di paese terzo, sospensione o revoca del riconoscimento, autorizzazione dell'avallo di un indice di riferimento e cessazione di tale avallo. Le informazioni sono trasmesse tramite il canale di comunicazione dell'ESMA che assicuri completezza, integrità e riservatezza; le autorità competenti e l'ESMA concordano inoltre la tecnologia informatica per l'invio al sito web dell'ESMA.
Notifiche degli amministratori riconosciuti
Le notifiche all'ESMA previste dall'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 sono trasmesse mediante un mezzo elettronico idoneo a garantire completezza, integrità e riservatezza dei dati durante la trasmissione.
Richieste di informazioni dell'ESMA
Le richieste dell'ESMA alle autorità competenti, diverse dalle informazioni già disciplinate dagli articoli 1 e 2, devono essere effettuate tramite il formulario di cui all'allegato I. L'autorità interpellata deve accusare ricevimento entro sette giorni dal ricevimento della richiesta utilizzando il formulario di cui all'allegato II.
Risposta alle richieste di informazioni
L'autorità interpellata risponde all'ESMA con il formulario dell'allegato III e deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere e fornire le informazioni richieste. Se non può rispettare la data di risposta stimata indicata nell'avviso di ricevimento, informa senza indugio l'ESMA, indica una nuova data e motiva la proroga. Se necessario, l'autorità consulta l'ESMA per chiarire il tipo di informazioni richieste e la frequenza degli aggiornamenti.
Mezzi di trasmissione e destinatari
Richieste di informazioni, avvisi di ricevimento e risposte devono essere redatti per iscritto e trasmessi per posta, fax o mezzo elettronico sicuro. Le richieste indirizzate a un'autorità competente vanno alla persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7; gli avvisi e le risposte destinati all'ESMA vanno al punto di contatto indicato nella richiesta.
Riservatezza
Le autorità competenti devono mantenere riservata l'esistenza della richiesta di informazioni, il suo contenuto e ogni questione emersa nell'esecuzione, comprese le consultazioni con l'ESMA. La divulgazione è consentita solo con il consenso dell'ESMA o se necessaria per procedimenti legali.
Persone di contatto
Ogni autorità competente designa una persona di contatto e comunica all'ESMA nome e recapiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento; ogni modifica successiva deve essere comunicata senza indugio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 29 ottobre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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