Cassazione Penale, Sentenza n. 814/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Beleffi chiedeva la rideterminazione in melius della pena irrevocabile inflitta con sentenza 28/03/2011 per più cessioni di stupefacenti (tra cui 7 ettogrammi di marijuana e varie cessioni di cocaina), alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale che aveva eliminato la parificazione sanzionatoria tra droghe "leggere" e "pesanti" (Corte cost. n. 32/2014). Sosteneva che, superata la parificazione, la cessione di cocaina indicata come reato satellite poteva essere riqualificata come fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti) e che, conseguentemente, la pena complessiva risultante dalla continuazione doveva essere rideterminata in termini più favorevoli.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di rideterminare la pena quando la decisione costituzionale incide sulla cornice edittale, ma nel caso concreto la ristrutturazione del reato continuato non produceva alcun vantaggio: il nuovo reato base (cessione di cocaina) rimaneva ancorato alla stessa cornice edittale già applicata nei minimi; l'aumento per continuazione risultava già fissato alla misura minima prevista dall'art. 81, quarto comma, c.p., reso ineludibile dalla recidiva reiterata già accertata con precedente sentenza irrevocabile; inoltre il giudice dell'esecuzione non può riformulare in sede esecutiva la qualificazione del fatto (ossia riconoscere ex novo la lieve entità ex art. 73, comma 5), valutazione riservata al giudice di cognizione. Perciò non vi erano margini per una riduzione della pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 1
Norma che disciplina il trattamento sanzionatorio per le cessioni di stupefacenti; la declaratoria di incostituzionalità di parti del testo (per effetto del d.l. n. 272/2005 conv. l. 49/2006) ha determinato la possibilità di rideterminazione della pena in esecuzione quando la cornice edittale venga modificata in melius
D.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (art. 4-bis)
Intervento normativo poi rimosso con effetti ex tunc da Corte costituzionale (n. 32/2014) che aveva parificato sanzioni per droghe leggere e pesanti; la sua illegittimità ha reso necessario riesaminare la pena in esecuzione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5
Previsione sulla riconducibilità alla fattispecie di lieve entità per modesti quantitativi: la Corte precisa che il giudice dell'esecuzione non può riconoscere ex novo la lieve entità quando tale valutazione non sia stata effettuata dal giudice di cognizione
Codice penale, art. 81, quarto comma
Regola sull'aumento per continuazione (percentuale minima fissata) che, se già applicata nella misura minima e contestata da circostanze come la recidiva reiterata accertata con sentenza precedente, può rendere impossibile una ulteriore mitigazione della pena complessiva in sede esecutiva
Codice penale, artt. 132 e 133
Criteri di commisurazione e quantificazione della pena che il giudice dell'esecuzione deve usare nella rideterminazione; la loro applicazione non autorizza a mutare l'inquadramento dei fatti stabilito dal giudice di cognizione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente in cassazione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a ricalcolare la pena in melius quando una sentenza costituzionale incide sulla cornice edittale applicabile a una condanna irrevocabile ma non ancora espiata.
- Se la rideterminazione implica una ristrutturazione del reato continuato (cambio del reato base e dei reati satellite), il giudice dell'esecuzione può ridefinire la struttura della continuazione, ma non può mutare l'inquadramento giuridico dei fatti che sono già stati definitivamente accertati dal giudice di cognizione.
- La possibilità di ottenere una riduzione pratica dipende dai margini effettivi offerti dalla nuova cornice edittale: se il nuovo reato base è disciplinato dallo stesso intervallo di pena già applicato e gli aumenti per continuazione sono stati fissati (es.: minima percentuale prevista dall'art. 81, comma 4) in presenza di cause ostative come la recidiva reiterata, la riduzione può risultare impossibile.
- Il riconoscimento della lieve entità (art. 73, comma 5 T.U.) è una valutazione tipica del giudice di cognizione; in sede esecutiva non è ammessa una nuova qualificazione del fatto in termini sostanziali che non sia coerente con il giudicato.
- In situazioni analoghe, prima di proporre istanze esecutive per rideterminazione della pena, verificare: a) se la declaratoria costituzionale ha effettivamente ridotto la cornice edittale del reato base; b) se la ristrutturazione della continuazione produce varianza nella pena base o solo un cambio formale; c) la presenza di aumenti o circostanze irrevocabili (recidiva, applicazioni già operate) che potrebbero annullare qualsiasi margine di riduzione.
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