Sentenza del 18/05/2015 n. 2093 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CONFERIMENTO DI IMMOBILI - ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO - CESSIONE QUOTE - Intrinseca natura degli atti - Volontà delle parti - Abuso del diritto - Inopponibilità all'Amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di un'operazione articolata in più atti: conferimento di un immobile gravato da ipoteca, accollo del relativo finanziamento da parte della società conferitaria e successiva cessione delle partecipazioni della società conferente. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che gli atti dovessero essere valutati separatamente secondo la loro forma giuridica. L'Amministrazione finanziaria ha invece ricondotto l'operazione, considerata unitariamente, a una cessione immobiliare, ritenendo che la sequenza negoziale fosse stata utilizzata per ottenere un indebito vantaggio fiscale.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta. In applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e del principio generale antiabuso, è stata riconosciuta prevalenza alla causa reale e agli effetti giuridici complessivi dell'operazione rispetto alla sua configurazione formale e alla frammentazione in più atti. Gli atti sono stati quindi considerati fiscalmente riconducibili a una cessione di immobile e, in quanto espressione di un uso distorto degli strumenti giuridici privo di valide ragioni economiche ulteriori rispetto al risparmio d'imposta, sono stati ritenuti inopponibili all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986
La norma privilegia l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, unitariamente considerati.
Ai fini dell'imposta di registro, l'atto deve essere valutato in base alla sua natura effettiva e ai suoi effetti giuridici complessivi, dando prevalenza alla causa reale rispetto alla veste formale e all'assetto cartolare.
Principio generale di divieto di abuso del diritto
È precluso il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto di strumenti giuridici, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili diverse dalla mera aspettativa dei benefici fiscali.
Un'operazione formalmente lecita può essere disconosciuta fiscalmente quando, attraverso una combinazione artificiosa di atti, realizza principalmente un vantaggio o un risparmio d'imposta senza adeguate ragioni economiche extrafiscali.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un'operazione può dipendere dalla sua sostanza economica e dagli effetti complessivi, non soltanto dalla forma dei singoli contratti.
- Una sequenza di atti collegati, se diretta a ottenere un risultato sostanzialmente equivalente a una cessione immobiliare, può essere riqualificata come tale dall'Amministrazione finanziaria.
- Il risparmio d'imposta non è di per sé illecito, ma diventa contestabile quando costituisce il principale o unico obiettivo dell'operazione e mancano valide ragioni economiche ulteriori.
- Per ridurre il rischio di abuso del diritto occorre documentare finalità imprenditoriali effettive, autonome e verificabili, non meramente fiscali.
- La valutazione deve considerare il collegamento tra gli atti, la loro successione temporale, gli obblighi finanziari assunti e il risultato economico sostanziale perseguito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 89 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 92 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 486 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →