Ordinanza n. 257/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 71 del 16.12.25 (notificata ai ricorrenti in data 13.2.26 e 16.2.26) con la quale si ordina “di procedere alla demolizione delle opere abusive sopra descritte, ricadenti nel Foglio di Mappa 21 particella 70, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 gg dalla data di notifica della presente ordinanza”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso, consequenziale ancorché incognito comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino, chiedendone la sospensione cautelare. Con riferimento ai manufatti sub 1, 2, 4 e 5, hanno dichiarato di avere già ottemperato all'ordine di demolizione. Quanto al manufatto sub 3, hanno dedotto che esso sarebbe stato realizzato anteriormente all'apposizione del vincolo paesaggistico e in forza della Licenza edilizia n. 122/1959 del 10 febbraio 1959. Tale deduzione, allo stato, non è stata contestata dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente al manufatto sub 3, ritenendo rilevante, nella fase cautelare, la non contestata allegazione secondo cui il manufatto sarebbe stato realizzato prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico e in forza di una licenza edilizia del 1959. La sospensione non è stata estesa ai manufatti sub 1, 2, 4 e 5, rispetto ai quali i ricorrenti hanno dichiarato di avere già ottemperato all'ordine di demolizione. È stata fissata l'udienza pubblica del 25 novembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda di tutela cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; l'ordinanza accoglie la sospensione limitatamente a uno dei manufatti contestati.
Licenza edilizia n. 122/1959
Il titolo edilizio del 1959 è richiamato dai ricorrenti quale base della realizzazione del manufatto sub 3; la sua rilevanza è considerata nella valutazione cautelare insieme alla dedotta anteriorità rispetto al vincolo paesaggistico.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la deduzione non contestata dall'amministrazione circa la realizzazione di un manufatto anteriormente all'apposizione del vincolo paesaggistico e in forza di un titolo edilizio può integrare un elemento favorevole alla sospensione dell'ordine di demolizione relativo a quel manufatto.
- Quando un'ordinanza di demolizione riguarda più manufatti autonomamente individuati, la tutela cautelare può essere concessa in modo selettivo, limitandosi alle opere per le quali emergano specifici elementi di fumus, senza estendersi automaticamente alle altre.
Come è indicizzato
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