Cassazione Penale, Sentenza n. 9427/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato il cumulo delle pene e ordinato la liberazione di Cavallo, deducendo: (1) errata individuazione della pena "più grave" ai fini del limite moderatore ex art. 78 c.p. (il giudice avrebbe considerato come più grave la pena di 2 anni anziché quella di 3 anni, quest'ultima risultante dall'aumento per continuazione); (2) violazione del principio del giudicato esecutivo e preclusione processuale, avendo un precedente provvedimento (ordinanza G.U.P. del 19.01.2023) già stabilito la stessa determinazione della pena complessiva senza essere stato impugnato; (3) errata applicazione del cumulo (in particolare del cosiddetto "cumulo parziale") non considerando che alcuni reati erano stati commessi dopo l'inizio dell'espiazione della pena, sicché al residuo del cumulo precedente doveva sommarsi la pena per il nuovo reato e sottrarsi la liberazione anticipata, con conseguente diversa data di fine pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo: ha rilevato che, quando il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una pena già risultante da precedente cumulo, va operato un nuovo cumulo (parziale) che comprende il residuo della precedente pena e la pena per il nuovo reato senza essere sottoposto ai limiti dell'art. 78 c.p.; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per rideterminare correttamente il cumulo e la nuova data di fine pena. I primi due motivi sono stati respinti: (i) quanto all'individuazione della pena più grave ex art. 78 c.p. la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui, nel caso di reato continuato, per stabilire la pena più grave si prende a riferimento la pena base (escludendo l'aumento per la continuazione); (ii) quanto al giudicato esecutivo la Corte ha richiamato la flessibilità del giudicato in materia di esecuzione, ritenendo non preclusa la richiesta di rideterminazione della pena complessiva se si deduce un errore di calcolo.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Limite moderatore nel cumulo per pene concorrenti: la Corte conferma che per individuare la "pena più grave" si deve fare riferimento alla pena base; nell'ipotesi di reato continuato non si considerano gli aumenti per continuazione ai fini del confronto fra pene concorrenti
art. 73 cod. pen.
Disciplina del concorso di reati; collegata all'applicazione dell'art. 78 per il calcolo del cumulo delle pene
art. 80 cod. pen.
Norma richiamata come parte del meccanismo di determinazione della pena complessiva (menzionata nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione); la decisione non ne altera i principi generali ma riguarda il modo di cumulare per reati successivi
art. 663 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente relativamente ai poteri del giudice dell'esecuzione nell'ordine di esecuzione; la Corte ha esaminato la legittimità delle determinazioni operate dal giudice dell'esecuzione
art. 666 cod. proc. pen.
Norma sulla procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione e sul giudicato esecutivo; la Corte ha richiamato la flessibilità del giudicato in materia di esecuzione, consentendo modifiche in presenza di fatti sopravvenuti o errori di calcolo
Massime di principio
- Per stabilire quale sia la "pena più grave" ai fini del limite moderatore ex art. 78 c.p., quando una singola condanna derivi da reato continuato si deve prendere a riferimento la pena base (escludendo l'aumento per continuazione).
- Se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una pena già risultante da cumulo, va operato un nuovo cumulo parziale: al residuo della pena precedente si aggiunge la pena per il nuovo reato senza applicare i limiti dell'art. 78 c.p.
- Le determinazioni sul cumulo delle pene effettuate in sede amministrativa (provvedimenti del PM o del G.U.P.) non sono totalmente immodificabili: il giudice dell'esecuzione può rideterminare il cumulo se emerge un errore nel calcolo o sopravvengono fatti rilevanti.
- Nella rideterminazione della pena e della data di fine pena vanno considerati tutti gli elementi di calcolo (residuo pena, pena per i nuovi reati, eventuali giorni di liberazione anticipata), perché errori in queste deduzioni possono comportare annullamento e rinvio.
- La mancata impugnazione di un provvedimento precedente non impedisce automaticamente la valutazione da parte del giudice dell'esecuzione di una richiesta di rideterminazione, specie se si deduce un errore materiale o di calcolo nel cumulo delle pene.
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