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Sentenza

Sentenza n. 1491/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione finanziaria, datato -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 18 maggio 2023, con il quale è disposto che “L'ispettore -OMISSIS-, (…), addetto alla Casa circondariale di -OMISSIS-, continua ad essere sospeso dal servizio in via cautelare – facoltativa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs 30 ottobre 1992, n. 449”.

Giustizia amministrativa202300556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti poiché l'interesse originariamente leso era stato oggettivamente e integralmente soddisfatto dalla riammissione in servizio. Le spese di giudizio sono state compensate.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di prosecuzione della sospensione cautelare facoltativa dal servizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia con cui era stata disposta la prosecuzione della sua sospensione cautelare facoltativa dal servizio ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il Ministero della Giustizia ha adottato un decreto di riammissione in servizio, facendo venir meno l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    L'ispettore -OMISSIS-, (…), addetto alla Casa circondariale di -OMISSIS-, continua ad essere sospeso dal servizio in via cautelare – facoltativa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs 30 ottobre 1992, n. 449

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento di prosecuzione della sospensione cautelare facoltativa dal servizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    considerato, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse originariamente leso, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, un comportamento o un nuovo provvedimento dell'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente e viene così meno ogni ragione attuale di contrasto tra le parti.
  • La riammissione in servizio del dipendente precedentemente sospeso cautelarmente determina il venir meno dell'efficacia della sospensione impugnata e, quando realizza pienamente l'interesse perseguito con il ricorso, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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