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Sentenza

Sentenza n. 480/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato avente numero P-GR/L/Q/2023/100736 del Sig. Marcello Morabito in favore del Sig. Hashem Aly Sayed Mohamed emesso il 3 settembre 2024, dalla Prefettura di Grosseto - Sportello Unico per l'Immigrazione e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente il quale è stato notificato il 7 luglio 2025 - Prot. Uscita N.0044886.

Giustizia amministrativa202502803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Grosseto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili, non ulteriormente specificati nel testo. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Nella fase cautelare il TAR ha accolto la domanda e disposto il riesame della vicenda da parte dell'Amministrazione.

La decisione

Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame, la Prefettura di Grosseto ha adottato in favore del ricorrente un nuovo nulla osta. Poiché tutte le pretese azionate risultavano così soddisfatte, il difensore del ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., dichiarando cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della condotta collaborativa della pubblica amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Atteso che tutte le pretese fatte valere in giudizio dal ricorrente risultano essere state soddisfatte, la causa viene definita con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è integralmente soddisfatta, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente tutte le pretese sostanziali fatte valere dal ricorrente.
  • Il riesame disposto in sede cautelare può determinare la definizione del giudizio con dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora l'esito del riesame elimini integralmente la lesione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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