Cassazione Civile, Ordinanza n. 06947/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce in un piccolo condominio di Teramo: un condomino ha agito contro gli altri tre comproprietari/condomini per ottenere l'autorizzazione ad apporre un contatore del gas in un'area del fabbricato sulla quale i convenuti avevano rivendicato, con autonoma azione giudiziale, un uso esclusivo ultraventennale. La domanda è stata accolta dal giudice di pace e confermata dal Tribunale di Teramo. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la violazione dell'art. 295 c.p.c. in tema di sospensione necessaria, la violazione dell'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune e la violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire. Il controricorrente ha resistito. La Corte, però, ha esaminato in via preliminare la procedibilità del ricorso e ha rilevato che non risultava depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., né era possibile desumere la tempestività del ricorso dal termine breve, perché tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso era decorso un tempo superiore a sessanta giorni. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del regime più favorevole elaborato dalle Sezioni Unite sul difetto di attestazioni di conformità, trattandosi qui non di attestazioni mancanti ma del mancato deposito della relazione di notificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., poiché non era stato depositato, insieme al ricorso, l'atto necessario a verificare la tempestività dell'impugnazione, ossia la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione. Ha ritenuto non superabile tale carenza nemmeno attraverso la verifica del termine breve, perché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come parametro di censura per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non esaminato nel merito perché assorbito dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 295 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di sospensione necessaria, ma non scrutinato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 1102 c.c.
richiamato dai ricorrenti sull'uso della cosa comune, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 100 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione all'interesse ad agire, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiamato per verificare la tempestività del ricorso attraverso il termine breve; nel caso concreto la notifica del ricorso è avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
la Corte lo applica come norma la cui osservanza è richiesta a pena di improcedibilità: deve essere depositata, con il ricorso, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per affermare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta, è un adempimento richiesto a pena di improcedibilità perché consente il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
- Se la relata di notificazione della sentenza impugnata non risulta depositata, il ricorso è improcedibile quando la tempestività non possa essere verificata aliunde, ad esempio perché il ricorso è stato notificato oltre il termine breve.
- Il regime giurisprudenziale che attenua le conseguenze di irregolarità nelle attestazioni di conformità non si applica quando manchi del tutto il deposito della relazione di notificazione, situazione considerata più grave.
- Le censure di merito o di violazione di legge formulate nel ricorso restano assorbite quando il ricorso venga dichiarato improcedibile per difetto dei presupposti processuali di procedibilità.
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