Cassazione Penale, Sentenza n. 37473/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente per ipotesi di associazione per delinquere finalizzata a bancarotta fraudolenta, reati fiscali e contro il patrimonio (capo A), bancarotta fraudolenta per distrazione relativa a Unisport s.r.l. (capo B), bancarotta fraudolenta per distrazione e falso in bilancio relativa a VVV Aqualena s.r.l. (capo H), autoriciclaggio (fatti fino al 30/09/2021). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata valutazione del verbale di indagini difensive (dichiarazioni del commercialista Marino) e dei documenti allegati ritenuti idonei a smentire la sua partecipazione alla trattativa con Gold Summer, con rilievo che la decisione si limita a scartare la testimonianza per rapporto di parentela senza esaminare i documenti; critica anche la valutazione delle dichiarazioni di Marcello Vetere; (2) vizio di motivazione sulla valutazione del verbale di indagini difensive di Serena Dimichele (sorella), ritenuta inattendibile per parentela e per una presunta partecipazione a vicende collegate; (3) vizio di motivazione circa la valutazione della collaborazione con le autorità, contestando che la mancata resipiscenza sia stata considerata decisiva senza valutare il contesto probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha compiutamente esaminato la documentazione specificamente devoluta alla sua cognizione dall'appello (corrispondenza e allegati che potevano avvalorare le dichiarazioni del commercialista), limitandosi a escludere l'attendibilità per rapporto di parentela senza motivare la mancata valutazione dei documenti. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bologna.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta dal Pubblico Ministero alla Corte di cassazione e per registrare che il difensore non ha richiesto discussione orale; qui utilizzata in chiave procedurale senza incidere sul merito della decisione di annullamento.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies (convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)
art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199
Richiamato nel testo in relazione alla proroga delle disposizioni procedurali citate; usato a fini descrittivi sulle modalità processuali, non oggetto di interpretazione decisoria sostanziale.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. per.
Richiesto per delimitare i limiti entro cui sono state articolate le censure in cassazione (ossia i motivi dedotti nei limiti consentiti); la Corte ha ritenuto i motivi esposti ammissibili e valutabili nel merito.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello (o il riesame) riceve dall'appellante l'espressa indicazione di documenti o allegati che devono essere valutati, l'omessa considerazione di tali documenti costituisce vizio di motivazione e può portare all'annullamento e al rinvio del provvedimento cautelare.
- La valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni rese da persone legate da vincoli di parentela all'imputato non può limitarsi a un'esclusione automatica: il giudice deve motivare specificamente perché eventuali riscontri documentali non avvalorano le dichiarazioni o sono irrilevanti.
- Dichiarazioni di terzi già ritenuti mendaci in altri punti del procedimento richiedono un esame motivato e puntuale; la semplice richiamata precedente incredibilità non esime il giudice dall'analizzare il nuovo contesto probatorio e i documenti sopravvenuti.
- Nelle decisioni cautelari la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari devono essere valutate alla luce di tutti i mezzi di prova prodotti: la carenza di motivazione su elementi specifici può giustificare la revoca della conferma della misura.
- La mancata collaborazione o la mancanza di 'resipiscenza' dell'imputato non può essere l'unico elemento decisivo per la conferma di una misura cautelare, se non è collegata a concreti elementi che prospettino il pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione del reato o fuga.
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