Cassazione Civile, Ordinanza n. 02442/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, con adesione dei controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Dal testo disponibile emerge anche la richiesta di compensazione delle spese di lite, ma il passaggio riportato si interrompe prima della formula completa sul regolamento delle spese; pertanto il dato certo è l'estinzione del processo per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso da alcuni lavoratori per ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di apprendistato, ai fini degli aumenti periodici di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva del settore ferroviario. La sentenza di appello aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarando la nullità delle clausole del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo sindacale nella parte in cui escludevano dal computo l'intero periodo di apprendistato. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva l'inapplicabilità della disciplina della L. n. 25 del 1955 ai contratti di apprendistato professionalizzante disciplinati dal D.Lgs. n. 276 del 2003, per l'autonomia della nuova figura contrattuale; 2) deduceva l'incompatibilità della disciplina previgente, soprattutto in tema di recesso e conseguenze sull'anzianità, con la nuova disciplina; 3) contestava l'interpretazione delle espressioni normative e contrattuali ('considerare utile' e 'computare'), assumendo che l'autonomia collettiva potesse modulare il riconoscimento dell'anzianità e dunque rendere utile solo una parte del periodo formativo; 4) invocava l'inconferenza di una discriminazione indiretta per età ai sensi della direttiva UE 2000/78. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione della controparte e richiesta congiunta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
La rinuncia rituale al ricorso, accompagnata dall'adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
L. n. 25 del 1955, art. 19
Nel giudizio di merito era stata ritenuta norma imperativa che imponeva il computo dell'apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio; la ricorrente ne contestava l'applicabilità ai contratti di apprendistato professionalizzante.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 57
La ricorrente invocava tali disposizioni per sostenere l'autonomia della nuova figura di apprendistato professionalizzante e l'inapplicabilità della disciplina previgente.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e)
Era richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nuova disciplina del recesso sarebbe incompatibile con il riconoscimento dell'anzianità derivante dalla normativa precedente.
art. 12 preleggi
Invocato per sostenere una lettura letterale e sistematica delle espressioni normative rilevanti ai fini del computo dell'apprendistato.
Direttiva UE 2000/78, artt. 1 e 2
Richiamata dalla ricorrente per escludere che il caso integrasse una discriminazione indiretta per età.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso.
- Quando la lite riguarda clausole collettive che incidono sull'anzianità maturata in apprendistato, il tema centrale del merito è il rapporto tra disciplina legale dell'apprendistato e autonomia collettiva nel modulare il computo del servizio.
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