Ordinanza n. 994/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, - dell’ordinanza n. 146 del 20.02.2026, successivamente notificata, del Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP, con cui si ordina “alla Società RIVIERA S.R.L.S., la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione ex Lege 25 agosto 1991, n. 587, condotta in Napoli alla ALABARDIERI 21 ANGOLO VIA BISIGNANO 15, mediante la chiusura dell’esercizio per giorni 7 (sette) e, precisamente, nelle date 20,21,22,23,24,25 e 26 aprile c.a., con espressa salvezza di ogni altro provvedimento sanzionatorio che dovesse, eventualmente, ritenersi necessario ai sensi delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari in materia.” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la relativa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. PG/2026/144241 del 30/1/26, notificata in pari data in riferimento ai verbali n. 55/2025 del 27/11/2025 e n. VV/24990054467 del 30/12/2025; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, - nonché del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione Consiliare n. 75 del 5/12/22, se e qualora lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento all’art. 18 e successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione temporanea dell’attività di somministrazione e chiusura dell’esercizio per sette giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza del Comune di Napoli che disponeva la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione mediante chiusura dell’esercizio per sette giorni, adottata in riferimento a due verbali e preceduta da comunicazione di avvio del procedimento. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi e, in via eventuale, il Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, con particolare riferimento all’art. 18 e seguenti. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure articolate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale n. 146 del 20 febbraio 2026, consentendo la prosecuzione dell’attività esercitata dalla società ricorrente. La decisione è motivata dal bilanciamento degli opposti interessi coinvolti e dall’assenza di elementi di segno contrario, ritenendo opportuno mantenere invariata l’attuale situazione di fatto nelle more della definizione del giudizio di merito. Il Collegio ha rinviato alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese della fase cautelare e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 19 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata in considerazione del bilanciamento degli interessi e della necessità di mantenere invariata la situazione di fatto nelle more del giudizio di merito.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., ma il testo non espone una specifica decisione su una misura cautelare monocratica.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in assenza di elementi contrari, risulti opportuno mantenere invariata la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito.
- La sospensione cautelare dell’atto amministrativo può essere disposta anche per consentire la prosecuzione dell’attività privata incisa dal provvedimento, quando ciò risulti coerente con il bilanciamento degli interessi coinvolti; la valutazione cautelare non definisce la legittimità definitiva dell’atto.
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