Cassazione Penale, Sentenza n. 7256/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) contestazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo che la quantità di principio attivo rinvenuta (pari a 23 e 124 involucri per due lotti, con presunte 0,1 e 0,9 dosi medie) fosse insufficiente a produrre efficacia drogante; (2) richiesta di ricondurre la condotta alla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (3) censura sul capo relativo all'art. 497 ter c.p. per presunta inesistenza della idoneità della spilletta "AA" a trarre in inganno i cittadini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 1 e 3 e accolto parzialmente il motivo 2. In particolare: il primo motivo è ritenuto infondato (la sola inferiore soglia rispetto alla dose media non esclude di per sé la offensività; il D.M. 11/4/2006 definisce parametri ma non presunzioni assolute) e il terzo motivo è inammissibile (la corte di merito aveva correttamente ritenuto che la spilletta "AA" potesse indurre a ritenere l'appartenenza al Corpo di Polizia). Il secondo motivo è invece fondato: la Corte rileva un difetto di corretta valutazione della lieve entità da parte della Corte di appello (uso di precedenti non pertinenti e valutazione concentrata sul numero di dosi senza adeguata valutazione della quantità di principio attivo e delle altre circostanze). Di conseguenza la condotta relativa al capo a) è stata riclassificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale capo e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione complessiva della pena; il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Comma 4 sanziona la detenzione di stupefacenti con finalità illecita; comma 5 prevede la fattispecie di lieve entità. La corte richiama il principio che per l'assorbimento nella lieve entità occorre una valutazione concreta della offensività, qualità e quantità e delle modalità del fatto
Legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4
Fissa soglie di THC per alcune coltivazioni di canapa; la Corte osserva che anche al di sotto di quei valori la rilevanza penale è da valutare in concreto sulla base dell'effetto drogante, non in via automatica
D.M. 11 aprile 2006
definizione delle "dosi medie singole"
Stabilisce parametri per la dose media singola e giornaliera utili a valutare la destinazione ad uso personale, ma non costituisce presunzione assoluta di inesistenza di efficacia drogante per dosi inferiori
Codice penale, art. 497 ter
Punisce la detenzione di segni distintivi in uso alle forze di polizia o di oggetti che simulano tali segni e sono idonei a trarre in inganno i cittadini; va valutata la concreta idoneità a ingannare il pubblico
Codice penale, art. 648
Delitto di ricettazione: la condanna è riferita al fatto di aver ricevuto il fucile oggetto di furto
Codice penale, art. 697
Sanziona il fatto relativo alle cartucce ritrovate (detenzione illecita di munizioni), rilevante ai fini della pluralità delle contestazioni
Legge 2 ottobre 1967, n. 865, artt. 2-7
Normativa in materia di armi e loro detenzione; utilizzata per inquadrare la detenzione del fucile a canne mozze
Giurisprudenza Sezioni Unite citata
Sez. U, n. 30475/2019; Sez. U, n. 47472/2007; Sez. U, n. 28605/2008; Sez. U, n. 51063/2018
Principi stabiliti: 1) per gli stupefacenti occorre verificare l'effettiva efficacia drogante sul piano concreto prima di escludere la rilevanza penale; 2) per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, deve farsi un giudizio caso per caso considerando qualità, quantità, modalità e circostanze, senza esclusioni di principio
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come reato non può essere esclusa automaticamente sulla base del solo superamento o non superamento della "dose media" prevista dal D.M.: occorre valutare la concreta efficacia drogante della sostanza e l'effetto sulla singola assunzione
- Per riconoscere la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è necessario un giudizio globale e caso per caso su qualità e quantità della sostanza, modalità di detenzione, confezionamento, mezzi e circostanze dell'azione; non si può fondare il rigetto solo sul numero di dosi confezionate
- Il parametro della "dose media singola" è un indicatore utile per l'accertamento dell'uso personale, ma non costituisce una presunzione assoluta di non offensività; dosi inferiori possono comunque avere rilevanza penale se idonee a produrre effetti psicotropi
- Per la valutazione della lieve entità non sono pertinenti elementi personali non previsti dalla norma (es. precedenti penali) se la norma fa riferimento al "fatto"; l'analisi deve restare ancorata agli elementi oggettivi e circostanziali dell'illecito
- In materia di segni distintivi e distintivi a spillette (art. 497 ter) la questione centrale è l'idoneità del segno a trarre in inganno il cittadino; la mera somiglianza non è sufficiente se non sussiste la probabilità concreta di inganno
- Nel caso di pluralità di reati (stupefacenti, armi, ricettazione, munizioni, segni distintivi) ciascuna fattispecie va valutata autonomamente ma nel quadro complessivo del comportamento ai fini della determinazione della pena; la riformulazione di un capo in lieve entità comporta la riconsiderazione complessiva della pena
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