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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7256/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) contestazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo che la quantità di principio attivo rinvenuta (pari a 23 e 124 involucri per due lotti, con presunte 0,1 e 0,9 dosi medie) fosse insufficiente a produrre efficacia drogante; (2) richiesta di ricondurre la condotta alla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (3) censura sul capo relativo all'art. 497 ter c.p. per presunta inesistenza della idoneità della spilletta "AA" a trarre in inganno i cittadini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 1 e 3 e accolto parzialmente il motivo 2. In particolare: il primo motivo è ritenuto infondato (la sola inferiore soglia rispetto alla dose media non esclude di per sé la offensività; il D.M. 11/4/2006 definisce parametri ma non presunzioni assolute) e il terzo motivo è inammissibile (la corte di merito aveva correttamente ritenuto che la spilletta "AA" potesse indurre a ritenere l'appartenenza al Corpo di Polizia). Il secondo motivo è invece fondato: la Corte rileva un difetto di corretta valutazione della lieve entità da parte della Corte di appello (uso di precedenti non pertinenti e valutazione concentrata sul numero di dosi senza adeguata valutazione della quantità di principio attivo e delle altre circostanze). Di conseguenza la condotta relativa al capo a) è stata riclassificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale capo e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione complessiva della pena; il resto del ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Comma 4 sanziona la detenzione di stupefacenti con finalità illecita; comma 5 prevede la fattispecie di lieve entità. La corte richiama il principio che per l'assorbimento nella lieve entità occorre una valutazione concreta della offensività, qualità e quantità e delle modalità del fatto

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4

    Fissa soglie di THC per alcune coltivazioni di canapa; la Corte osserva che anche al di sotto di quei valori la rilevanza penale è da valutare in concreto sulla base dell'effetto drogante, non in via automatica

  • D.M. 11 aprile 2006

    definizione delle "dosi medie singole"

    Stabilisce parametri per la dose media singola e giornaliera utili a valutare la destinazione ad uso personale, ma non costituisce presunzione assoluta di inesistenza di efficacia drogante per dosi inferiori

  • Codice penale, art. 497 ter

    Punisce la detenzione di segni distintivi in uso alle forze di polizia o di oggetti che simulano tali segni e sono idonei a trarre in inganno i cittadini; va valutata la concreta idoneità a ingannare il pubblico

  • Codice penale, art. 648

    Delitto di ricettazione: la condanna è riferita al fatto di aver ricevuto il fucile oggetto di furto

  • Codice penale, art. 697

    Sanziona il fatto relativo alle cartucce ritrovate (detenzione illecita di munizioni), rilevante ai fini della pluralità delle contestazioni

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 865, artt. 2-7

    Normativa in materia di armi e loro detenzione; utilizzata per inquadrare la detenzione del fucile a canne mozze

  • Giurisprudenza Sezioni Unite citata

    Sez. U, n. 30475/2019; Sez. U, n. 47472/2007; Sez. U, n. 28605/2008; Sez. U, n. 51063/2018

    Principi stabiliti: 1) per gli stupefacenti occorre verificare l'effettiva efficacia drogante sul piano concreto prima di escludere la rilevanza penale; 2) per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, deve farsi un giudizio caso per caso considerando qualità, quantità, modalità e circostanze, senza esclusioni di principio

Massime di principio

  • La qualificazione della condotta come reato non può essere esclusa automaticamente sulla base del solo superamento o non superamento della "dose media" prevista dal D.M.: occorre valutare la concreta efficacia drogante della sostanza e l'effetto sulla singola assunzione
  • Per riconoscere la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è necessario un giudizio globale e caso per caso su qualità e quantità della sostanza, modalità di detenzione, confezionamento, mezzi e circostanze dell'azione; non si può fondare il rigetto solo sul numero di dosi confezionate
  • Il parametro della "dose media singola" è un indicatore utile per l'accertamento dell'uso personale, ma non costituisce una presunzione assoluta di non offensività; dosi inferiori possono comunque avere rilevanza penale se idonee a produrre effetti psicotropi
  • Per la valutazione della lieve entità non sono pertinenti elementi personali non previsti dalla norma (es. precedenti penali) se la norma fa riferimento al "fatto"; l'analisi deve restare ancorata agli elementi oggettivi e circostanziali dell'illecito
  • In materia di segni distintivi e distintivi a spillette (art. 497 ter) la questione centrale è l'idoneità del segno a trarre in inganno il cittadino; la mera somiglianza non è sufficiente se non sussiste la probabilità concreta di inganno
  • Nel caso di pluralità di reati (stupefacenti, armi, ricettazione, munizioni, segni distintivi) ciascuna fattispecie va valutata autonomamente ma nel quadro complessivo del comportamento ai fini della determinazione della pena; la riformulazione di un capo in lieve entità comporta la riconsiderazione complessiva della pena

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