Sentenza del 24/10/2016 n. 741 - Comm. Trib. Prov. Brescia
PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica a mezzo PEC - Processo tributario telematico - Lombardia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta inesistente, poiché effettuata con modalità non contemplate dal codice di rito nel periodo considerato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ha quindi prevalso la posizione dell'amministrazione resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva notificato il ricorso mediante posta elettronica certificata in un periodo antecedente all'attivazione del processo tributario telematico nella relativa giurisdizione. La questione riguardava la validità della notificazione eseguita con uno strumento telematico non ancora previsto o abilitato dalle norme processuali tributarie applicabili ratione temporis.
Norme richiamate
Codice di procedura tributaria e disciplina del processo tributario telematico
La notificazione degli atti processuali deve essere eseguita utilizzando le forme previste dalla normativa vigente nel momento e nel luogo della notificazione. Prima dell'attivazione del processo tributario telematico, la PEC non costituiva una modalità validamente utilizzabile per notificare il ricorso tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre verificare quale disciplina telematica fosse effettivamente vigente e operativa alla data della notificazione; non è sufficiente che la PEC fosse tecnicamente disponibile.
- La notificazione di un ricorso con modalità non previste dalla disciplina processuale applicabile può essere considerata inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Prima di utilizzare strumenti telematici per notificare atti giudiziari è necessario controllare l'abilitazione normativa e territoriale del processo tributario telematico, oltre alle regole transitorie.
- Il rispetto dei termini di impugnazione non basta: una notifica tempestiva ma eseguita con forma non consentita può non produrre effetti processuali.
- La validità della notifica va valutata secondo la normativa ratione temporis, distinguendo tra irregolarità sanabili e inesistenza della notificazione.
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