Cassazione Penale, Sentenza n. 37154/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era ritenuta gravemente indiziata del reato di favoreggiamento personale aggravato per aver, in concorso con altri, favorito la latitanza di Gianluigi Troiano (evaso dagli arresti domiciliari) prestandogli appoggi logistici, veicoli, schede telefoniche, denaro, ospitalità e misure di copertura, con l'obiettivo di avvantaggiare l'associazione mafiosa collegata al clan Raduano. In Cassazione la difesa ha articolato tre gruppi di censure: (1) mancata sussistenza della gravità indiziaria e inesistenza di atti concreti idonei a favorire la latitanza (sostenendo che i contatti fossero solo familiari e affettivi); (2) errore nella configurazione dell'aggravante "agevolazione dell'associazione mafiosa" e carenza di prova che la condotta avesse effettivamente agevolato il sodalizio; (3) erronea esclusione della causa di non punibilità / esclusione della colpevolezza prevista dall'art. 384 c.p. (condotta necessitata per salvare la libertà del coniuge). Sono stati poi aggiunti motivi che riprendono e specificano tali argomenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio del Tribunale di Bari circa la sussistenza di un grave quadro indiziario: le intercettazioni e le altre acquisizioni dimostrerebbero che la ricorrente, ben oltre rapporti affettivi, ha concretamente posto in essere attività idonee a ostacolare le indagini (organizzazione di un cellulare "coperto", disponibilità a bonificare l'auto, gestione di contatti e indicazioni per depistaggi). Quanto all'aggravante mafiosa, la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni del Tribunale, che ha collegato l'evasione di Troiano alla situazione di crisi del clan dopo numerosi arresti e ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni per dimostrare il ruolo e l'importanza del latitante nel sodalizio. Sulla causa di esclusione della colpevolezza (art. 384 c.p.) la Corte ha confermato che non ricorrono i presupposti: la condotta è risultata volontaria, continua e non necessitata dal punto di vista della diligenza esigibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (disciplina del 416-bis, aggravante per reati commessi a vantaggio di associazione mafiosa)
La condotta di favoreggiamento personale può integrare l'aggravante "per agevolazione dell'associazione mafiosa" se emerge concretamente che l'aiuto al latitante ha finalità o effetti rilevanti per il sodalizio (valutate in base a intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e contesto fattuale)
art. 384 cod. pen.
L'art. 384 non è più inteso come causa di non punibilità stretta, ma come causa di esclusione della colpevolezza (scusante soggettiva). Si applica solo quando, valutate le circostanze concrete e la massima diligenza esigibile, la condotta antigiuridica appare come l'unica idonea ad evitare un grave pregiudizio per la libertà o l'onore di un prossimo congiunto
art. 270 cod. proc. pen.
Menzione nel testo relativa alle conseguenze processuali sull'utilizzabilità di intercettazioni in altri procedimenti se venisse meno l'aggravante; indicazione che l'eliminazione di una circostanza aggravante può incidere sulla utilizzabilità di acquisizioni probatorie in altri contesti
art. 27 Cost.
Richiamato dalle Sezioni Unite come principio di riferimento per l'interpretazione dell'art. 384 in termini di inesigibilità della condotta conforme alle norme in presenza di forti pressioni sulla volontà dell'agente
Massime di principio
- Il reato di favoreggiamento personale è un reato di pericolo: non è necessario che l'aiuto abbia effettivamente consentito la sottrazione alla giustizia, basta che la condotta sia oggettivamente idonea a ostacolare le indagini o la ricerca della prova
- Qualsiasi comportamento, positivo o negativo, diretto o indiretto, che introduca un ostacolo alle investigazioni può integrare il favoreggiamento; semplici rapporti familiari o affettivi non escludono automaticamente la responsabilità se le condotte sono strumentali alla latitanza
- L'aggravante per agevolazione dell'associazione mafiosa richiede una valutazione concreta: occorre collegare l'atto di favoreggiamento all'interesse o al funzionamento del sodalizio (si valutano ruolo del latitante, contesto, tempistica e risultanze probatorie come intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori)
- L'art. 384 c.p. (esclusione della colpevolezza per motivi di solidarietà familiare) si applica in presenza di necessità reale e non di scelta volontaria; è essenziale dimostrare che non esisteva un comportamento alternativo esigibile secondo la massima diligenza
- In sede di sindacato di legittimità la Corte tende a rispettare la valutazione del giudice di merito sull'apprezzamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, salvo profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti
- Chi assiste un congiunto latitante ha interesse a documentare e dimostrare l'assenza di profili operativi (ad es. che eventuali gesti erano esclusivamente familiari, che si sono tentate soluzioni alternative lecite, che non vi è stato contatto operativo con il sodalizio) per poter far valere la causa di esclusione della colpevolezza
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