Sentenza n. 2734/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della Sentenza Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 1243/2024 pubbl. il 17/06/2024 RG n. 1008/2023, notificata al Ministero resistente il 11/12/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, del valore di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero l’11 dicembre 2024, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo relativamente all’anno scolastico 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l’ottemperanza e dei termini processuali applicabili, la regolare notificazione della sentenza ottemperanda, il suo passaggio in giudicato e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario competente, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformarsi grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine previsto per la proposizione dell’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
La notificazione della sentenza del giudice ordinario presso la sede dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La sentenza notificata, corredata da copia attestata conforme, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo la modifica richiamata dal giudice.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
d.P.R. n. 115/2002
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia; sono richiamati in particolare gli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore dell’obbligo di conformazione è una pubblica amministrazione.
- Ai fini dell’ottemperanza occorre verificare la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e, per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico dell’amministrazione inadempiente.
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