Cassazione Civile, Ordinanza n. 22505/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un invito al pagamento per accise sull'energia elettrica relative all'anno 2008. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso; in appello l'Agenzia aveva contestato tale esito, ma la CTR aveva respinto l'appello ritenendo prescritto il credito erariale e, inoltre, contrario al principio di affidamento in quanto fondato su un orientamento giurisprudenziale successivamente formatosi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504/1995 (TUA) e 2935 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel far decorrere la prescrizione dal termine dell'anno solare d'imposta anziché dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, momento in cui l'Ufficio può verificare l'adempimento degli obblighi tributari; 2) violazione dell'art. 10, commi 1 e 2, della L. n. 212/2000, per avere la CTR valorizzato la lesione dell'affidamento del contribuente. La società ha resistito con controricorso e ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, poi rinunciato con memoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che il termine quinquennale di prescrizione per il recupero delle accise decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale del contribuente-fabbricante e non dal termine dell'anno solare d'imposta. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro un passaggio motivazionale privo di incidenza decisoria, qualificato come obiter dictum. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per rinuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995
Nel recupero delle accise il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è avvenuto il consumo, da riferire alla presentazione della dichiarazione annuale del contribuente-fabbricante, momento in cui l'Ufficio è posto in grado di verificare gli adempimenti tributari.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nel caso concreto nella presentazione della dichiarazione annuale.
art. 10, commi 1 e 2, L. n. 212/2000
La doglianza relativa alla violazione del principio di affidamento è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro una statuizione meramente argomentativa e non decisiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel recupero delle accise, il dies a quo della prescrizione quinquennale non coincide automaticamente con la chiusura dell'anno d'imposta, ma con la presentazione della dichiarazione annuale del soggetto obbligato, poiché solo da quel momento l'amministrazione è posta in condizione di controllare il tributo dovuto.
- In cassazione non sono scrutinabili le censure rivolte contro passaggi motivazionali che non sorreggono il dispositivo, in quanto si tratta di obiter dicta privi di autonoma efficacia decisoria e, quindi, insuscettibili di determinare interesse all'impugnazione.
- La rinuncia al ricorso incidentale comporta l'inammissibilità dello stesso e non incide sull'esame del ricorso principale, se questo è autonomamente scrutinabile.
- Quando il giudice di merito applica un criterio errato di decorrenza della prescrizione, la sentenza va cassata con rinvio per l'accertamento in fatto del momento rilevante ai fini interruttivi.
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