Cassazione Civile, Ordinanza n. 13365/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che svolgeva attività di rimozione, trasporto e custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo chiedeva al giudice monitorio il pagamento delle indennità di custodia maturate nei confronti di un comune. La società deduceva di aver custodito 66 veicoli negli anni, che il rapporto si era concluso con l'alienazione o rottamazione dei mezzi e che l'amministrazione, con una determina dirigenziale, aveva riconosciuto un importo complessivo per la custodia, pagando però solo una parte della somma. Dopo la revoca del decreto ingiuntivo in opposizione e il rigetto dell'appello, la società ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava violazione del d.P.R. n. 571 del 1982 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non provato il quantum del credito: richiamava l'assenza di tariffe prefettizie, la prova del periodo di custodia tramite i verbali di sequestro e il contenuto della determina comunale come atto di riconoscimento del debito, oltre all'impossibilità di produrre un atto amministrativo inesistente e alla necessità di una liquidazione giudiziale anche equitativa o con CTU. Con il secondo motivo, sempre ai sensi del d.P.R. n. 571 del 1982, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2041 e 2042 c.c., lamentava il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa, sostenendo che fossero provati impoverimento, arricchimento dell'ente, mancanza di giustificazione e assenza di altra azione esperibile, nonché che il vantaggio del comune risultasse anche dalla normativa e dalla determina e che l'ente non avesse provato di aver rifiutato o non potuto rifiutare la prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, esaminate unitariamente, fossero dirette in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e del contenuto della determina comunale, quindi integrassero contestazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità. Ha osservato inoltre che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la determina n. 914/2008 e l'aveva ritenuta irrilevante ai fini della quantificazione del credito, e che il ricorso difettava di autosufficienza perché non riproduceva il contenuto del documento in modo puntuale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite; nel dispositivo è richiamato anche l'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato, secondo la disciplina processuale applicabile.
Norme richiamate
d.P.R. n. 571 del 1982, artt. 7, 8, 11 e 12
Le parti hanno richiamato la disciplina delle indennità di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo; la Corte non ne dà una interpretazione sostanziale autonoma, perché si limita a dichiarare inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione del fatto e della prova.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente volta a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del quantum effettuata dal giudice di merito.
art. 2041 c.c.
Invocato per la domanda subordinata di indebito arricchimento; la Corte rileva che la deduzione mirava ancora una volta a sollecitare una diversa lettura dei fatti e degli atti, senza superare il vaglio di inammissibilità.
art. 2042 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2041 c.c. per sostenere l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa in via subordinata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Utilizzato dal ricorrente per denunciare violazione di legge; la Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato in via prospettica dalla Corte per osservare che, anche riqualificando la censura come omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria in Cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il fatto risulti comunque esaminato dal giudice di merito, ancorché ritenuto irrilevante o non decisivo.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su un documento, la parte ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale in modo puntuale, non essendo sufficiente un richiamo assertivo alla propria lettura dell'atto.
- La contestazione della quantificazione di un credito e dell'efficacia probatoria di un atto amministrativo appartiene al merito, salvo che sia dedotta una vera violazione delle regole legali di interpretazione o di diritto sostanziale.
- La domanda di indebito arricchimento non può essere veicolata in cassazione come mera riproposizione di doglianze fattuali già disattese nei gradi di merito.
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