Sentenza del 22/01/2018 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Decadenza del potere accertativo in presenza del raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare il raddoppio dei termini di accertamento quando la denuncia penale, o l’obbligo di presentarla ai sensi dell’art. 331 c.p.p., sia intervenuto dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza. Secondo il principio richiamato, il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 consente di mantenere la validità degli avvisi e degli altri atti impositivi o sanzionatori notificati entro il 31 dicembre 2016, anche se la denuncia penale è successiva alla scadenza del termine ordinario. Il giudice tributario deve tuttavia verificare che tale disciplina non sia stata utilizzata in modo strumentale o abusivo.
La decisione
La pretesa impositiva può considerarsi tempestiva e legittima se l’atto è stato portato a conoscenza del contribuente entro il 31 dicembre 2016, in applicazione del regime transitorio del D.Lgs. n. 128/2015. La tardività della denuncia penale rispetto al termine ordinario non determina, da sola, l’illegittimità dell’accertamento. Rimane però possibile contestare l’uso strumentale della denuncia o del raddoppio dei termini, la cui effettiva sussistenza deve essere verificata dal giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di fatti penalmente rilevanti
La norma consente il raddoppio dei termini ordinari di accertamento quando sussistono i presupposti connessi a una violazione penalmente rilevante, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
D.Lgs. n. 128/2015
Regime transitorio applicabile agli atti notificati entro il 31 dicembre 2016
Il regime transitorio conserva la legittimità degli atti impositivi o sanzionatori notificati entro il 31 dicembre 2016, anche quando l’obbligo di denuncia penale sia sorto dopo la scadenza del termine ordinario.
Art. 331 del codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
L’obbligo di denuncia costituisce il presupposto procedurale rilevante per valutare l’applicabilità del raddoppio, ma la sua tardiva presentazione non rende automaticamente illegittimo l’accertamento soggetto al regime transitorio.
Cassazione, sentenza n. 11195/2017
Il giudice tributario deve verificare concretamente l’eventuale uso strumentale della disciplina transitoria e del raddoppio dei termini; la mera invocazione di una fattispecie penale non è sufficiente se risulta preordinata esclusivamente a riaprire termini ormai scaduti.
Massime di principio
- Quando si applica un regime transitorio, occorre verificare sia la data di entrata in vigore della nuova disciplina sia la data di notifica dell’atto, perché queste date possono determinare la sopravvivenza dei termini raddoppiati.
- La denuncia penale presentata dopo la scadenza del termine ordinario non comporta automaticamente la decadenza dell’Amministrazione se l’atto rientra nel regime transitorio previsto per le notifiche effettuate entro il 31 dicembre 2016.
- Il raddoppio dei termini non può essere utilizzato in modo meramente strumentale: il giudice deve verificare l’effettiva riconducibilità dei fatti a una fattispecie penalmente rilevante e l’assenza di condotte elusive dell’Amministrazione.
- Per valutare la tempestività di un accertamento è necessario ricostruire la cronologia completa: scadenza del termine ordinario, eventuale obbligo di denuncia, data della denuncia, entrata in vigore delle norme transitorie e data di notifica dell’atto.
- Il contribuente può contestare non solo la tardività dell’atto, ma anche l’insussistenza concreta dei presupposti penali o l’uso artificioso della denuncia per ottenere il raddoppio dei termini.
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