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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-251/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021. — Gtflix Tv contro DR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Pubblicazione su Internet di frasi asseritamente denigratorie nei confronti di una persona – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio un contenuto messo in rete è o è stato accessibile. — Causa C-251/20

Giurisprudenza europea62020CJ0251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce i criteri di competenza speciale in materia di diffamazione online ai sensi del regolamento Bruxelles I bis. Conferma che la domanda di rettifica e rimozione dei contenuti resta proponibile solo davanti ai giudici competenti a conoscere dell’intera pretesa, ma che la domanda di risarcimento può essere proposta anche davanti ai giudici di ciascuno Stato membro in cui il contenuto è accessibile, limitatamente al danno causato in quello Stato. La soluzione valorizza l’autonomia tra azione inibitoria/di rettifica e azione risarcitoria, senza imporre un cumulo necessario davanti a un unico giudice.

Competenza giurisdizionale per azioni da diffamazione online: il risarcimento del danno può essere chiesto anche davanti ai giudici di ogni Stato membro in cui il contenuto denigratorio è o è stato accessibile, separatamente dalla domanda di rettifica e rimozione.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 consenta a chi si ritiene diffamato da contenuti pubblicati su Internet di chiedere, davanti ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio il contenuto è o è stato accessibile, il risarcimento del solo danno prodotto in quello Stato membro, anche quando tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e rimozione dei contenuti; in altri termini, se la domanda risarcitoria debba essere necessariamente accorpata alla domanda di rettifica/rimozione davanti al giudice competente per quest’ultima.

Principio di diritto

L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la persona che si ritiene lesa da frasi denigratorie diffuse su Internet può agire, per ottenere il risarcimento del danno causato nello Stato membro del giudice adito, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio il contenuto sia o sia stato accessibile, anche se tali giudici non sono competenti a conoscere della domanda di rettifica e rimozione dei contenuti. La competenza per il solo risarcimento del danno territoriale resta distinta e non è subordinata alla competenza sulla domanda di rettifica/rimozione, perché quest’ultima è considerata una domanda unitaria e indivisibile, mentre la domanda risarcitoria può essere limitata al danno sofferto in un singolo Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 44/2001

Competenza per diffamazione online e risarcimento del danno territoriale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in una controversia tra Gtflix Tv, società ceca attiva nell’intrattenimento per adulti, e DR, professionista domiciliato in Ungheria. La questione nasce da frasi asseritamente denigratorie pubblicate su vari siti e forum Internet e dalla domanda, proposta insieme, di rettifica/rimozione dei contenuti e di risarcimento dei danni.

Fatti e procedimento principale

Gtflix Tv ha sostenuto di essere stata danneggiata da pubblicazioni online diffamatorie diffuse da DR. In primo grado e in appello i giudici francesi hanno accolto l’eccezione di incompetenza. La società ha quindi adito la Cour de cassation, sostenendo che, poiché i contenuti erano accessibili in Francia, i giudici francesi dovessero poter conoscere almeno della domanda risarcitoria per il danno prodotto in Francia.

Quadro normativo

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare:

  • il considerando 4, sulla necessità di unificare le norme sulla competenza e facilitare il riconoscimento delle decisioni;
  • i considerando 15 e 16, che fondano la competenza speciale su prevedibilità, collegamento stretto e buona amministrazione della giustizia;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, quale foro generale del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che consente deroghe solo nelle sezioni speciali del capo II;
  • l’articolo 7, punto 2, relativo alla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), citato solo per raffronto, poiché prevede un requisito aggiuntivo del contratto diretto verso lo Stato membro del consumatore, assente invece nell’articolo 7, punto 2.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio chiede se, quando una persona agisce sia per ottenere la rettifica/rimozione di contenuti denigratori online sia per il risarcimento del danno, la domanda di risarcimento debba necessariamente essere proposta davanti al giudice competente sulla rettifica e sulla rimozione, oppure se possa essere proposta anche davanti ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio i contenuti sono accessibili, limitatamente al danno ivi causato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ha la stessa portata dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, sicché la giurisprudenza precedente resta pienamente rilevante. Il foro speciale in materia di illecito civile si fonda sul collegamento stretto tra controversia e giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, anche per ragioni di prossimità e facilità di prova.

Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ribadisce che l’espressione "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire" comprende sia:

  • il luogo del fatto generatore;
  • il luogo in cui il danno si è concretizzato.

Nel caso dei contenuti online lesivi dei diritti della personalità, la Corte conferma la soluzione già affermata in precedenza:

  • la vittima può chiedere il risarcimento integrale davanti ai giudici del luogo del fatto generatore, oppure davanti ai giudici del proprio centro di interessi;
  • in alternativa, può agire davanti ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio il contenuto è accessibile, ma solo per il danno causato in quello Stato.

La Corte affronta poi il nodo specifico della combinazione tra domanda di rettifica/rimozione e domanda risarcitoria. Richiamando la sentenza Bolagsupplysningen e Ilsjan, precisa che la domanda di rettifica dei dati e di rimozione dei contenuti è una domanda "una e indivisibile" e può essere proposta solo davanti a un giudice competente a conoscere dell’intera domanda di risarcimento totale, cioè davanti al giudice del luogo del fatto generatore o del centro degli interessi della vittima.

Tuttavia, la Corte esclude che questa regola possa essere estesa alla domanda di risarcimento parziale. Le ragioni sono tre:

  • la domanda di rettifica/rimozione è indivisibile, mentre la domanda risarcitoria può essere limitata al danno subito in un singolo Stato membro;
  • non esiste una necessità giuridica di trattare congiuntamente le due domande, poiché oggetto, fondamento e divisibilità sono diversi;
  • la buona amministrazione della giustizia non richiede una competenza esclusiva, poiché il giudice del luogo del danno territoriale è in grado di valutare il pregiudizio nel proprio Stato.

La Corte aggiunge che subordinare tale facoltà a condizioni supplementari, come quelle previste per altri fori nel regolamento, rischierebbe di svuotare di contenuto la possibilità di adire il giudice del luogo in cui il danno si concretizza. Per questo motivo, basta che il contenuto lesivo sia o sia stato accessibile nello Stato membro del giudice adito.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 consente alla persona asseritamente diffamata di chiedere, davanti ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio le frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno causato in quello Stato membro, anche se quegli stessi giudici non sono competenti sulla domanda di rettifica e rimozione dei contenuti.

Principio affermato

La domanda risarcitoria per diffamazione online può essere proposta in via territoriale e frazionata davanti ai giudici di ogni Stato membro in cui il contenuto è accessibile; la domanda di rettifica/rimozione, invece, resta soggetta a un foro più ristretto e indivisibile. La Corte conferma quindi la distinzione tra tutela inibitoria e tutela risarcitoria nel contesto dei diritti della personalità lesi via Internet.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionaleillecito civile extracontrattualediffamazione onlinediritti della personalitàresponsabilità civile

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