Ordinanza n. 94/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, successivamente comunicato e conosciuto, emesso dal Questore della Provincia di Firenze, concernente il divieto - a carico del ricorrente - di “fare ritorno nel Comune di Firenze” per la durata di quattro anni dalla data della notifica dello stesso provvedimento e senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio; - di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti, mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze che vieta il ritorno nel Comune di Firenze per quattro anni senza preventiva autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento questorile di divieto di ritorno nel Comune di Firenze per la durata di quattro anni. Il testo non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge la contestazione del giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica posto a fondamento della misura. Il ricorrente avrebbe inoltre prospettato esigenze lavorative o sanitarie, allo stato non comprovate, rilevanti sul piano cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, a sommaria cognizione e alla luce della documentazione depositata dalla Questura, che il ricorso non presentasse profili di fondatezza. Il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica è stato ritenuto ampiamente giustificato dalla notevole quantità di delitti commessi dal ricorrente, risultanti da sentenze di condanna definitive e non definitive, nonché dalle sue attuali condizioni di vita e di lavoro; tali elementi, valutati complessivamente, apparivano rivelare una spiccata tendenza a delinquere. Il Collegio ha inoltre rilevato che eventuali necessità lavorative o sanitarie possono essere sottoposte alla Questura per ottenere deroghe al divieto, pur osservando che tali esigenze non erano state comprovate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudizio sulla pericolosità per la sicurezza pubblica può essere ritenuto adeguatamente supportato dalla valutazione complessiva della quantità e della gravità dei delitti risultanti da sentenze di condanna, anche non ancora definitive, unitamente alle attuali condizioni di vita e di lavoro dell'interessato.
- La possibilità di chiedere all'autorità di pubblica sicurezza deroghe al divieto per comprovate necessità lavorative o sanitarie può essere valorizzata nel bilanciamento cautelare degli interessi, soprattutto quando tali necessità non siano state documentate nel giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →