Cassazione Penale, Sentenza n. 32611/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di falso materiale (art. 476, comma 2 c.p.) per avere apposto una firma falsa su un verbale di accertamento di illecito amministrativo. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) inutilizzabilità di taluni atti di indagine (richiamo artt. 62 e ss. c.p.p.); 2) violazione del principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e censura sull'interpretazione della natura formale del verbale (possibilità di firma sostituita da indicazione a stampa nei sistemi automatizzati); 3) erronea esclusione del cosiddetto 'falso innocuo'; 4) mancata verifica della condizione di procedibilità (art. 346 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha rigettato il primo motivo ritenendo utilizzabili alcune dichiarazioni rese al di fuori del contesto procedimentale (art. 62 c.p.p. non operante per dichiarazioni rese a soggetti non qualificati come autorità giudiziaria o P.G.). Ha invece accolto, in parte, il secondo motivo stabilendo che i giudici di merito non hanno adeguatamente verificato e motivato se il documento contestato fosse un atto definitivo e 'fidefaciente' (conseguenza: va chiarito se il verbale si fosse perfezionato secondo la procedura amministrativa e se fosse uscito dalla disponibilità dell'autore). Per tali lacune motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame, che dovrà esaminare autonomamente le questioni sulla natura giuridica del documento, l'eventuale rilevanza del sistema automatizzato per la sottoscrizione e il requisito della definitività dell'atto ai fini del reato di falso.
Norme richiamate
art. 476, comma 2, cod. pen.
Norma che punisce il falso materiale su documenti; il ricorso muoveva dall'accusa di aver materialmente falsificato la firma su un verbale amministrativo
art. 62 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato o indagato; la Corte ha precisato che il divieto opera solo quanto le dichiarazioni sono rese nel contesto procedimentale e ricevute da soggetti investiti di funzioni processuali
art. 346 cod. pen.
Richiamata in relazione alla condizione di procedibilità; sollevata dall'imputato ma non decisiva dopo le valutazioni sulla natura del documento
artt. 530, 546, 606, 533 cod. proc. pen.
Richiamati dai motivi di impugnazione in relazione ai vizî di motivazione e alla valutazione della prova e del principio di innocenza; la Corte ha ritenuto che alcune censure (in particolare sulla qualificazione del documento) meritassero ulteriore approfondimento
art. 220 disp. att. c.p.p.
Richiamato nel richiamo alla sentenza 'Raineri' sul confine tra attività ispettiva e attività di indagine preliminare: una indagine amministrativa supera il limite quando possa emergere rilevanza penale
art. 2700 c.c.
Norma sul valore probatorio dell'atto pubblico; la Corte ricorda che per avere fede privilegiata l'atto deve essere formato da pubblico ufficiale autorizzato e attestare fatti avvenuti in sua presenza
artt. 383 comma 4 e 385 commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada
Richiamati in materia di validità di verbali redatti con sistemi meccanizzati: in tali casi l'indicazione a stampa può sostituire la firma autografa
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
Principio per cui, in atti prodotti da sistemi automatizzati, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'imputato o indagato al di fuori del contesto procedimentale e ricevute da soggetti non qualificati (non autorità giudiziaria né polizia giudiziaria) non sono automaticamente assoggettate al divieto di utilizzabilità previsto dall'art. 62 c.p.p.
- Per configurare il delitto di falso materiale su un documento amministrativo è essenziale che il documento sia un atto 'definitivamente formato' e dotato di valenza probatoria ('atto fidefaciente'); va accertato se il documento sia uscito dalla disponibilità dell'autore e se abbia completato l'iter procedimentale richiesto
- Quando un verbale amministrativo è redatto con sistemi automatizzati, la legge e la giurisprudenza ammettono che l'indicazione a stampa del nominativo possa sostituire la firma autografa, ma occorre dimostrare che il documento rientri effettivamente nella fattispecie degli atti prodotti da sistema automatizzato
- Il giudice deve motivare in modo specifico come il documento contestato si inserisca nella sequenza procedimentale amministrativa (se sia stato sottoposto a contestazione, annullato in autotutela, ecc.), perché tale collocazione è decisiva per valutare la rilevanza penale della presunta falsificazione
- Il dubbio sulla natura giuridica del documento (mero appunto di servizio vs. atto amministrativo definitivo) deve essere risolto prima di affermare la sussistenza del reato di falso materiale; in mancanza di chiarimenti la condanna non può reggere
- Le sentenze di merito devono considerare e motivare l'applicazione delle regole sul sistema automatizzato di redazione dei verbali quando la difesa ne prospetti la rilevanza, pena l'annullamento per carenza motivazionale
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