Sentenza n. 5915/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento: dell’ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 16.06.2023, successivamente notificata in data 17.06.2023, adottata dal Sindaco del Comune di Calvizzano, con la quale è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata interruzione dell''attività della casa albergo per anziani denominata "-OMISSIS-" in viale della -OMISSIS-; l'allontanamento immediato degli ospiti ivi presenti ed il loro rientro nelle rispettive residenze proprie, di familiari e/o congiunti; la ricollocazione degli eventuali ospiti che si trovano nella condizione di indisponibilità di diversa residenza o domicilio, presso analoghe strutture con eventuali spese a carico della società -OMISSIS- s.r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che ha disposto l’immediata interruzione dell’attività della casa albergo per anziani, l’allontanamento degli ospiti e la loro ricollocazione, ove necessario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, autorizzata dal 2012 all’esercizio di servizi residenziali, ha impugnato l’ordinanza sindacale del 16 giugno 2023. Con il primo motivo ha contestato l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, negando la situazione di pericolo e le carenze igienico-sanitarie. Con il secondo motivo ha censurato l’immediata efficacia delle misure, lamentando la mancata concessione di un termine congruo sia per adempiere alle prescrizioni sanitarie sia per trasferire i 72 ospiti. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune e gli enti costituiti hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il primo è infondato perché l’istruttoria svolta da ASL, Carabinieri e Ispettorato del lavoro aveva documentato diffuse e gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, difformità rispetto alla planimetria, carenze dei sistemi di chiamata e criticità nella gestione dei farmaci, inclusi farmaci scaduti e rischi di errori di somministrazione; era inoltre emerso un caso di scabbia in un soggetto già ospite della struttura. Un successivo sopralluogo aveva accertato che le prescrizioni non erano state adempiute e che permanevano le criticità. Tali risultanze integravano un pericolo effettivo per la salute di ospiti anziani e vulnerabili e giustificavano la chiusura ai sensi dell’art. 50 TUEL; il TAR ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1575/2025, che aveva confermato il diniego di riapertura per la permanenza del pericolo igienico-sanitario. Anche il secondo motivo è infondato: l’urgenza di eliminare il rischio per la salute degli ospiti legittimava l’interruzione immediata dell’attività e il loro trasferimento, senza un termine dilatorio. È infondato anche il terzo motivo: la comunicazione di avvio può essere omessa quando incompatibile con la necessità di adottare misure urgenti e indifferibili, anche se la situazione di pericolo era nota da tempo, purché permanga l’esigenza di intervento tempestivo. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti…presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale
Il potere sindacale contingibile e urgente presuppone un pericolo effettivo, accertato mediante istruttoria adeguata e sostenuto da motivazione congrua. Nel caso concreto, le criticità sanitarie documentate e rimaste irrisolte giustificavano l’interruzione dell’attività e l’allontanamento degli ospiti.
art. 7 l. 241/1990
L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente può legittimamente prescindere dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento qualora tale adempimento risulti incompatibile con l’esigenza di provvedere tempestivamente.
La comunicazione di avvio può essere omessa quando la necessità di intervenire tempestivamente è incompatibile con la preventiva partecipazione procedimentale; ciò vale anche se il pericolo è noto da tempo, quando permane l’esigenza di una misura urgente.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo effettivo non tipizzato dalla legge, suffragato da un’istruttoria adeguata e da una motivazione congrua; la gravità e la persistenza delle criticità accertate possono giustificare misure immediate di chiusura e allontanamento quando siano necessarie a tutelare la salute di persone vulnerabili.
- Quando il pericolo per la salute richiede un intervento immediato, l’amministrazione può disporre l’interruzione senza un termine dilatorio per l’adempimento delle prescrizioni e il trasferimento degli ospiti, se il differimento manterrebbe il rischio.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente quando sia incompatibile con la necessità di provvedere tempestivamente; la deroga può operare anche se la situazione di pericolo era già conosciuta, purché persista l’esigenza di un intervento urgente.
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