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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29353/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini (10/03/2023) con cui l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006. Motivi: (1) violazione di legge (art. 192, comma 3 e art. 255, comma 3 d.lgs. 152/2006), sostenendo che il terzo proprietario non può essere ritenuto responsabile per rifiuti abbandonati da terzi salvo che il Comune provi la colpa dell'intimato; (2) vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento (si contesta che il giudice abbia attribuito impropriamente all'imputato dirottamento di rifiuti mentre parte dell'area era solo deposito di materiali); (3) plurime censure: mancata applicazione della procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006 (rimozione prima dell'esercizio dell'azione penale), mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) e illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena all'integrale ottemperanza all'ordinanza sindacale nonostante l'imputato avesse adempiuto prima dell'azione penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: ha ribadito che il reato previsto dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 richiede l'emanazione di un'ordinanza sindacale ex art. 192, comma 3, e l'inottemperanza dei destinatari formali dell'ordinanza; non rileva che l'accumulo originario dei rifiuti non sia ascrivibile al destinatario, salva la possibilità per costui di ottenere l'annullamento dell'ordinanza o di dimostrare in sede penale di non essere il proprietario/responsabile (censure che il ricorrente non aveva dedotto di aver esperito). Sul profilo della disapplicazione dell'atto amministrativo la Corte ha ricordato che la sindacabilità penale è limitata ai vizi oggettivi e facilmente rilevabili e non può sostituirsi a una valutazione fattuale discrezionale; il ricorrente non aveva impugnato l'ordinanza davanti al giudice amministrativo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il presunto travisamento non disarticola l'impianto probatorio complessivo e il ricorso non era autosufficiente (mancanza della trascrizione integrale degli atti contestati). Il terzo motivo è stato in parte inammissibile e in parte infondato: la procedura estintiva degli artt. 318-bis ss. non può essere attivata dopo l'esercizio dell'azione penale e l'omessa informazione dell'interessato non determina l'improcedibilità; l'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto non applicabile in ragione della gravità oggettiva, della parziale e tardiva rimozione dei rifiuti e dei precedenti penali; la sospensione condizionale della pena è stata correttamente esclusa dal Tribunale per i motivi esposti (parziale ottemperanza e precedenti). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese di procedimento e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3

    Il reato si consuma quando esiste un'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 192, comma 3, e vi è inottemperanza da parte dei destinatari formali dell'ordinanza; ha natura permanente e permane fino all'ottemperanza; la responsabilità può ricadere sui destinatari formali anche se l'accumulo originario non è necessariamente ascrivibile al destinatario.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, comma 3

    Attribuisce al sindaco il potere di ordinare la rimozione, lo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi; l'ordinanza è il presupposto amministrativo per l'ipotesi delittuosa di cui ad art. 255.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 318-bis e ss.

    Prevedono una procedura amministrativa/estintiva (adempimento delle prescrizioni e pagamento) che può determinare l'archiviazione della contravvenzione, ma tale meccanismo è attivabile solo prima dell'esercizio dell'azione penale; l'omessa adozione o l'omessa informazione non costituiscono causa di improcedibilità quando l'azione penale è già iniziata.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 318-sexies e art. 318-septies, comma 2

    Confermano che la verifica e la richiesta di archiviazione spettano al pubblico ministero e che l'estinzione richiede che la contravvenzione non abbia cagionato danno o pericolo concreto; implicano che la procedura estintiva non è operativa una volta iniziata l'azione penale.

  • codice penale, art. 131-bis

    Istituto della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità in concreto, avendo il giudice di merito valutato la gravità oggettiva, la incompletezza della rimozione e i precedenti penali, elementi che escludono la tenuità.

  • codice penale, art. 133

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e gli indici per la valutazione della gravità e del grado di colpevolezza; la Corte ha richiamato tale articolo per spiegare come il giudice di merito abbia implicitamente motivato l'esclusione della particolare tenuità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione gravino sul ricorrente le spese del procedimento; la Corte ha ordinato anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per valutare l'entità della sanzione pecuniaria accessoria in caso di inammissibilità, e alla valutazione se il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 punisce l'inottemperanza all'ordinanza sindacale: la responsabilità penale riguarda i destinatari formali dell'ordinanza, i quali devono ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo o dimostrare in giudizio di non essere proprietari/responsabili per sfuggire alla sanzione.
  • La disapplicazione di un provvedimento amministrativo in sede penale è ammissibile solo per vizi oggettivi e facilmente rilevabili; questioni fattuali o di dolo/colpa richiedono la via amministrativa o una valutazione probatoria completa nel giudizio di merito.
  • La procedura estintiva prevista dagli artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006 non è praticabile dopo l'esercizio dell'azione penale: l'omessa informazione o mancata attivazione della procedura non comportano automaticamente improcedibilità quando il procedimento penale è già iniziato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale e può essere implicitamente esclusa dal giudice attraverso l'analisi della gravità e del grado di colpevolezza (art. 133 c.p.); elementi come incompletezza della rimozione, pericolo residuo e precedenti ostano all'applicazione.
  • Per far valere un vizio di travisamento della prova in cassazione occorre dimostrare che l'errore riguarda elementi essenziali la cui falsità disarticola l'intero impianto probatorio; il ricorso deve inoltre essere autosufficiente (allegare integralmente gli atti o le trascrizioni contestate).
  • Il giudice di merito può legittimamente subordinare la concessione di benefici (es. sospensione condizionale) a condizioni di ottemperanza e può rifiutare il beneficio richiamando motivazioni rilevanti tra quelle previste dall'art. 133 c.p., senza dover esaurire tutti i singoli criteri.

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