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Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 742/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1814/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.5.2025, notificata il 28.5.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 1.425,90.

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 742/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 742/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente per incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.425,90, oltre accessori e spese di lite. La sentenza, notificata al Ministero con formula esecutiva il 28 maggio 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza fornire indicazioni utili per una definizione bonaria della controversia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione a un giudicato del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per verificare il perdurante inadempimento e provvedere in via sostitutiva all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola 15 marzo 2001

    Retribuzione professionale docente

    La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto, sulla base di tale disposizione contrattuale, il diritto della docente supplente al pagamento della Retribuzione Professionale Docente per gli incarichi indicati.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale

    Il titolo esecutivo aveva disposto il pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine è stato ritenuto presupposto per procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudicato di condanna emesso dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'Amministrazione non vi dia esecuzione.
  • La mancata esecuzione del giudicato da parte di una pubblica amministrazione, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, legittima la nomina di un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione competente, anche con facoltà di delega, e può essergli assegnato un termine per l'esecuzione del giudicato decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione di ottemperanza.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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