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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20687/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rigano impugnava l'ordinanza del 6/12/2024 che aveva respinto la sua richiesta di permesso premio. Il motivo principale di doglianza era che il Tribunale aveva applicato i parametri più restrittivi introdotti dal d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. legge 30/12/2022 n.199) pur essendo la domanda stata presentata il 22/06/2020; inoltre censurava errori e valutazioni imprecise del Tribunale sul suo percorso rieducativo (pareri favorevoli dell'équipe penitenziaria e del Direttore), sulla rilevanza e sulla temporalità delle condanne (contestazione di una data di omicidio e sulla durata della militanza associativa), nonché la mancata corretta verifica istruttoria sui collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha rilevato che il Tribunale di Sorveglianza ha formulato un giudizio viziato da imprecisioni fattuali e da insufficienti accertamenti circa la effettiva evoluzione rieducativa e la collocazione temporale delle condotte contestate. La Corte ha affermato i principi applicabili (divenuta relativa la presunzione di collegamenti dopo la novella 2022; obbligo per il giudice di verificare preliminarmente se al tempo della novella il detenuto avesse già raggiunto un grado di rieducazione tale da giustificare l'applicazione della disciplina previgente più favorevole) e ha rimesso la decisione al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai criteri indicati (verifica puntuale delle date e della sussistenza/assenza di collegamenti, uso dei poteri istruttori, valutazione del percorso rieducativo e degli elementi risarcitori/riparativi).

Norme richiamate

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (testo dopo le modifiche del d.l. 31/10/2022, n.162, conv. nella legge 30/12/2022, n.199)

    "l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative... possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia... purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria... e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti..."

    La novella ha trasformato la presunzione assoluta di mantenimento dei collegamenti (per i non collaboranti) in una presunzione relativa: spetta al detenuto produrre elementi specifici per superarla e al giudice compiere un accertamento istruttorio approfondito, avvalendosi dei poteri ampliati previsti dal comma 2 (richiesta di informazioni al comitato provinciale, acquisizione di pareri, accertamenti su familiari, situazione patrimoniale, ecc.).

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Ha inasprito i requisiti di accesso ai benefici per i reati ostativi di 'prima fascia' introducendo oneri istruttori e la necessità di elementi aggiuntivi rispetto alla sola buona condotta carceraria.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4-bis nella parte che impediva del tutto la concessione di permessi premio ai non collaboranti, qualora fossero stati acquisiti elementi idonei a escludere attualità di collegamenti e il pericolo di ripristino: da essa è derivata la necessità di valutare il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti.

  • principio 'tempus regit actum' (regola processuale)

    Le modifiche normative intervenute in corso di procedimento processuale possono applicarsi ai procedimenti in corso, salvo che il detenuto, al momento dell'entrata in vigore della nuova norma, avesse già raggiunto un grado di rieducazione tale da imporre l'applicazione del regime previgente più favorevole.

  • art. 58-ter (riferimento alla collaborazione con la giustizia)

    Riferimento normativo alla disciplina della collaborazione: la nuova formulazione dell'art.4-bis consente l'accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione purché siano dimostrati elementi alternativi idonei a escludere collegamenti attuali o il pericolo di ripristino.

Massime di principio

  • Se la domanda di beneficio è stata presentata prima dell'entrata in vigore di una normativa successiva più gravosa, il giudice deve preliminarmente accertare se, al momento della novella, il detenuto avesse già raggiunto un grado di rieducazione tale da giustificare l'applicazione della disciplina previgente più favorevole; in caso affermativo deve applicarsi la disciplina previgente.
  • Con la riforma del 2022 la presunzione di mantenimento dei collegamenti per i non collaboranti è relativa: il detenuto può e deve produrre elementi specifici, diversi dalla mera buona condotta, per escludere collegamenti attuali o il rischio di ripristino.
  • Il giudice di sorveglianza ha l'obbligo di svolgere un'istruttoria adeguata e motivata (richiedere informazioni al comitato provinciale, acquisire pareri, accertamenti su familiari e patrimonio, usare accertamenti di polizia) prima di respingere per mancanza di prova della dissociazione o pericolo di ripristino.
  • È essenziale la corretta datazione e contestualizzazione delle condotte contestate (specialmente per reati associativi contestati in forma 'aperta'): il giudice deve individuare le date entro le quali si è protratta la partecipazione associativa per valutare la persistenza del collegamento nel tempo.
  • Le attestazioni favorevoli dell'équipe penitenziaria e del Direttore dell'istituto, così come iniziative concrete di giustizia riparativa e adempimenti risarcitori, assumono rilievo significativo nel complessivo giudizio rieducativo e devono essere valutate con attenzione e motivate dal giudice.
  • Se dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti attuali o di rischio di ripristino, è onere del detenuto fornire elementi di prova contrari entro un termine congruo; il provvedimento che decide deve indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto.

Testo integrale

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