Ordinanza n. 54/2026 - Campobasso, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 22.2.2026: per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto CAT A12/2026/Imm.n.15, con il quale la Questura di Isernia ha disposto “l’inammissibilità ed il rifiuto dell’istanza”, proposta dal ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Isernia di inammissibilità e rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; anteriormente, silenzio-inadempimento sull'istanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente proposto un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con motivi aggiunti ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il successivo provvedimento della Questura di Isernia che aveva dichiarato inammissibile e rifiutato l'istanza. Le censure cautelari sono state ritenute generiche. L'Amministrazione aveva inoltre contestato l'effettiva assunzione del ricorrente; a seguito del rinvio della precedente camera di consiglio, il ricorrente avrebbe dovuto depositare buste paga o altra documentazione idonea a confutare tale contestazione, ma non ha prodotto documenti e si è limitato ad affermare genericamente di non essere in condizione di fornire ulteriore documentazione, pur avendo adempiuto quanto di propria competenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti per carenza di fumus boni iuris. In particolare, ha valorizzato la genericità delle censure e il fatto che esse fossero state oggetto di approfondite e documentate controdeduzioni della difesa erariale. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, dopo aver ottenuto un rinvio proprio per acquisire documentazione sull'effettiva assunzione, non aveva depositato alcun documento utile a superare la contestazione dell'Amministrazione, limitandosi a una dichiarazione generica. Le spese sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito dell'azione di annullamento né l'originaria domanda relativa al silenzio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la decisione sulla domanda cautelare; la tutela è stata negata per l'insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può essere accolta quando le censure proposte risultino generiche e l'amministrazione abbia depositato controdeduzioni approfondite e documentate idonee a contrastarle.
- Quando il giudice concede un rinvio della camera di consiglio per consentire al ricorrente di produrre documentazione destinata a confutare un fatto controverso, la mancata produzione dei documenti promessi, accompagnata da mere affermazioni generiche, può escludere la sussistenza di adeguati elementi di fumus boni iuris.
- La decisione cautelare di rigetto per carenza di fumus boni iuris non definisce il merito dell'azione di annullamento proposta contro il provvedimento amministrativo né, ove ancora pendente, dell'azione avverso il silenzio.
Come è indicizzato
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