Sentenza n. 1515/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione ottava) n. 4975/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 4975/2023, relativa all'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire in sanatoria e alla successiva ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario attuale dell'immobile ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva respinto l'impugnazione dell'annullamento d'ufficio, adottato nel 2019, del permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2009 al dante causa, nonché dell'ordinanza di demolizione emessa successivamente. L'unico motivo d'appello deduceva violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, erronea applicazione dei principi sull'annullamento d'ufficio, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, sviamento e difetto di legittimazione passiva. L'appellante sosteneva che l'autotutela fosse stata esercitata oltre il termine massimo di diciotto mesi allora previsto, che non fosse stata provata una falsa rappresentazione dei fatti, che la condotta eventualmente ingannatoria non fosse a lui imputabile, essendo anche stato prosciolto nel procedimento penale relativo ai medesimi fatti, e che mancasse una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, tenuto conto del tempo trascorso dal rilascio del titolo. Il permesso riguardava opere rappresentate come supporto strutturale, con demolizione di parte di una struttura in cemento armato e del solaio, su un immobile sito in zona E1. L'amministrazione aveva rilevato plurime anomalie: carenze documentali e formali, riferimento all'art. 10 anziché all'art. 36 del d.P.R. 380/2001, mancata dimostrazione dei requisiti richiesti per la zona E1, previsione di opere di completamento, dati catastali relativi a una particella soppressa, mancata dimostrazione della doppia conformità, difformità dell'accatastamento, omessa indicazione della destinazione d'uso, qualificazione artificiosa di un volume urbanisticamente rilevante come opera di sostegno, mancanza dell'autorizzazione sismica e inosservanza delle distanze dai confini.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le molteplici anomalie documentali, catastali, progettuali e urbanistiche individuate dal Comune non avessero valore meramente indiziario, ma dimostrassero direttamente una rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi e dei presupposti dell'intervento. La falsa rappresentazione rileva ai fini dell'annullamento d'ufficio anche quando non sia stata accertata in sede penale e può risultare dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela. Inoltre, la condotta rilevante può essere imputata al dante causa, quale autore della proposta e beneficiario originario del titolo, senza che ciò impedisca l'annullamento nei confronti dell'attuale proprietario. La falsa rappresentazione consente di derogare al limite temporale massimo previsto dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, poiché rende più intenso l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata; non è necessaria una condanna penale per falso, non avendo la disciplina finalità sanzionatoria. È stata respinta anche la censura motivazionale: in presenza di una non veritiera prospettazione dei presupposti del titolo, non si forma un affidamento legittimo del privato e l'onere motivazionale dell'amministrazione risulta attenuato, potendo essere assolto mediante il richiamo documentato alle circostanze false e alle disposizioni di tutela violate. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 4.000.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
nelle ipotesi di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire, il superamento del limite temporale di 12 mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente — anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti — diverso da quello reale
La falsa rappresentazione dei presupposti di fatto o di diritto del titolo edilizio consente di derogare al limite temporale massimo per l'annullamento d'ufficio. La falsa rappresentazione può emergere dagli atti del procedimento di autotutela e non richiede necessariamente un previo accertamento o una condanna penale.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo
La non veritiera prospettazione del privato elimina l'affidamento legittimo e consente l'esercizio tardivo dell'autotutela quando il titolo favorevole sia fondato su presupposti falsamente rappresentati.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il riferimento all'art. 36, anziché all'art. 10, era rilevante perché il titolo impugnato era qualificato come permesso di costruire in sanatoria e doveva essere valutato alla luce dei presupposti della sanatoria edilizia, compresa la doppia conformità.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Il rilascio del titolo ai sensi dell'art. 10, nonostante la natura dichiarata di permesso in sanatoria, è stato considerato uno degli elementi indicativi della non veritiera rappresentazione dei presupposti del provvedimento.
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
La collocazione dell'immobile in zona E1 rendeva necessari specifici requisiti soggettivi e oggettivi, che il Comune ha ritenuto non dimostrati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata in epigrafe per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
Adunanza Plenaria n. 8/2017
l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati; la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo
Quando il privato abbia falsamente rappresentato i presupposti del titolo favorevole, l'amministrazione può motivare l'annullamento d'ufficio mediante il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione e alle violazioni riscontrate, senza una distinta e analitica dimostrazione di un ulteriore interesse pubblico.
Massime di principio
- La falsa rappresentazione, anche omissiva, dello stato dei luoghi o dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento di un titolo edilizio consente all'amministrazione di superare il limite temporale massimo per l'annullamento d'ufficio previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990.
- La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell'autotutela non deve necessariamente essere accertata con sentenza penale: può essere dimostrata dagli elementi documentali e progettuali acquisiti nel procedimento amministrativo, purché questi siano direttamente dimostrativi e non meramente indiziari.
- La condotta decettiva rileva ai fini dell'annullamento d'ufficio anche quando sia imputabile al dante causa che ha richiesto e ottenuto il titolo, sebbene il bene sia stato successivamente trasferito all'attuale proprietario.
- Quando il titolo edilizio favorevole sia stato ottenuto mediante una non veritiera prospettazione dei presupposti, non si forma un affidamento legittimo del privato e l'onere motivazionale dell'annullamento d'ufficio è attenuato: può essere assolto mediante il richiamo documentato alle circostanze false e alle norme violate.
- La disciplina che consente di derogare al limite temporale dell'autotutela in caso di falsa rappresentazione non ha natura sanzionatoria, ma mira a consentire il ripristino della legalità violata anche a distanza di tempo, in ragione della maggiore intensità dell'interesse pubblico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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