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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24645/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione con cui il GIP, applicando la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale del risarcimento del danno alle persone offese per i capi 13-18, nonostante tali persone offese non si fossero costituite parte civile. Il motivo di ricorso era la violazione dell'art. 165, comma 6, c.p., nella parte in cui la subordinazione della sospensione condizionale alla riparazione del danno sarebbe ammissibile solo se vi è stata costituzione di parte civile che abbia espressamente chiesto la condanna al risarcimento, circostanza qui non ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: richiamando consolidata giurisprudenza, ha affermato che la subordinazione della sospensione condizionale alla riparazione del danno presuppone la costituzione di parte civile; in assenza di tale costituzione la statuizione risarcitoria non può essere posta a condizione del beneficio. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni risarcitorie in favore delle persone offese non costituite parte civile, eliminando la condizione del pagamento del risarcimento per quelle persone; le restanti statuizioni della sentenza sono rimaste inalterate.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento); principio usato come base procedurale per l'applicazione della pena nel fatto in esame.

  • art. 165 c.p. (comma 6)

    Interpretato nella giurisprudenza come limite alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi risarcitori: tale subordinazione è ammessa solo quando vi sia stata costituzione di parte civile che abbia richiesto il risarcimento.

  • art. 448 c.p.p. (comma 2-bis)

    Norma processuale richiamata per dichiarare ammissibile il ricorso per cassazione avverso decisioni in sede di applicazione della pena su richiesta, in relazione a profili di illegittimità del trattamento sanzionatorio e difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento del risarcimento del danno se le persone offese non si sono costituite parte civile: il risarcimento attiene al profilo civile e richiede la costituzione di parte civile perché il giudice penale possa determinare e imporre tale obbligo.
  • La restituzione di beni e il risarcimento riguardano il danno civile; in assenza di costituzione di parte civile il giudice non può imporre obblighi di restituzione o risarcimento come condizione per i benefici penali.
  • Se il giudice di merito pone condizioni illegittime (per esempio subordinando benefici penali a obblighi risarcitori senza costituzione di parte civile), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della statuizione che contiene le condizionamenti illegittimi.
  • Quando le persone offese si costituiscono parte civile e chiedono il risarcimento, il giudice penale può valutare e determinare gli eventuali adempimenti risarcitori da porre a carico dell'imputato anche come condizione per benefici.
  • In sede di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il rispetto dei limiti previsti dalla normativa penale e dalla giurisprudenza in materia di condizionamenti del beneficio deve essere verificato attentamente, e le parti (difesa e pubblico ministero) dovrebbero chiarire preventivamente l'esistenza di costituzioni di parte civile e richieste risarcitorie.

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