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Ordinanza

Ordinanza n. 306/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera della Giunta Comunale del Comune di Lamporecchio n. 35 del 27 marzo 2026 avente a oggetto “Dichiarazione di pubblico interesse della proposta ex art. 5 del d.lgs. 38/2021 presentata dalla ASD Cerbaia Calcio per la gestione della parte calcio dell’impianto sportivo Giardinetti e del campo di San Baronto finalizzata anche all’esecuzione degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione degli impianti stessi”; - di tutti gli atti e i provvedimenti a queste presupposti, connessi e conseguenti relativi alla “Procedura per l’affidamento degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione dell’impianto sportivo I Giardinetti parte calcio e Campo Sportivo di San Baronto e per la successiva gestione, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 38/2021 e s.m.i.” ivi compresi, in particolare, la determinazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Lamporecchio n. 38 del 12 febbraio 2026 avente a oggetto l’approvazione del verbale della Commissione tecnica riunitasi in data 16 gennaio 2026 e i relativi allegati (il suddetto verbale, firmato dai componenti della Commissione, e l’allegato prospetto per la determinazione dei punteggi); nonché: – della determinazione n. 290 del 14 agosto 2025 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura per l’affidamento e alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione di manifestazione di interesse; – della determinazione n. 323 del 29 agosto 2025, con la quale il Comune di Lamporecchio ha preso atto della presentazione tempestiva di due manifestazioni di interesse; – della determinazione n. 353 del 1° ottobre 2025, con la quale il Responsabile del procedimento ha ammesso entrambi gli operatori alla successiva fase; – della determinazione n. 1 del 13 gennaio 2026, con la quale il Responsabile del procedimento ha nominato la Commissione tecnica; - nonché, in quanto occorrer possa, del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali di cui all’All. 1 della delibera del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 69 del 28 novembre 2008; nonché ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito ai ricorrenti; e, per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata il 19 maggio 2026: - della delibera della Giunta Comunale del Comune di Lamporecchio n. 35 del 27 marzo 2026 avente a oggetto “Dichiarazione di pubblico interesse della proposta ex art. 5 del d.lgs. 38/2021 presentata dalla ASD Cerbaia Calcio per la gestione della parte calcio dell’impianto sportivo Giardinetti e del campo di San Baronto finalizzata anche all’esecuzione degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione degli impianti stessi”, - di tutti gli atti e i provvedimenti a queste presupposti, connessi e conseguenti relativi alla “Procedura per l’affidamento degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione dell’impianto sportivo I Giardinetti parte calcio e Campo Sportivo di San Baronto e per la successiva gestione, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 38/2021 e s.m.i.” ivi compresi, in particolare, la determinazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Lamporecchio n. 38 del 12 febbraio 2026 avente a oggetto l’approvazione del verbale della Commissione tecnica riunitasi in data 16 gennaio 2026 e i relativi allegati (il suddetto verbale, firmato dai componenti della Commissione, e l’allegato prospetto per la determinazione dei punteggi), nonché: - della determinazione n. 290 del 14 agosto 2025 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura per l’affidamento e alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione di manifestazione di interesse; – della determinazione n. 323 del 29 agosto 2025, con la quale il Comune di Lamporecchio ha preso atto della presentazione tempestiva di due manifestazioni di interesse; – della determinazione n. 353 del 1° ottobre 2025, con la quale il Responsabile del procedimento ha ammesso entrambi gli operatori alla successiva fase; – della determinazione n. 1 del 13 gennaio 2026, con la quale il Responsabile del procedimento ha nominato la Commissione tecnica; – della comunicazione di cui alla nota prot. n. AOO.c_e432.02/04/2026.0004582 del 2 aprile 2026 con la quale il Responsabile dell’Ufficio tecnico Lavori pubblici del Comune di Lamporecchio ha richiesto all’associazione Lampo Meridien 1919 A.S.D. la riconsegna delle chiavi degli impianti sportivi attualmente gestiti dalla ricorrente per la data del 29 aprile 2026; - nonché, in quanto occorrer possa, del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali di cui all’All. 1 della delibera del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 69 del 28 novembre 2008, - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito ai ricorrenti, ivi compresa la determina, laddove adottata e comunque incognita, con la quale l’esecuzione degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione e successiva gestione dell’impianto sportivo “I Giardinetti” parte calcio e campo sportivo di San Baronto sono stati affidati all’Associazione A.S.D. Cerbaia calcio" nella parte in cui non si è disposta l’esclusione dell’ATI ricorrente e nella preliminare declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse;

Giustizia amministrativa202600844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera comunale di dichiarazione di pubblico interesse di una proposta per la gestione e riqualificazione di impianti sportivi, unitamente agli atti della procedura di affidamento diretto e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori concorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Lamporecchio ha avviato e svolto una procedura, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, per l'affidamento degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione della parte calcio dell'impianto sportivo I Giardinetti e del campo sportivo di San Baronto, nonché per la successiva gestione. In particolare, è stata contestata la delibera di Giunta che ha dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata dalla controinteressata A.S.D. Cerbaia Calcio, oltre agli atti di ammissione degli operatori, alla nomina della commissione tecnica e alla valutazione delle proposte. Le censure hanno riguardato, in fase cautelare, la scelta della procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, nonché l'eccessiva ampiezza e latitudine dei criteri utilizzati dal Comune per valutare il pubblico interesse delle proposte e la difficoltà di ricostruire il percorso motivazionale dei giudizi espressi dalla commissione mediante punteggi numerici. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo anche la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse e contestando gli atti nella parte in cui non era stata disposta l'esclusione dell'ATI ricorrente; tuttavia, il TAR ha precisato che tale ricorso incidentale non poteva essere considerato ai fini della domanda cautelare principale, non essendo maturati i termini minimi a difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, presentassero profili di potenziale fondatezza le censure relative all'impiego della procedura di affidamento diretto disciplinata dall'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021. Ha inoltre considerato meritevoli di approfondimento le contestazioni concernenti l'eccessiva ampiezza dei criteri per la dichiarazione di pubblico interesse e l'insufficiente intelligibilità del percorso motivazionale sottostante ai punteggi numerici attribuiti dalla commissione. Ha ravvisato il periculum in mora nell'esigenza di preservare l'integrità della controversia e di evitare l'avvio di attività non facilmente reversibili nelle more del giudizio, tutelando l'interesse della ricorrente a concorrere all'affidamento degli impianti. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti impugnati e ha fissato l'udienza pubblica di merito al 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 38/2021

    La legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto prevista dalla disposizione costituisce questione che, secondo il TAR, presenta profili di potenziale fondatezza e deve essere approfondita nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ravvisato sia il fumus, sia il periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la scelta dell'amministrazione di ricorrere a una procedura di affidamento diretto per la gestione e riqualificazione di impianti sportivi può essere sospesa quando la legittimità del modello procedurale utilizzato presenti profili di potenziale fondatezza meritevoli di approfondimento nel merito.
  • I criteri per la valutazione del pubblico interesse delle proposte devono essere sufficientemente determinati da consentire una valutazione verificabile e la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'amministrazione e dalla commissione.
  • L'attribuzione di punteggi numerici non è di per sé sufficiente a rendere intelligibile la valutazione quando i criteri applicati siano eccessivamente ampi e non consentano di risalire al percorso motivazionale sotteso ai giudizi della commissione.
  • Il periculum in mora può sussistere quando l'esecuzione degli atti impugnati rischi di avviare attività non agevolmente reversibili, pregiudicando nel frattempo l'interesse dell'operatore a concorrere all'affidamento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciSportProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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