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Provvedimento

Deliberazione n. 253 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto l'adozione immediata di interventi per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per finalità probatorie dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Il Garante, esaminate le osservazioni e la documentazione, ratifica integralmente i provvedimenti d'urgenza adottati il 7 aprile 2026.

Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Il provvedimento richiama la disciplina del c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in tempi rapidissimi, entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Adozione dei provvedimenti d'urgenza

Ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 158 e 159 del 7 aprile 2026. Le misure sono state comunicate ai gestori delle piattaforme con note del medesimo giorno.

Le determinazioni hanno disposto:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, a soli fini probatori, l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l'obbligo di utilizzare misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati e di darne tempestiva comunicazione all'Autorità.

Esame delle osservazioni e ratifica

Il Garante ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti. All'esito, ha ratificato i provvedimenti nn. 158/2026 e 159/2026 adottati d'urgenza dal dirigente competente, confermando quindi integralmente le misure adottate per prevenire l'eventuale diffusione del materiale segnalato.

Esito del procedimento

La decisione non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già adottate in via d'urgenza. L'esito è la ratifica dei provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela immediata della riservatezza della persona interessata e alla prevenzione della diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e presupposti normativi

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d'urgenza le determinazioni nn. 158 e 159 del 7 aprile 2026. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 158/2026 e 159/2026. La decisione conferma quindi le misure adottate nei confronti delle piattaforme interessate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

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