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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03923/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, contestandogli l'omessa fatturazione di operazioni attive relative a forniture di infissi in alluminio eseguite in favore di una società cliente, con conseguente rideterminazione di reddito d'impresa, valore della produzione, volume d'affari e recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni. Gli atti traevano origine da controlli incrociati e dal rinvenimento, presso la sede della società cliente, di una cartella intestata al fornitore contenente assegni non riconducibili, secondo l'Ufficio, a fatture emesse. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi, sostenendo che gli assegni e le fatture si riferissero a prestazioni già fatturate in esercizi diversi o a momenti di effettuazione dell'operazione non coincidenti con quelli assunti dall'Ufficio. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano respinto i ricorsi, ritenendo non dimostrato il collegamento tra assegni e fatture e, quindi, non superata la presunzione di omessa fatturazione. In cassazione il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 67 d.P.R. 600/1973 e 163 d.P.R. 917/1986 per mancata valutazione della documentazione appello; violazione dell'art. 6 d.P.R. 633/1972 per errata individuazione del momento di effettuazione dell'operazione imponibile; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i verbalizzanti avevano valorizzato gli assegni sulla base della data di incasso anziché di ricezione e che ciò fosse decisivo per il momento impositivo e per la correlazione tra titoli e fatture.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha innanzitutto rilevato d'ufficio l'inammissibilità del controricorso dell'Agenzia per tardività, poiché la prima notifica del ricorso era stata validamente effettuata il 19 settembre 2016 e il termine per il controricorso era scaduto il 31 ottobre 2016, senza che rilevasse la successiva rinnovazione della notifica. Quanto ai motivi del ricorso, la Corte ha ritenuto che i primi due censurassero in realtà la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, tentando un riesame del materiale probatorio non consentito in cassazione; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile senza allegare la diversità delle rationes di fatto tra primo e secondo grado, onere non assolto. È stata quindi confermata la decisione di merito sfavorevole al contribuente, senza statuizione sulle spese per difetto di rituale attività difensiva dell'Agenzia in sede di legittimità, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso deve essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso per cassazione

  • art. 369 c.p.c.

    il deposito del ricorso va effettuato entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro cui il ricorso è proposto

  • art. 155 c.p.c.

    le proroghe di diritto si computano nel termine per la proposizione del controricorso

  • art. 360 c.p.c.

    non consente di devolvere alla Corte un riesame del merito; il vizio ex n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme se non si deduce la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi ex nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, salvo diversa allegazione delle ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione dei ricavi e sul loro periodo di competenza

  • art. 163 d.P.R. 917/1986

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla competenza dei ricavi

  • art. 6 d.P.R. 633/1972

    invocato dal ricorrente per sostenere che la sentenza avesse individuato in modo errato il momento di effettuazione dell'operazione imponibile

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • Quando vi è doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente allega e dimostra che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, dopo un primo perfezionamento valido, non fa decorrere ex novo il termine per proporre controricorso.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti propri del vizio motivazionale e nei casi in cui esso sia processualmente consentito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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